16 Dicembre 2022
Il 13 dicembre 2022 l’aula del Senato ha approvato con modificazioni (e con 92 voti favorevoli, 75 contrari e un’astensione) il Ddl n. 274 di conversione del Dl n. 162/2022 (cosiddetto decreto “antirave”). Il testo passa ora alla Camera per la sua definitiva conversione in legge, che deve verificarsi entro il 30 dicembre 2022. Considerato il poco tempo a disposizione, quasi sicuramente la Camera non apporterà modifiche sostanziali; se, infatti, alla Camera saranno previste modifiche, il testo dovrà necessariamente tornare al Senato per l’approvazione definitiva, impegnato però con l’approvazione della Legge di Bilancio.
Il decreto contiene vari capitoli su sicurezza, giustizia e sanità, intervenendo in materia di: misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, proroga di due mesi, fino al prossimo 30 dicembre, dell’entrata in vigore della riforma penale dell’ex Ministro della Giustizia Marta Cartabia, obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-19 e di prevenzione, e contrasto dei raduni illegali (rave party).
Qui il testo della commissione e qui le modifiche dell’aula.
Modifiche raduni illegali
In sede di conversione e modificazione è stata riformulata la norma antirave, per rendere più specifica la nuova fattispecie incriminatrice ed evitare applicazioni estensive. Il testo riscrive infatti il reato in modo da correggere le criticità macroscopiche (molte erano state le perplessità legate all’incostituzionalità della norma), evidenziate soprattutto da Forza Italia. Restano invariate però le pene molto severe, i sequestri e le intercettazioni.
Dal punto di vista formale, il reato viene rubricato all’articolo 633 bis c.p. (prima era il 634) e così acquista un legame più forte con il reato che prima si applicava in questi casi, ovvero quello di invasione di terreni o edifici, previsto all’articolo 633. In questo modo il nuovo reato 633 bis risulta riferito a situazioni precise (raduni musicali e di intrattenimento), e viene collegato alla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene negli eventi e in materia di uso di sostanze stupefacenti.
Con l’attuale emendamento, il reato punisce “chiunque organizzi e promuova l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento” quando “dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute o l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme su droga, sicurezza e igiene“.
La fattispecie, limitata dunque a “raduni musicali” o di “intrattenimento”, esclude così manifestazioni e occupazioni. Che era uno dei punti cruciali delle voci contrarie alla norma così come era stata formulata.
Sono puniti promotori e organizzatori, con la reclusione da 3 a 6 anni (pena fra le pene più alte d’Europa) e con una multa da 1000 a 10mila euro, mentre i partecipanti saranno sempre punibili ma solo in base all’articolo 633 del codice penale, che riguarda l’invasione di terreni o edifici. Inoltre continua a essere ordinata la confisca delle cose che sono servite o destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.
Il reato quindi scatta solo per gli organizzatori o i promotori del rave party, escludendo chi semplicemente partecipa. Scattano le intercettazioni e per i condannati sarà più complicato ottenere la sospensione condizionale della pena, anche se incensurati. Con una pena così alta, quindi, gli inquirenti potranno utilizzare lo strumento delle intercettazioni e la custodia cautelare.
Per il costituzionalista Angelo Schillaci si tratta di un emendamento inutile, irragionevole e pericoloso, perché esistono già norme per intervenire a tutela della proprietà privata in caso di rave party, perché punisce con pene spropositate, perché permangono dei margini di incertezza che potrebbero far sì che venga applicata non solo ai rave, ma a semplici feste come, ad esempio, quelle dentro un centro sociale occupato.
Modifiche disciplina reati ostativi
Altro aspetto disciplinato è l’accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, tali da precludere l’accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (reati ostativi). Dalla lista di questi reati sono stati eliminati quelli contro la pubblica amministrazione.
L’ergastolo ostativo (tra le misure di emergenza nella lotta alla mafia volute dal giudice Falcone) prevede che i condannati per reati gravi (in particolare mafia, terrorismo e associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga) non abbiano la possibilità di accedere ad alcun beneficio penitenziario, come ad esempio i permessi premio e il lavoro esterno, se non decidono di collaborare con la giustizia.
Con il nuovo provvedimento si indicano requisiti stringenti, per impedire che siano ammessi a misure premiali soggetti che possano avere ancora collegamenti con il contesto criminale di provenienza. Il decreto legge interviene sulla disciplina relativa alla concessione dei benefici su detenuti e internati, con riferimento ai delitti commessi per terrorismo e per i reati di mafia.
Le nuove misure:
- estendono al regime della liberazione condizionale la disciplina restrittiva per l’accesso ai benefici penitenziari
- introducono una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati ostativi commessi prima dell’entrata in vigore della riforma
- estendono la platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di finanza ha facoltà di procedere a indagini fiscali e patrimoniali.
Per Roberto Scarpinato, ex pm antimafia e senatore del M5s: «Quella sull’ergastolo ostativo potrebbe essere rinominata come una legge per disincentivare la collaborazione con la Giustizia e incentivare la non collaborazione attraverso una serie di meccanismi che riservano ai collaboratori un trattamento peggiore di quello per chi non collabora».
Modifiche reato contro la pubblica amministrazione
Come già accennato precedentemente, quindi i reati contro la Pubblica amministrazione escono dall’elenco di quelli per cui non sono previsti i benefici penitenziari.
Infatti, con l’approvazione all’emendamento del capogruppo di FI Pierantonio Zanettin vengono cancellati i reati contro la Pubblica amministrazione dall’elenco di quelli ostativi. Potranno dunque godere dei benefici carcerari automatici (e uscire dal carcere o non entrarci proprio) anche i condannati per reati contro la Pubblica amministrazione, corruzione, concussione, peculato.
Dall’opposizione arriva la “denuncia” di norma-salvacorrotti o dei colletti bianchi.
Modifiche processo penale
Il Dl dispone il differimento dal 1° novembre al 30 dicembre 2022 del Decreto legislativo n. 150/2022 attuativo della cosiddetta “riforma Cartabia” per quanto riguarda il processo penale, e, in sede di conversione, sono state inserite alcune norme transitorie di particolare rilievo per la prassi.
Tra le ultime modifiche, c’è l’introduzione di particolari disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, di termini per la costituzione di parte civile, di processo penale telematico, di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze, di indagini preliminari, di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere, di udienza predibattimentale e di giustizia riparativa, la cui entrata in vigore slitta al 30 giugno 2023.
Alla base del rinvio ci sono le preoccupazioni degli operatori del sistema giudiziario sull’impatto delle nuove norme. Il differimento inoltre potrebbe permettere di perfezionare misure organizzative già avviate e adeguati supporti tecnologici, così da garantire agli uffici giudiziari le migliori condizioni per una piena, tempestiva ed efficace applicazione della riforma già approvata, nonché di valutare l’adozione di ulteriori norme transitorie.
Modifiche norme anti-Covid
In tema di obbligo vaccinale anti-Covid, è stato disposto che fino al 30 giugno 2023 sono sospesi i procedimenti e le attività di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pari a 100 euro) previste per l’inadempimento dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid, stabilito per molteplici categorie di soggetti.
Inoltre, sarà possibile visitare senza green pass i degenti in strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie, negli hospice e in ospedale, e non servirà nemmeno per stare nelle sale di aspetto dei pronto soccorso.
Ancora, è stato approvato l’anticipo della fine dell’obbligo vaccinale al 1° novembre per i medici e tutto il personale sanitario, che altrimenti sarebbe scaduto a fine anno. Via libera, quindi, alla riammissione in servizio di tutti coloro che non rispettavano gli obblighi stabiliti dallo scorso governo.
Infine, l’isolamento delle persone infettate dal coronavirus, che oggi dura 5 giorni, si concluderà senza bisogno di fare un tampone. Con la nuova norma si potrà quindi uscire senza bisogno di controlli. Essa tuttavia non entra nel merito di alcune questioni, come il caso della presenza di sintomi dopo 5 giorni.
Restano dunque nodi da sciogliere.
Martina Malavolta
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