11 Marzo 2023
Come già annunciato più volte dal Governo questi sono gli ultimi mesi di erogazione del Reddito di cittadinanza, per l’arrivo di una nuova misura.
MIA, la Misura di Inclusione Attiva è infatti il nuovo strumento che sostituirà il RdC. Dovrebbe essere istituita a partire da settembre 2023 e il testo del provvedimento è atteso a breve in CdM per l’approvazione e si potrà avere un’idea ancora più precisa della nuova misura e sul suo funzionamento.
Il sussidio attuale potrà essere chiesto fino al 31 agosto e comunque continuerà a essere erogato solo fino a dicembre. «Mia – si legge nella bozza – è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzata all’affrancamento dalla condizione di povertà e all’effettivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro».
Dalla bozza del provvedimento attualmente in circolazione, si legge che con MIA si restringe la platea di possibili beneficiari. Viene, infatti, abbassata la soglia ISEE per l’accesso al sussidio, che passa da 9.360 euro a 7.200 euro e viene abolita la pensione di cittadinanza. Ad oggi, secondo gli ultimi dati forniti dall’INPS, i percettori del RdC sono 1,16 milioni, per un totale di 2,5 milioni di persone coinvolte.
MIA: beneficiari e requisiti
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto a partire l’abolizione del RdC così come lo conosciamo, introducendo infatti importanti modifiche al sussidio.
Con l’introduzione della nuova misura siamo comunque dinnanzi ad una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione delle fasce più deboli, e di politica attiva. La percezione del sostegno, infatti, sarà legata all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Anche il nuovo beneficio economico, così come il RdC, sarà corrisposto tramite una carta di pagamento elettronica ricaricabile (cd. «Carta Mia»).
Beneficiari
Da quanto si apprende dalla bozza, MIA sarà riconosciuta a diverse categorie di beneficiari, che dovranno presentare un’apposita domanda:
- nuclei familiari con almeno una persona con disabilità, minorenne o con almeno 60 anni d’età
- nuclei familiari, anche composti da una sola persona, senza persone nelle condizioni indicate (quindi composti da soggetti occupabili). In questo caso il sussidio sarà erogato in misura ridotta del 25%.
Requisiti
Per poter ricevere la MIA, i nuclei familiari, al momento della domanda, devono risultare in possesso di specifici requisiti.
Per quanto riguarda i requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere:
- cittadino dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
- residente in Italia da almeno 5 anni (e non più 10), di cui gli ultimi due in modo continuativo
- residente in Italia.
Per quanto riguarda i requisiti economici, il nucleo familiare deve avere:
- un valore ISEE inferiore a 7.200 euro (inferiore rispetto agli attuali 9.360 euro)
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione non superiore a 30.000 euro (come per il RdC), e un valore del patrimonio immobiliare relativo alla casa di abitazione non superiore ai 150.000 euro ai fini IMU (vincolo non presente nel RdC)
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementabile di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo (i massimali vengono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
Per quanto riguarda i requisiti relativi al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita:
- nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 24/36 mesi precedenti
- nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
Infine, i richiedenti non devono essere sottoposti a misure cautelari, di prevenzione o essere stati condannati in via definitiva nei 10 anni precedenti.
MIA: importi e durata
Secondo quanto riportato nella prima bozza del testo del provvedimento, come già detto prima, il sostegno economico (determinato in base alle condizioni economiche e ai componenti del nucleo familiare destinatario), su base annua, è composto da un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Nello specifico la soglia cresce del 40% per ogni per componente con più di 18 anni che non usufruisce dell’assegno unico sino ad un massimo del 220% in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. I figli minori (a differenza dell’RdC) non sono conteggiati nella scala di equivalenza in quanto percepiscono l’assegno unico. In tal caso, per ciascuno di essi, viene riconosciuto un importo mensile in misura pari a 50 euro. Non è prevista, inoltre, alcuna integrazione in caso di affitto o mutuo per la prima casa.
L’importo, inoltre, è graduato a seconda delle due diverse categorie di beneficiari:
- ai nuclei familiari con almeno un componente con disabilità o minorenne o con almeno 60 anni d’età, spetta al 100%, cioè nella misura intera sopra calcolata
- ai nuclei familiari senza componenti disabili o minorenni o con almeno 60 anni d’età, spetta al 75% della misura calcolata, cioè con una riduzione del 25%.
Ad esempio, per i nuclei non in condizione di lavorare l’assegno partirà da 500 euro (questa la quota riservata ai single) e avrà una durata iniziale di 18 mesi. Per gli occupabili, ai quali la Legge di Bilancio ha concesso solo sette mesi di RdC nel 2023, Mia avrà importi ridotti (solo 375 euro al mese) e una durata iniziale di appena 12 mesi. Questa la soluzione escogitata dal Ministero del Lavoro per spegnere i motori al RdC e incentivare i percettori attivabili, circa 400mila attualmente, a trovare un’occupazione.
A cambiare è pure la durata del sussidio. Il Rdc spetta per 18 mesi ed è rinnovabile per altri 18 dopo un mese di stop. Ora invece:
- ai nuclei con almeno un componente disabile, minorenne o con almeno 60 anni, il beneficio è erogato mensilmente in forma piena per 18 mesi ed è successivamente rinnovabile per 12 mesi, previo, ogni volta, uno stop di un mese
- ai nuclei senza componenti disabili, minorenni o con almeno 60 anni d’età (e quindi composte da soggetti occupabili), il beneficio spetta in misura ridotta per 12 mesi ed è rinnovabile una sola volta per 6 mesi, previo stop di un mese. Poi serve uno stop di 18 mesi, dopo i quali si può presentare una nuova domanda.
Il beneficio è esente dal pagamento dell’IRPEF.
Decadenza
Per perdere il beneficio basterà il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua (per il RdC la decadenza scatta dopo il secondo rifiuto), cioè un’offerta di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, anche in somministrazione, non inferiore a 3 mesi entro 80 km dal luogo di residenza. Una volta decaduti, la domanda potrà essere ripresentata dopo uno stop di almeno 18 mesi.
É necessario ora attendere il testo definitivo, ma dalle notizie circolate è facile notare che sono molti i cambiamenti rispetto all’attuale RdC.
Martina Malavolta
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