31 Ottobre 2022
Quello della violenza sessuale è un reato gravissimo, severamente punito dalla legge italiana. Il termine fa riferimento a tutta quella serie di comportamenti in cui la vittima sia costretta a compiere o subire qualsiasi tipo di atto sessuale, che si tratti di un rapporto completo, di un palpeggiamento, di un bacio sulle labbra.
Nell’accusa di violenza sessuale è fondamentale il tema del consenso: infatti se l’atto sessuale è voluto da entrambe le parti non si può parlare di reato (tranne in alcuni casi particolari, come il coinvolgimento di una persona minore di 14 anni, o come quando il consenso della persona offesa non è valido).
Dunque il Codice penale punisce chiunque costringa una persona a compiere o a subire atti sessuali e la pena è la reclusione, che può andare da sei a dodici anni (salvo riduzioni nelle ipotesi meno gravi).
Per definizione, per parlare di violenza sessuale si presuppone che non ci sia il consenso della vittima. Come già detto precedentemente, se l’atto sessuale è voluto da entrambe le parti non si può parlare di reato. Tuttavia ci sono delle ipotesi in cui il consenso non è sufficiente a escludere il caso di reato, e si tratta comunque di violenza sessuale. Ad esempio, ciò accade quando:
- la vittima dà il consenso al rapporto solo inizialmente ma poi si oppone
- la vittima è minore di 14 anni, età definita come “età del consenso”, superata la quale ciascuno può disporre della propria libertà sessuale. Infatti al di sotto dei 14 anni, anche se il minore è consenziente, si tratta sempre di violenza sessuale (diverso è il caos in cui la vittima non abbia 13 anni e l’altro non più di 17; secondo la legge, infatti, non è punibile il minorenne che compie atti sessuali con un altro minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra loro non è superiore a quattro anni)
- la vittima si trova in una condizione di debolezza, dovuta a varie ragione, come malattia, depressione, ubriachezza, stato confusionale, ecc.
- si convince con l’inganno la vittima a compiere atti sessuali.
Risarcimento per la violenza sessuale
In caso di violenza sessuale, così come per ogni tipo di reato che comporti un danno, è possibile per la vittima chiedere il risarcimento. Nello specifico, il risarcimento per violenza sessuale può essere richiesto dalla vittima direttamente nel processo penale, in cui la stessa si costituisce parte civile.
Se il giudice conferma la responsabilità penale dell’imputato, condanna quest’ultimo non solo alla reclusione ma anche al risarcimento. Può anche esserci il caso in cui la vittima debba rivolgersi al giudice civile nel momento in cui quello penale abbia accertato il fatto ma non sia stato in grado di quantificare l’entità del danno. In questo caso la vittima deve chiedere al giudice civile solamente la concreta quantificazione del danno subito.
Ovviamente, ritornando al tema del consenso, abbiamo visto che esso non esclude il reato e, di conseguenza, nemmeno il risarcimento dei danni. Di conseguenza, ha diritto al risarcimento qualunque vittima si sia trovata in una delle condizioni prima espresse (dunque, ad esempio, anche chi abbia prestato iniziale consenso e si sia poi opposto all’atto sessuale).
Assoluzione penale e pagamento del risarcimento
Secondo una recente sentenza della Cassazione, si ha diritto al risarcimento dei danni verso la vittima perfino nell’ipotesi in cui l’imputato sia stato assolto da ogni accusa nel processo penale.
Quindi, è possibile che si venga a creare una divergenza tra processo penale e processo civile, con la conseguenza che l’esito dell’uno potrebbe non influire su quello dell’altro. Secondo la Suprema Corte, infatti, il giudizio civile è autonomo e può portare ad un ristoro anche a fronte della assoluzione penale.
Questo è quanto accaduto nel caso sottoposto alla Suprema Corte in cui, a fronte di una sentenza penale assolutoria di secondo grado, la Cassazione, in risposta al ricorso fatto dalla parte civile, rinviava alla Corte d’appello solamente per il risarcimento dei danni.
Nel condannare gli imputati (assolti nel processo penale) al pagamento in sede civile, i giudici stabilivano peraltro che il consenso inizialmente prestato dalla vittima nemmeno giustifica la riduzione del risarcimento dovuto, in quanto la persona offesa aveva successivamente manifestato la sua volontà a non proseguire il rapporto.
La sentenza della Cassazione
La sentenza della Corte di Cassazione a cui si fa riferimento è la n. 27016, che chiarisce la piena autonomia dell’azione civile rispetto al procedimento penale per il risarcimento del danno in caso di violenza sessuale, dove il giudice è libero di accertare senza vincoli la propria verità processuale secondo le regole civilistiche. All’esito, dunque, si può anche giungere a conclusioni opposte.
La Cassazione ha infatti respinto il ricorso di due uomini condannati a pagare una provvisionale di 30mila euro alla vittima di una violenza sessuale, anche se assolti in sede penale. Nello specifico, alla condanna in primo grado, era seguita l’assoluzione in secondo grado, mai appellata dal Pg e dunque definitiva. La Cassazione, accogliendo il ricorso della parte civile, invece aveva rinviato alla Corte di appello civile che ha confermato la provvisionale decisa in primo grado. Proposto ancora ricorso, la Cassazione lo ha poi definitivamente respinto.
Scrive la Corte, nella sentenza, che nella determinazione del risarcimento, l’eventuale consenso iniziale della vittima non riveste alcuna efficienza con-causale rispetto al successivo comportamento degli autori dell’illecito tutte le volte che, a quell’iniziale consenso, abbia poi fatto seguito (come nel caso specifico) un successivo dissenso. Non può dunque applicarsi l’articolo 1227 del c.c., secondo cui “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate“.
Martina Malavolta
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