Riforma del processo penale


10 Ottobre 2022
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Analogamente a quanto successo per il processo civile, il Governo ha dato conferma dell’approvazione del decreto legislativo che attua la riforma della giustizia penale. Il Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.150 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri ed è stato adottato in attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, realizzando così un’organica riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale, e introducendo la disciplina della giustizia riparativa.

La riforma del processo penale è anch’essa infatti uno degli obiettivi concordati con l’Unione europea per accedere alle risorse del PNRR. Per raggiungere lo scopo, ovvero la piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell’U.E., e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio, il Parlamento aveva approvato la legge n. 134 del 2021, che delegava il Governo ad operare, entro un anno, una significativa riforma del codice di procedura penale con l’obiettivo di accelerare il processo penale (anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione), con misure rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e alla tutela della vittima del reato, e con una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione (del quale è prevista l’improcedibilità in caso di eccessiva durata).

Per un approfondimento sulla riforma della giustizia civile e penale clicca qui

Le novità introdotte dalla riforma del processo penale

La riforma del processo penale è inserita tra le riforme orizzontali che consistono in innovazioni strutturali dell’ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano.

In sede europea l’Italia ha assunto l’impegno a: rivedere il sistema delle notificazioni; prevedere un uso più diffuso di procedure semplificate e del deposito telematico dei documenti; introdurre norme semplificate in materia di prove; prevedere la fissazione di termini per la durata dell’indagine preliminare e misure per evitare la stagnazione nella fase investigativa; estendere la possibilità di estinguere il reato in caso di risarcimento del danno; introdurre un sistema di monitoraggio a livello di tribunale; aumentare la produttività dei tribunali penali mediante incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e l’uniformità delle prestazioni in tutti i tribunali. 

Il decreto legislativo si compone di 99 articoli, che intervengono su:

  • codice penale
  • codice di procedura penale
  • principali leggi complementari ai due codici

Gli interventi attuativi della legge delega percorrono l’intero processo penale, ovvero:

  • indagini preliminari
  • dibattimento
  • riti alternativi
  • processo in absentia
  • giudizi di impugnazione
  • esecuzione penale.

Accelerazione del processo penale

Il provvedimento riforma alcuni aspetti della disciplina penale, intervenendo, in materia di indagini preliminari e udienza preliminare, su:

  • durata delle indagini preliminari, in base al tipo di reati per cui si procede
  • iscrizione nel registro della notizia di reato con la possibilità, su richiesta di parte, di far accertare dal giudice la tempestività dell’iscrizione stessa e di retrodatarla; la semplice iscrizione non dovrà determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo
  • fase conclusiva delle indagini preliminari, con l’obiettivo da un lato di rafforzare le garanzie dell’indagato e della persona offesa e, dall’altro, di ridurre i momenti di stasi del processo
  • udienza preliminare, limitandone la necessità tramite l’estensione del catalogo dei reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica e prevedendo un meccanismo di controllo del giudice sulla formulazione dell’imputazione
  • criteri decisori di cui agli articoli 125 disp. att. c.p.p. e 425, comma 3, c.p.p. sostituendo l’inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio con l’inidoneità dei medesimi elementi a consentire una “ragionevole previsione di condanna”
  • criteri di priorità per l’esercizio dell’azione penale.

Ulteriori interventi riguardano i riti alternativi, per estenderne l’applicabilità. In particolare, per quanto riguarda il patteggiamento, il Governo deve consentire, quando la pena detentiva da applicare superi 2 anni, che l’accordo tra imputato e pubblico ministero si estenda alle pene accessorie e alla confisca facoltativa e deve ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Nel giudizio abbreviato il Governo deve intervenire sulle condizioni per l’accoglimento della richiesta subordinata a un’integrazione probatoria, prevedendone l’ammissibilità solo se l’integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale.

Per quanto riguarda il giudizio dibattimentale, la riforma punta all’accelerazione del procedimento e il Governo deve prevedere:

  • che i giudici fissino e comunichino alle parti il calendario organizzativo delle udienze
  • che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell’ammissibilità delle stesse
  • il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l’udienza fissata per l’esame del consulente o del perito
  • prevedere che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta.

Al fine di filtrare maggiormente i procedimenti meritevoli di essere portati all’attenzione del giudice, esercitando l’azione penale, la riforma, in merito alla disciplina dei procedimenti attribuiti alla competenza del giudice monocratico in cui non si fa luogo ad udienza preliminare e l’esercizio dell’azione penale avviene con citazione diretta a giudizio, prevede una udienza predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento (una sorta di udienza filtro), nell’ambito della quale il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna e potrà ricevere eventuali richieste di riti alternativi. Laddove invece il procedimento superi questa fase, il giudice dovrà fissare la data della successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un giudice diverso.

Impugnazioni

Esigenze di accelerazione riguardano anche il sistema delle impugnazioni. In particolare, per quanto riguarda il giudizio di appello, l’obiettivo è quello di:

  • estendere le attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze (di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; di condanna al lavoro di pubblica utilità)
  • ampliare l’ambito applicativo del concordato sui motivi in appello, tramite l’eliminazione di tutte le preclusioni all’accesso a tale istituto
  • prevedere l’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi.

Per quanto riguarda invece il giudizio in Cassazione, si prevede che la trattazione dei ricorsi avvenga con contraddittorio scritto senza l’intervento dei difensori facendo salva la possibile richiesta delle parti di discussione orale. Dinanzi alla Cassazione è infine prevista l’introduzione di un ricorso straordinario per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.

La riforma interviene sulla disciplina delle condizioni di procedibilità, ampliando l’ambito di applicazione della procedibilità a querela (ad esempio, deve essere prevista la querela per ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati nell’ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a 2 anni).

Interventi sul sistema sanzionatorio

Gli interventi sul sistema sanzionatorio sono funzionali a:

  • diversificare e rendere più effettive e tempestive le pene, con l’introduzione di un nuovo sistema di esecuzione, riscossione e conversione in caso di mancato pagamento, in linea con i modelli europei
  • incentivare la definizione anticipata del procedimento attraverso i riti alternativi, la sospensione con messa alla prova, l’archiviazione o il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, la remissione della querela, l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie, ripristinatorie e risarcitorie. 

Tali interventi consentono di ridurre le impugnazioni, rendere più efficiente il procedimento penale nella fase dell’esecuzione e incrementare i tassi di esecuzione e riscossione delle pene pecuniarie, oggi a livelli troppo bassi. In particolare, la riforma rivede la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, da individuare nella semilibertà, nella detenzione domiciliare, nel lavoro di pubblica utilità e nella pena pecuniaria, ampliandone l’ambito di applicazione.

Garanzie difensive

Nonostante le esigenze di velocizzazione del procedimento, fondamentale è mantenere elevate garanzie difensive. Vanno in questa direzione le misure per la modifica della disciplina delle notificazioni all’imputato: solo la prima notificazione (in cui prende conoscenza del procedimento a suo carico) e quelle relative alla citazione a giudizio in primo grado e in sede di impugnazione, devono essere effettuate personalmente all’imputato; tutte le altre possono essere effettuate al difensore di fiducia.

La disciplina delle notificazioni all’imputato è connessa alla nuova regolamentazione del processo in assenza dell’imputato. La legge infatti riforma la disciplina del processo in assenza dell’imputato per adeguarla al diritto dell’Unione europea in riferimento alla direttiva UE 2016/343 che tratta del diritto di presenziare al processo. In particolare, la riforma intende riaffermare il principio in base al quale si può procedere in assenza dell’imputato solo se si ha la certezza che la sua mancata partecipazione al processo è volontaria. In mancanza, il giudice deve pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere.

Giustizia riparativa

Per la prima volta nell’ordinamento italiano si disciplina, in modo organico, una realtà sempre più importante a livello internazionale e che affianca il processo penale, in linea con la Direttiva in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE) e la Dichiarazione di Venezia adottata dalla Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa il 13 dicembre 2021.

La giustizia riparativa viene definita come ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore. Essa:

  • agevola la riparazione dell’offesa e la tutela dei beni offesi dal reato
  • incentiva la remissione della querela
  • facilita il percorso di reinserimento sociale del condannato
  • riduce i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali, rappresentando un utile e innovativo strumento per le politiche di prevenzione della criminalità. 

Tutela della vittima

La riforma include anche disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato, in particolare la legge n. 134 del 2021:

  • integra le norme a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con legge n. 69 del 2019 (Codice rosso), estendendone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio
  • inserisce tra i delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza quello di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Transizione digitale e telematica del processo penale

La riforma promuove la digitalizzazione del processo penale e l’impiego delle nuove tecnologie per velocizzare e risparmiare (in ciò è stata fondamentale l’esperienza fatta nel periodo della pandemia con il processo da remoto).

Si prevedono importanti innovazioni in tema di:

  • formazione
  • deposito
  • notificazione e comunicazione degli atti
  • registrazioni audiovisive
  • partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all’udienza.

In tema di processo penale telematico, si afferma il principio dell’obbligatorietà dell’utilizzo di modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti quanto per le comunicazioni e notificazioni; l’impiego di modalità non telematiche sono accettate solo in via eccezionale.

A supporto del processo di digitalizzazione, la riforma demanda al Ministro della giustizia, insieme ai Ministri per l’innovazione tecnologica e per la pubblica amministrazione, l’approvazione di un piano triennale per la transizione digitale della amministrazione della giustizia, e consente al Ministro della giustizia di costituire un Comitato tecnico-scientifico come organismo di consulenza e supporto nelle decisioni connesse alla digitalizzazione del processo. 

Martina Malavolta

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