Obbligo vaccinale: legittimo per la Consulta


5 Dicembre 2022
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La Corte Costituzionale ha bocciato i ricorsi intentati contro l’obbligo vaccinale stabilito dal Governo durante la pandemia da Covid-19. Scattano anche le sanzioni di 100 euro per i trasgressori dell’obbligo, essendo scaduti i termini per giustificare la mancata vaccinazione prevista per over 50, forze dell’ordine, personale sanitario e personale scolastico.

Il comunicato stampa

Il comunicato stampa del 1° dicembre 2022 della Corte Costituzionale ha reso noto, in attesa del deposito delle sentenze, che la Consulta ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa all’impossibilità per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. E sono state ritenute ragionevoli e proporzionate le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario.

La Corte Costituzionale ha infatti respinto i ricorsi contro il decreto (poi convertito in legge) con cui il governo Draghi nell’aprile del 2021 impose la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 per alcune categorie professionali e per gli over 50 (stabilendo anche il meccanismo del green pass per l’esercizio dell’attività lavorativa) salvandone così l’obbligo, in quanto la misura “era a tutela della salute”.

La decisione della Corte Costituzionale è arrivata dopo una camera di consiglio molto lunga, seguita all’udienza pubblica dove si sono presentati gli avvocati (circa quaranta) in rappresentanza di coloro che avevano obiettato la costituzionalità dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19. La Corte ha dovuto pronunciarsi su diversi dubbi posti dai tribunali di Brescia, Catania e Padova, dal Tar della Lombardia e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia. Alcuni riguardavano la legittimità dell’obbligo, altri la proporzionalità delle sanzioni, altri la sicurezza dei vaccini.

La Corte ha respinto tutte le questioni sollevate dai No Vax contro le misure, discusse e contestate dagli stessi, prima con manifestazioni di piazza e poi con le istanze al Giudice delle leggi.

La sentenza si pone in linea con la giurisprudenza della Corte che già nel 2018 si era pronunciata a favore dell’obbligo vaccinale in presenza di tre condizioni: se migliora la salute dell’individuo e della collettività, se le conseguenze sono tollerabili e se, in caso di danni ulteriori e non prevedibili, è previsto un equo indennizzo.

La Corte era infatti chiamata a pronunciarsi su tre fronti, a seconda delle diverse questioni sollevate nei ricorsi.

La prima questione riguarda la richiesta di dichiarare incostituzionale «l’impossibilità per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali», e si è risolta con una dichiarazione di «inammissibilità per ragioni processuali». I giudici non sono nemmeno entrati nel merito della questione, a causa, evidentemente, di difetti presenti nell’ordinanza con cui il Tribunale amministrativo della Lombardia si è rivolto alla Corte e che hanno impedito di esaminarne il contenuto.

La seconda questione riguarda il fatto che «sono state ritenute non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore…». La questione trova fondamento in precedenti pronunce della Corte in materia di vaccini obbligatori. In questo caso infatti, come per altri casi di epidemie in passato, è stato giudicato legittimo il bilanciamento tra interessi individuali e interessi collettivi nell’imposizione della profilassi per poter continuare a lavorare. La campagna vaccinale serviva a tutelare l’intero Paese dalla diffusione dell’infezione e dalle sue ricadute sul sistema sanitario ed economico.

La terza questione riguarda il fatto che «ugualmente non fondate sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico». Ciò significa che il mancato assegno di mantenimento ai non vaccinati rimasti senza impiego e senza salario (garantito invece a chi subisce provvedimenti disciplinari o condanne penali) non è illegittimo, sempre nell’ottica della prevalenza dell’interesse collettivo. Un avvocato dello Stato per giustificare questa misura ha sostenuto che «per sostituire un lavoratore non vaccinato bisogna assumerne un altro, e non si può imporre alla collettività l’onere di due stipendi perché uno dei due percettori preferisce rimanere a casa anziché farsi iniettare una dose di vaccino».

Ciò si traduce con la conseguente sospensione degli stipendi per il personale sanitario e scolastico non vaccinato e quindi sospeso.

Sanzione per gli inadempienti

Nello stesso giorno sono scattate le sanzioni di 100 euro (per un ammontare complessivo di 1,9 milioni) a carico degli over 50 e delle categorie professionali (forze dell’ordine, personale sanitario, personale scolastico) colpite all’obbligo vaccinale ma che sono rimaste inadempienti nell’arco temporale che andava dall’8 gennaio al 15 giugno 2022.

Il 30 novembre è scaduto infatti il termine temporale per discolparsi dal mancato adempimento all’obbligo vaccinale.

Anief prosegue la lotta in UE

La sentenza non è andata giù all’ufficio legale Anief, unico sindacato che ha promosso dei ricorsi, e che darà battaglia dinanzi alla Corte di Giustizia europea.

Il Presidente del sindacato Marcello Pacifico ha affermato che “si attende ancora la calendarizzazione dell’udienza in Corte di giustizia Ue della causa C-725/21 sollevata dal Tribunale di Padova sulla compatibilità della legislazione italiana sull’obbligo vaccinale rispetto al Regolamento Europeo n. 507/2006 e n. 953 del 2021 e sul rispetto degli articoli 3, 35, 41 della Carta di Nizza“, e ha aggiunto che “in caso di accoglimento sarà possibile adire il giudice del lavoro per disapplicazione la normativa interna ritenuta costituzionale e risarcire i ricorrenti. A nostro parere l’ultima parola sull’iter giudiziario dei ricorsi patrocinati da Anief rimane ancora da pronunciare“.

Martina Malavolta

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