22 Gennaio 2023
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023 è stata pubblicata la Legge del 13 gennaio 2023 n.6 di conversione del D.L. n. 176 del 18 novembre 2022 (il cosiddetto Decreto Aiuti-quater). Il provvedimento è entrato in vigore il 18 gennaio. Il comma 2 dell’art. 1 della Legge di conversione abroga il D.L. e ne fa salvi gli effetti. Il 12 gennaio 2023 il voto finale sul d.d.l. di conversione ha incassato 164 si, 127 no, e 3 astensioni.
In linea generale, il testo prevede la proroga (dal 30 giugno al 30 settembre di quest’anno) della fruizione e della cessione di alcuni crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Le imprese italiane potranno poi richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
Inoltre, viene prorogato il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas, il quale terminerà a decorrere dal 10 gennaio 2024 e non dal 1° gennaio 2023, allineando così il processo di liberalizzazione per i clienti domestici del gas naturale a quello del settore elettrico e prevedendone la conclusione definitiva, per entrambi, nella stessa data. Il decreto estende così il limite temporale del regime di prezzo “calmierato” del gas per i clienti “vulnerabili”.
Sono, inoltre, introdotte misure per l’incremento della produzione di gas naturale, che disciplinano l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale. Tra le norme più contestate c’è proprio quella sulle trivelle, che sblocca le nuove concessioni di estrazione di gas nei mari italiani.
Il provvedimento interviene anche sul Superbonus, portando dal 110% al 90% la detrazione per il 2023. Viene però posticipato al 31 marzo 2023 il termine per usufruire della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sulle villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre del 2022.
Confermata l’aliquota al 110%, fino al 2025, per i soggetti del Terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali. Prevista, infine, la possibilità per SACE di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi edilizi.
Vediamo nel dettaglio alcune delle misure previste.
Decreto Aiuti: crediti d’imposta per le imprese
Una delle modifiche apportate riguarda il posticipo del termine per la fruizione dei crediti d’imposta spettanti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022, disciplinati, rispettivamente, dal D.L. n. 115/2022, dal D.L. 144/2022 e dal decreto Aiuti quater (articolo 1, commi 3 e 4). Il termine è prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023, e serve per dare sostegno alle imprese che devono affrontare spese maggiori per l’ acquisto di energia elettrica e gas. Resta ferma la data del 31 dicembre 2022 per poter usufruire dei crediti d’imposta relativi ai primi due trimestri del 2022.
Tra le disposizioni contenute nel testo originario del decreto che non hanno subito modifiche c’è, al fine di contrastare gli effetti dell’incremento dei costi dell’energia, la possibilità per le imprese residenti in Italia di richiedere ai fornitori di rateizzare l’importo eccedente i corrispettivi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 (e fatturati entro il 30 settembre 2023) e l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. L’istanza di rateizzazione ai fornitori deve essere formulata secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro delle imprese e del made in Italy.
Decreto Aiuti: crediti di imposta carburanti agricoltura e pesca
Con l’art. 2-bis si posticipano di tre mesi, dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023, i termini per l’utilizzo, per beneficiari e cessionari, del credito d’imposta per l’acquisto del carburante, concesso dal Decreto Legge n. 144 del 2022 (Decreto Aiuti ter) con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre del 2022 (ottobre, novembre e dicembre), alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica.
È stato anche prorogato di un mese (da febbraio a marzo 2023) il termine entro il quale i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora utilizzato, devono riferire all’Agenzia delle Entrate l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Decreto Aiuti: Superbonus
L’art. 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus, portandola dal 110% al 90%.
Lo stesso articolo, comma 1, lettera a, modifica il comma 8-bis dell’art. 119 del dl n. 34/2020 in materia di disciplina di detrazione al 110% per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Superbonus). In particolare, come detto, diminuisce la detrazione al 90% per le spese sostenute nell’anno 2023, indicando il termine del 31 dicembre 2022 (invece del 31 dicembre 2023) come il limite temporale per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110%.
La norma, poi, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90% anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.
Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali.
Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.
Decreto Aiuti: cessione dei crediti d’imposta per i bonus edilizi
Il provvedimento convertito introduce un’importante novità sulla cessione del credito per i bonus edilizi, aumentando da 2 a 3 le cessioni che possono essere effettuate a favore dei soggetti “vigilati”, quali banche, intermediari e assicurazioni.
Complessivamente, i bonus edilizi diventano cedibili al massimo 5 volte (al posto delle 4 ammesse in precedenza):
- il primo passaggio è libero
- il cessionario, a sua volta, può cedere il credito ricevuto esclusivamente ai soggetti “vigilati”
- 3 ulteriori passaggi sono possibili esclusivamente tra soggetti “vigilati”.
Ciò significa che la prima cessione può essere fatta a qualunque soggetto e poi si potrà procedere con altri 3 passaggi a favore di soggetti “qualificati” (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni). Infine, ci sarà il trasferimento da banca a correntista partita IVA.
Le regole valgono per il Superbonus e per tutti i bonus edilizi per cui è prevista la cessione del credito come Bonus ristrutturazione, Bonus condizionatori, Bonus zanzariere e il Bonus tende da sole. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore fluidità nel mercato.
Viene riconosciuta poi la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al Superbonus. Infatti è stabilità la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo (anziché in 4 o 5 rate) i crediti d’imposta non ancora utilizzati relativi al Superbonus derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022.
La disposizione, all’art.9, comma 4-quater, contiene anche una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che realizzano lavori con il Superbonus. Si prevede infatti la possibilità di accedere alle garanzie della società SACE S.p.A. per i cosiddetti “prestiti ponte”. Essa di fatto garantirà i prestiti che le banche concederanno alle imprese per trasformare in liquidità i crediti acquisiti a seguito di lavori agevolati con i bonus edilizi. I requisiti per accedere ai prestiti SACE prevedono che l’impresa deve essere iscritta alla CCIA con codici ATECO 41 e ATECO 43, e deve avere crediti fiscali derivanti da attività di Superbonus.
L’obiettivo è quello di sbloccare il mercato edile.
Altre misure contenute nel Decreto aiuti
Tra le altre misure (per una più ampia comprensione delle quali si rimanda alla lettura integrale del testo) ci sono:
Limiti contante
Riguardo al limite per il pagamento in contanti, il CdM aveva approvato la disposizione per cui a partire dal 1° gennaio 2023 la soglia per il pagamento in contanti veniva innalzata a 5.000 euro. La misura non compare più nel testo del Decreto, ma viene inglobata nella Legge di Bilancio per il 2023.
Registratore di cassa
L’art. 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio per adeguare, nel 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini.
Sblocca trivelle
Il Decreto Aiuti quater ha aperto uno spiraglio (anche se minimo e da molti contestato), alle estrazioni nell’Alto Adriatico, e ha sbloccato nuove concessioni in deroga in tutta Italia tra le 9 e le 12 miglia dalla costa.
Accise
Per quanto riguarda i carburanti, il Decreto disponeva una prima riduzione del taglio delle accise che, successivamente, la Manovra ha definitivamente azzerato, ripristinando le accise nella loro completezza.
Trasporti
Sono stanziati 320 milioni di euro per fronteggiare il caro energia e carburanti nel settore del trasporto pubblico regionale e locale. Sono ridotte le risorse per il Bonus Trasporti (scaduto il 31 dicembre 2022, ma per cui si prevede un rinnovo), che passano da 190 a 140 milioni.
Scuola
Il Decreto stanzia 150 milioni per la copertura dei contratti di supplenza breve per il personale della scuola nel 2022, al fine di consentire il pagamento delle supplenze.
Martina Malavolta
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