Quota 103: al via le domande


26 Febbraio 2023
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La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto importanti novità circa il tema delle pensioni. Fra queste, l’uscita anticipata dal mondo del lavoro è sicuramente uno dei temi più caldi.

Una delle principali novità in tale ambito è Quota 103, o Pensione Anticipata Flessibile”, che sostituisce la vecchia Quota 102. L’accesso è riservato a quanti raggiungono, entro il 31 dicembre 2023, un doppio requisito in termini di età anagrafica e anzianità contributiva. La misura è stata introdotta in via sperimentale per il 2023 ma, come previsto per Quota 100 e per Quota 102, il diritto alla pensione così conseguito potrà essere esercitato anche in data successiva.

Con il messaggio numero 754 del 21 febbraio 2023 l’INPS ha comunicato che è stato attivato il sistema di gestione delle domande telematiche di pensione per i lavoratori che vogliono beneficiare di Quota 103, comunicando le modalità per presentare richiesta.

Scopriamo tutti i dettagli.

Cos’è Quota 103

Quota 103 è un nuovo sistema pensionistico in vigore dal 1° gennaio 2023. Si tratta di uno strumento di flessibilità in uscita che, a determinate condizioni, anticipa la pensione di 5 anni. Più precisamente, Quota 103 permette di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica, requisiti da maturare entro l’anno.

La Legge di Bilancio 2023 ha infatti inserito, all’interno del Decreto Legge del 28 gennaio 2019 numero 4, l’art. 14.1 “Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile”. L’articolo in questione prevede, in via sperimentale per il 2023, il meccanismo di accesso anticipato alla pensione a beneficio degli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata.

Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di pensione, hanno la facoltà di cumulare, ai fini dell’accesso a Quota 103, i periodi assicurativi non coincidenti. Ciò significa che il lavoratore, che nella sua carriera è stato iscritto a due o più gestioni previdenziali dell’INPS, può sommare gli anni di contribuzione effettuati, in base alle regole previste dalla Legge n. 228 del 2012. Il periodo di contribuzione richiesto per l’accesso a questo tipo di trattamento previdenziale, infatti, segue la regola del cosiddetto “cumulo contributivo”.

Escluso invece il cumulo gratuito per i periodi assicurativi accreditati presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti, eccetto l’Inpgi, recentemente confluito nella gestione INPS.

Inoltre, Quota 103, a far data del primo giorno di decorrenza della stessa e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con redditi da lavoro, né dipendente né autonomo. Fanno eccezione soltanto quelli da lavoro autonomo occasionale, con soglia fissata a 5mila euro lordi annui.

L’accesso al pensionamento anticipato è garantito anche ai beneficiari dell’assegno di invalidità, a patto che cessi la titolarità dell’assegno stesso per mancata conferma o a seguito di revisione per motivi sanitari.

Requisiti

Dunque i requisiti, di cui sopra, per accedere a Quota 103 sono:

  • avere un’età anagrafica di almeno 62 anni
  • avere un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Il trattamento economico lordo mensile spettante grazie a Quota 103 non può eccedere una somma pari a cinque volte la pensione minima fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni con almeno 20 anni di contributi versati), corrispondente per il 2023 a circa 2.818 euro. Questo significa che se la propria pensione fosse più alta, non sarebbe conveniente optare per Quota 103, perché si andrebbe a percepire il tetto massimo previsto.

La misura, poi, prevede un incentivo alternativo in busta paga per chi decide di continuare a lavorare pur avendo i requisiti per richiederla. In questo caso il lavoratore riceve un vero e proprio bonus: si tratta di un esonero contributivo che consente un aumento dello stipendio; in busta paga riceve infatti quello che avrebbe versato per i fini pensionistici, e cioè i contributi generalmente versati all’INPS.

I lavoratori che maturano i requisiti previsti da Quota 103 entro il 31 dicembre 2023 possono decidere di esercitare il diritto di andare in pensione anche successivamente. Come accadeva già anche per Quota 100, infatti, il diritto si cristallizza e, pertanto, potrà essere utilizzato anche nel 2024 o nel 2025.

Quando fare domanda

La misura è entrata in vigore il 1° gennaio 2023 e per tutto l’anno permette ai lavoratori di poter aderire a questo tipo di pensione. Essa potrà essere richiesta però anche successivamente al 31 dicembre 2023, ma solo se la maturazione dei requisiti è avvenuta nell’anno di introduzione della norma.

Quota 103 prevede il meccanismo delle “finestre pensionistiche” o “finestre mobili”. Si tratta di un regime di decorrenza differita rispetto alla data di maturazione dei relativi requisiti. Significa che il momento in cui si comincerà a ricevere la pensione è ritardato rispetto al momento della maturazione del diritto a percepirla. 

A seconda della posizione lavorativa, se nel settore pubblico o privato, le finestre per presentare la domanda di pensione con Quota 103 sono le seguenti:

  • chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2022 potrà andare in pensione con decorrenza dal prossimo 1° aprile se dipendente privato o dal prossimo 1° agosto se dipendente pubblico (tenuto conto della specificità del rapporto di impiegato nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa)
  • chi matura i requisiti a partire dal 1° gennaio 2023 avrà diritto al trattamento passati tre mesi dalla loro maturazione (sei mesi i dipendenti pubblici); quindi avrà una finestra di 3 mesi se dipendente del settore privato e di 6 mesi se dipendente pubblico (e quindi non prima di agosto). Nel caso dei dipendenti pubblici la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi (art. 14.1, comma 6)
  • chi lavora nel comparto scuola e Afam deve presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio per accedere alla pensione all’inizio del prossimo anno scolastico o accademico.

Non possono invece accedere a Quota 103:

  • forze armate
  • forze di polizia e Corpo di polizia penitenziaria
  • corpo nazionale dei vigili del fuoco
  • corpo della Guardia di finanza
  • lavoratori coinvolti in programmi di esodo incentivato e di accompagnamento alla pensione con intervento dei Fondi bilaterali.

Come fare domanda

L’INPS, nel suo messaggio, ha specificato quali sono le modalità per presentare la domanda di pensione anticipata con Quota 103.

La domanda può essere presentata:

  • in modalità telematica direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica) e seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”
  • utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge
  • chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Va ricordato, come detto in apertura, che la Legge di Bilancio ha previsto per il 2023 il regime in via sperimentale. Quota 103 è infatti stata pensata in attesa della riforma delle pensioni, a cui il Governo sta lavorando. Si aspetta infatti una più ampia e complessiva riforma sul tema delle pensioni per capire se si troverà una nuova soluzione duratura.

Nel messaggio l’INPS rende noto anche che, con una circolare di prossima pubblicazione, saranno fornite ulteriori istruzioni su Quota 103.

Martina Malavolta

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