Bonus acqua potabile: di cosa si tratta


5 Febbraio 2023
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Il Bonus acqua (o Bonus idrico) è un bonus inizialmente previsto dalla Legge di Bilancio per il biennio 2021/2022 ed in vigore dal 1° gennaio 2021. Il Bonus consiste in un credito d’imposta del 50% da calcolarsi sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di:

  • filtraggio
  • mineralizzazione
  • raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare

finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, e per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica.

Tuttavia, sebbene inizialmente la sua scadenza fosse fissata al 2022, la Legge di Bilancio 2023 ha prorogato anche al 2023 questa agevolazione, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. In prosecuzione con quanto fissato precedentemente, si tratta del credito d’imposta del 50% delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi che migliorano l’acqua degli acquedotti per il consumo umano.

Il Bonus acqua non può essere cumulato con altre agevolazioni: si tratta, infatti, di un contributo alternativo non integrabile, né cumulabile.

A quanto ammonta il Bonus acqua

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:

  • 1000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
  • 5000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Le spese, in ogni caso, non possono superare rispettivamente i 1000 euro e i 5000 euro.

L’importo del credito d’imposta, come già detto, è pari al 50% delle spese sostenute e risultanti dall’ultima comunicazione.

Il provvedimento dell’Agenzia precisa però che: “l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente”.

Chi può fare domanda

Il bonus può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute. Esso può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

Possono beneficiare del bonus le persone fisiche, i soggetti che esercitano attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali (compresi quelli del Terzo settore) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per beneficiare del bonus i soggetti destinatari devono sostenere le spese per migliorare la qualità dell’acqua per il consumo umano nell’immobile che gli stessi possiedono o detengono in base a un titolo idoneo.

Per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, le imprese individuali e le società di persone che si trovano in regime di contabilità semplificata si tiene conto del criterio di cassa ossia della data dell’effettivo pagamento. Per i soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il criterio di cui al comma 5, art. 18 DPR n. 600/1973 il pagamento si intende effettuato alla data di registrazione del documento contabile. Per le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e non commerciali in regime di contabilità ordinaria, si tiene conto del criterio di competenza. I soggetti che non si trovano in contabilità ordinaria possono beneficiare del credito d’imposta a condizione che provvedano ai pagamenti con versamento bancario o postale, carta di debito, di credito e prepagata, assegno bancario e circolare o altri sistemi di pagamento.

Le spese devono essere documentate con fattura elettronica o documento commerciale, che deve riportare il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Se le spese sono state sostenute prima del provvedimento dell’Agenzia del 16 giugno 2021 valgono anche i pagamenti effettuati con mezzi di pagamento diversi da quelli indicati ed è consentito integrare la fattura o il documento commerciale di spesa annotando su questi il codice fiscale del soggetto richiedente.

Come fare domanda

La domanda per ottenere il Bonus deve essere presentata esclusivamente in maniera telematica da 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. In questo lasso (ovvero nel mese di febbraio) temporale l’ammontare delle spese agevolabili deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello appositamente predisposto, tramite:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia stessa, accedendo alla sezione Servizi, nella categoria Agevolazioni, alla voce Credito di imposta per il miglioramento dell’acqua potabile
  • altri canali telematici dell’Agenzia.

Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea.

Entro il termine massimo di 5 giorni dall’invio viene inviata una ricevuta (presente nell’area personale) che comunica il rifiuto o la presa in carico della richiesta. Nello stesso termine, ossia tra il 1° e il 28 febbraio, è anche possibile inviare una nuova comunicazione o la rinuncia al bonus.

Nello specifico, quindi, chi ha eseguito interventi nel 2022 può inviare la domanda dal 1° febbraio 2023 al 28 febbraio 2023.

L’Agenzia ha tempo poi fino al 31 marzo per emanare un provvedimento con cui determinare la percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante ai contribuenti in base alle domande inoltrate e naturalmente alle risorse disponibili.

Per maggiori informazioni è presente una sezione dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Martina Malavolta

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