28 Marzo 2023
I rapporti di lavoro occasionale sono stati oggetto di novità con la Legge di Bilancio 2023, soprattutto in merito ai limiti economici. Con la Circolare n.6 del 19 gennaio 2023, l’Inps ha fornito chiarimenti in materia di prestazioni occasionali offrendo un nuovo quadro normativo, con riferimento alle nuove disposizioni introdotte dall’art. 1, c. 342 e 343, della Legge di Bilancio. Essa ha introdotto novità per entrambe le modalità di acquisizione delle prestazioni ossia il Libretto famiglia per le persone fisiche e il Contratto di Prestazione Occasionale per professionisti, autonomi e imprenditori.
Le novità
Prima di analizzare in dettaglio quali sono le principali novità introdotte dalla Legge, vediamo cosa si intende per contratto di prestazione occasionale. Tra le diverse tipologie di contratto troviamo la prestazione occasionale che è un tipo di prestazione rivolta ad alcune categorie lavorative e presenta diversi limiti, soprattutto riguardo il compenso. E’ uno strumento che può essere utilizzato in modo saltuario e sporadico. Introdotto dall’art.54 bis del Decreto Legge del 24 aprile 2017, n.50 (convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017 n. 96) e aggiornato successivamente con diverse disposizioni di legge, il contratto di prestazione occasionale è un contratto lavorativo mediante il quale un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Possono fare ricorso a tale contratto alcune categorie di lavoratori come professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché le amministrazioni pubbliche e le imprese agricole, sebbene con specifiche regolamentazioni. Poiché si tratta di un’attività professionale sporadica, il lavoratore è esonerato dall’apertura della partita Iva, poiché si tratta di un’attività non continuativa, ma deve rispettare i limiti dei compensi indicati e alcune condizioni. Ad esempio, l’attività deve essere episodica, non deve essere svolta in modo professionale, e non deve esserci coordinazione del lavoro e impiego di mezzi (non deve trattarsi quindi di un’attività di impresa). In sostituzione dei voucher e del lavoro occasionale accessorio, l’art. 54-bis del suddetto Decreto Legge ha disciplinato il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionali a mezzo di:
- libretto Famiglia, riservato alle persone fisiche che lo utilizzano non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare piccoli lavori domestici, l’assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità o ancora l’insegnamento privato supplementare
- contratto di prestazione occasionale per professionisti, imprenditori, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché Amministrazioni pubbliche.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio (e che ci interessano) riguardano:
- estensione dell’importo massimo di compenso erogabile. Nello specifico, la Legge di Bilancio aumenta da 5.000 a 10.000 euro il limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività di lavoro occasionale, nei confronti di ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori. Dal 1° gennaio 2023, pertanto, ogni utilizzatore può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, per anno civile, con riguardo alla totalità dei prestatori. Restano fermi, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore
- ampliamento della platea degli utilizzatori del contratto di prestazione occasionale. Sempre dal 1° gennaio, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato
- abrogazione parziale del regime particolare per le aziende alberghiere e ricettive che potranno ora utilizzare prestazioni occasionali nei limiti dimensionali previsti per tutti gli altri utilizzatori. La Legge di Bilancio ha abrogato la limitazione all’utilizzo delle prestazioni occasionali esclusivamente con i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie lavorative: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; persone disoccupate ai sensi dell’art. 19, D. lgs. 14 settembre 2015 n. 150; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. Ne consegue quindi che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le suddette attività, se hanno alle dipendenze non più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, possono stipulare accordi di prestazione occasionale, con soggetti anche non appartenenti alle categorie sopra citate.
- estensione dei limiti economici definiti dalla normativa di riferimento anche alle attività lavorative occasionali, svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili
- divieto generale di utilizzo del contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura. Pertanto, chiarisce l’Inps, le stesse realtà potranno “richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate”. Discorso a parte merita infatti il settore agricolo. In sostituzione delle abrogate prestazioni occasionali, per il biennio 2023-2024 le imprese agricole potranno ricorrere ad una nuova e particolare tipologia contrattuale a tempo determinato, disciplinata dall’art. 1, c. da 344 a 354, dell’ultima Legge di Bilancio che prende il nome di Contratto di lavoro occasionale in agricoltura.
Martina Malavolta
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