21 Novembre 2022
Con il nuovo Decreto Legge n.176 del 18/11/2022 “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” (Decreto Aiuti Quater), pubblicato in G.U. n. 270 dello stesso giorno e in vigore dal 19/11/2022, è prevista una detassazione fiscale e contributiva da € 600 a € 3000. A prevederlo è, nello specifico, l’art.3. Già il Decreto Aiuti-bis (convertito il 21 settembre nella Legge n. 142) aveva modificato il limite di detassazione fiscale e contributiva dei fringe benefit a favore dei lavoratori dipendenti, alzando la soglia a € 600, e aveva ampliato le tipologie di fringe benefit concesse al lavoratore.
Fringe benefit con il Decreto Aiuti bis
Il D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti Bis “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”) del 21 settembre 2022 ha introdotto alcuni interventi a sostegno dei lavoratori per far fronte alle difficoltà economiche dovute al rincaro dei prezzi.
Limitatamente al periodo di imposta 2022, il Decreto Aiuti Bis ha fissato un nuovo limite massimo di esenzione e ha ampliato le tipologie di fringe benefit concesse al lavoratore. Il Decreto ha stabilito che:
- sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale
- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da € 258 a € 600 (fino a € 3000 con il nuovo Decreto).
Per quanto riguarda le spese per utenze domestiche, queste devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, e a condizione che ne sostengano effettivamente le spese.
Sono comprese anche le utenze per uso domestico intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore (locatario) o dei coniugi o dei familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la spesa.
Si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato).
All’interno dei beni ceduti sono inclusi: il valore convenzionale del fringe benefit auto, il valore imponibile dei prestiti aziendali, la rendita catastale per alloggio aziendale, i premi assicurativi extra professionali, i welfare contrattuali, l’alloggio dato in uso ai dipendenti, l’autovettura concessa ad uso promiscuo, i buoni benzina, i buoni spesa, i prestiti, il pacco natalizio, le polizze assicurative extraprofessionali, le utenze per uso domestico (tenendo conto di tutti i redditi percepiti dal lavoratore, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta).
La norma inoltre, contrariamente a quanto previsto per la cessione di beni e servizi prestati a favore dei lavoratori che non consente monetizzazione, prevede il rimborso delle spese sostenute direttamente dai lavoratori per le utenze di acqua, luce e gas.
Finge benefit con il Decreto Aiuti Quater
Il Decreto Aiuti Quater innalza, come già detto, il beneficio da € 600 a € 3000, e lo stesso è valido a partire dal 10 agosto 2022, data in cui è entrato in vigore il Decreto Legge Aiuti Bis, valendo per tutto il periodo d’imposta 2022 (quindi fino al 31 dicembre 2022). Può inoltre essere cumulato col “bonus benzina”.
Il datore di lavoro quindi potrà riconoscere al dipendente una soglia di esenzione di € 3.200, di cui:
- € 3.000 decreto Aiuti-bis + Aiuti Quater
- € 200 euro bonus benzina.
Va detto che il datore di lavoro non ha nessun obbligo di corrispondere né il “bonus bollette”, né il “bonus benzina”.
Fringe benefit: obblighi del datore di lavoro
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti e i percettori di reddito da lavoro assimilato a quello da lavoro dipendente: collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, tirocinanti.
L’esclusione dalla base imponibile fiscale e previdenziale è applicabile a condizione che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità agevolative previste dalla legge.
Il datore di lavoro deve quindi acquisire:
- il documento attestante l’utenza domestica (la bolletta) pagata
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesta il possesso dei documenti relativi al pagamento delle utenze domestiche
- un’ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal lavoratore che attesti che le fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche da parte di altri datori di lavoro o dal coniuge o da familiari.
Tutta la documentazione deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia il coniuge o un familiare, o, a certe condizioni, al locatore.
Le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.
Se dovesse emergere che il valore dei beni o dei servizi prestati è superiore alle soglie (€ 3.000 e € 200), il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione e a contributi l’importo corrisposto nella sua interezza.
Fringe benefit e buono carburante
Alla nuova esenzione si affianca quanto disposto dal Decreto Legge n. 21/2022 (Decreto Ucraina) che prevede la possibilità per i datori di lavoro, relativamente al solo 2022, di erogare ai propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a € 200 per lavoratore.
Martina Malavolta
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