Primo decreto legge del nuovo esecutivo


10 Novembre 2022
Condividi

Il Decreto Legge n. 162 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022 e rappresenta il primo decreto-legge del nuovo esecutivo. Esso introduce “misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”.

Il governo Meloni ha affrontato quindi il suo primo vero Consiglio dei ministri approvando una serie di misure su diversi importanti fronti: intervento sull’ergastolo ostativo e il rinvio della riforma penale, stop all’obbligo vaccinale per il personale sanitario, linea sui rave party.

Il decreto legge è stato varato in virtù dell’urgenza di:

  • modificare la disciplina prevista dall’art. 4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354, in seguito ai moniti della Corte costituzionale al legislatore per l’adozione di una nuova regolamentazione dell’istituto per ricondurlo a conformità con la Costituzione e dell’imminenza della data dell’8 novembre 2022, fissata dalla Corte costituzionale per adottare la propria decisione in assenza di un intervento del legislatore
  • introdurre disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei raduni dai quali possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica incolumità, o la salute pubblica
  • rimandare l’entrata in vigore del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, fissata a inizio novembre, per consentire una diversa programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma.

Giustizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio, un decreto legge con due interventi in materia di ordinamento penitenziario e di riforma del processo penale: il provvedimento riguarda l’ergastolo ostativo e il rinvio dell’entrata in vigore della riforma del processo penale.  

Per quanto riguarda il primo punto, il Decreto mira ad assicurare, entro l’8 novembre, una risposta al monito contenuto nell’ordinanza n.97 del 2021 della Corte Costituzionale, riguardante il divieto di benefìci penitenziari a detenuti per gravi reati che non collaborino con la giustizia. Il testo indica requisiti stringenti per recepire i rilievi dei giudici della Consulta e allo stesso tempo impedire che siano ammessi a misure premiali soggetti che possano avere ancora collegamenti con il contesto criminale di provenienza.

Il decreto apporta modifiche alla Legge 26 luglio 1975, n.354, art.4-bis, relativa all’ordinamento penitenziario, e si concentra sui presupposti per la concessione di tali benefici.

Nello specifico, il decreto prevede che, per la concessione dei benefici al condannato per i cosiddetti reati ostativi, sia dimostrato l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento. Ciò significa che non basterà la sola buona condotta carceraria o la partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, ma saranno previsti l’obbligo di risarcire i danni provocati, i requisiti che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, o il rischio di ripristino di tali contatti, anche indiretti o tramite terzi. Sono dunque esclusi eventuali automatismi nel meccanismo di concessione dei benefici penitenziari e sono assicurate le garanzie di sicurezza attraverso un procedimento rafforzato di valutazione delle richieste, che prevede anche l’obbligo da parte del giudice di sorveglianza di acquisire plurimi pareri, compreso quello del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo.

Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Inoltre il testo introduce modifiche in tema di concessione della liberazione condizionale, la cui richiesta potrà essere presentata dopo aver scontato 30 anni di pena, e prevede una norma transitoria per detenuti che abbiano commesso reati prima dell’entrata in vigore della riforma. 

Riforma penale al 30 dicembre

Per quanto riguarda il secondo punto, il Decreto, all’art. 6, interviene sulla riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio e stabilisce il rinvio dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, entro e non oltre il 30 dicembre 2022, per poter perfezionare le misure già avviate e fornire adeguati supporti tecnologici, al fine di garantire agli uffici giudiziari le migliori condizioni per una efficace applicazione della riforma già approvata, nonché di valutare l’adozione di ulteriori norme transitorie.

A tal fine, è stata istituita presso il Ministero della Giustizia una specifica task force, composta dai vertici di tutti i dipartimenti del ministero della Giustizia coinvolti.  

Il Decreto legislativo 150/2022 è infatti fondamentale all’interno del Pnrr e dovrà entrare in vigore entro e non oltre il 30 dicembre 2022 per garantire il rispetto delle scadenze e degli impegni presi con l’Europa. 

Ordine pubblico

Il testo del decreto, all’art. 5, introduce nel Codice Penale l’art. 434-bis rubricato “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”. L’articolo modifica le norme relative all’invasione di terreni o edifici, pubblici o privati e prevede dure sanzioni per l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a 50, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

Infatti, chiunque organizzi o promuova tale tipo d’invasione è punito con la pena della reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da € 1.000 a € 10.000.

Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita. Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti è ordinata la confisca, ai sensi dell’art. 240 secondo comma del Codice Penale, delle cose che utilizzate per commettere il reato nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione.

Obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2

L’art.7 del Decreto modifica le attuali disposizioni circa l’obbligo vaccinale anti Covid, in virtù del nuovo quadro epidemiologico. Infatti anticipa dal 31 dicembre al 1° novembre 2022 la scadenza dell’obbligo vaccinale per:

  • il personale esercente le professioni sanitarie
  • i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali, e socio-sanitarie
  • il personale delle strutture che effettuano attività sanitarie e sociosanitarie.

Nello specifico, per quanto riguarda la categoria degli esercenti le professioni sanitarie, viene soppressa la misura della sospensione dall’esercizio della professione, per contrastare la grave carenza di personale sanitario. Sarà prorogato, invece, l’obbligo di mascherine in ospedali, Rsa e ambulatori, secondo l’ordinanza che è stata firmata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, fino al 31 dicembre di quest’anno. 

Martina Malavolta

© Riproduzione Riservata

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
CONTATTACI PER UNA CONSULENZA