26 Novembre 2022
La norma anti-rave è stata uno dei primi provvedimenti presi dal Governo Meloni ma è, con molta probabilità, uno di quelli che dovranno essere cambiati.
Contenuta nel Decreto Legge n.162, è stata fortemente criticata non solo dall’opposizione (il cui primo obiettivo sarà quello di cancellare del tutto la norma con emendamenti abrogativi) ma anche dalla Commissione Giustizia al Senato, nonché dalle stesse forze della maggioranza (giudizi severi sono arrivati dagli esperti chiamati da Forza Italia e da Fratelli d’Italia). In generale il decreto tutto non è stato ritenuto né necessario né urgente da molti giuristi.
L’intento è quello di cambiare il nuovo articolo 434-bis del Codice penale, circoscrivendo la fattispecie di reato ai soli rave musicali o ai raduni con spaccio, mentre adesso ogni riunione non autorizzata con più di 50 persone può cadere nel divieto. Sarà abbassata, inoltre, la pena massima (non più di 5 anni) così da escludere che i partecipanti (anche potenziali) possano essere intercettati.
Varie figure si sono espresse in tal senso: per il professor Manes la pericolosità della riunione non autorizzata è individuata nella riunione stessa e così, al contrario di quello che ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo, si introducono sanzioni penali che comprimono le libertà costituzionali di riunione; secondo il presidente dell’Associazione magistrati, Santalucia, il criterio del pericolo è troppo generico e vago; per il costituzionalista Clementi il nuovo reato di rave è sproporzionato rispetto all’entità della pena, contravvenendo ai principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza; Francesca Loffari di Amnesty ha spiegato che il decreto viola il “Patto internazionale sui diritti civili e politici”, trattato Onu che tutela tutte le riunioni pacifiche, non solo quelle legali.
La norma anti-rave
Il Governo Meloni ha approvato il Decreto legge n. 162, entrato in vigore il 31 ottobre 2022, contenente “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”.
(Qui per un approfondimento sul decreto).
Quindi, tra le altre misure ritenute urgenti, il decreto tipizza la fattispecie penale in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali. Infatti l’articolo 434-bis, introdotto dall’art. 5 (rubricato “Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali”) del decreto, recita che: “L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”. Chiunque organizzi o promuova l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, e per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita. È sempre ordinata la confisca ai sensi dell’art. 240, comma 2, c.p., delle cose che destinate a commettere il reato.
Per i più la norma del cosiddetto reato di rave party è troppo vaga, con il rischio che finisca per essere punito qualsiasi tipo di occupazione, con il conseguente rischio di consentire un’interpretazione troppo estensiva, con rischi per le libertà fondamentali, prima fra tutte la libertà costituzionale di riunione (art. 17 della Costituzione). Se restasse così, potrà essere colpita qualunque forma di assembramento riconducibile al concetto di invasione di un terreno o di un edificio, per qualunque ragione che un qualunque questore o prefetto giudicherà essere pericolosa per l’ordine pubblico.
La maggioranza pensa quindi di modificare parzialmente la norma in sede di conversione: una delle ipotesi, ad esempio, è di abbassare la pena massima prevista, portandola da sei anni a meno di cinque, in modo da non rendere possibile il ricorso alle intercettazioni in fase d’indagine. Possibile anche una migliore specificazione della condotta incriminata, per evitare che si applichi alle occupazioni di fabbriche, università e scuole, magari con un riferimento esplicito allo spaccio di stupefacenti. Inoltre, si ragiona di innalzare a cento (dagli attuali cinquanta) la soglia di partecipanti oltre la quale il raduno illegale si trasforma in reato.
Quindi, quasi certamente la norma sarà sottoposta al Giudice delle Leggi per violazione delle norme che tutelano eguaglianza (art. 3 Cost.), diritto di riunione (art. 17), diritto di manifestazione del pensiero (art. 21) e che impongono l’adempimento di doveri di solidarietà (art. 2 Cost.), oltre alla disattesa del principio di rieducazione della pena (art. 27 Cost.).
Il “presupposto giuridico”
La misura è stata presentata, e approvata, attraverso un decreto legge, sottintendendo quindi una particolare condizione di necessità e urgenza. Difatti le norme introdotte con la forma e l’efficacia tipica del decreto-legge devono sempre rispondere, per loro statuto, a un’esigenza impellente per scongiurare eventi capaci di mettere in pericolo interessi costituzionalmente garantiti. L’esistenza di un “contesto emergenziale” richiede, quindi, l’adozione di provvedimenti che non possono essere introdotti nell’ordinamento attraverso gli strumenti legislativi ordinari e che devono incidere immediatamente (cioè con “urgenza”). L’evidente assenza di questi presupposti determina l’incostituzionalità della decretazione d’urgenza. Bisognerebbe, quindi, valutare nella relazione tecnica allegata al decreto legge in questione, che ne assume la valenza di “presupposto giuridico”, le argomentazioni tali da connotare le condizioni della straordinarietà e dell’urgenza.
Ebbene, secondo la relazione tecnica, l’articolo 5 mira a introdurre alcune misure volte a rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali, organizzati clandestinamente (i cosiddetti rave party). Nessuna motivazione emerge circa “il fatto emergenziale” in relazione alla straordinarietà e necessità urgente di provvedere. Ulteriori argomentazioni non si rilevano nemmeno, concretamente, dalla realtà, dato che il raduno-party di Modena, che ha probabilmente ispirato l’azione governativa, si era già concluso il giorno prima del Consiglio dei Ministri con lo sgombero pacifico dell’area occupata (c’è comunque da considerare che questo tipo di raduni non è frequente nel nostro paese). L’evidente assenza dei presupposti giuridici per la decretazione d’urgenza avrebbe dovuto suggerire al Consiglio dei Ministri l’approvazione di un normale disegno di legge, magari dichiarato “essenziale”, per il quale chiedere al Parlamento l’esame con procedura preferenziale.
Martina Malavolta
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