Udienza filtro nel processo penale


14 Novembre 2022
Condividi

Il Decreto Legge n. 162/2022 (per un approfondimento clicca qui) rimanda al 30 dicembre l’entrata in vigore della riforma Cartabia, e dunque anche la riforma del processo penale.

La riforma Cartabia prevede l’approvazione del Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.150, adottato in attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. La Legge Delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari prevede all’art. 1 comma 12 lett. a l’istituto della “udienza filtro”, destinata al vaglio dei procedimenti per i quali si procede con citazione diretta a giudizio.

Si tratta dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’art. 550 del c.p.p., che elenca alcune tipologie di reato e ne individua altri con riferimento alla misura della pena edittale prevista (contravvenzioni o delitti puniti con reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva). La riforma intende ampliare la gamma dei reati a citazione diretta per includervi quelli puniti con pena edittale massima di anni 6 di reclusione.

La riforma aumenta infatti il numero di reati per i quali l’azione penale può essere esercitata con citazione diretta a giudizio e per i quali è prevista adesso l’udienza predibattimentale, con giudice diverso da quello che tiene l’udienza istruttoria, e in cui il giudice pronuncia la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

La scelta del legislatore di istituire l’udienza filtro per i reati a citazione diretta, deriva dal fatto che il numero di assoluzioni nella fase dibattimentale è molto alto (circa il 60 %), con inutile ingolfamento del primo grado di giudizio, e dunque con effetti svantaggiosi sui costi e sulla durata dei processi, ma anche, soprattutto, sulla posizione dell’imputato che, in questi casi, patisce la “pena” del processo per poi essere assolto dalle accuse.

Udienza filtro

L’udienza di comparizione predibattimentale (regolata dall’art. 554 bis del Codice di Procedura Penale) si svolge in camera di consiglio, con P.M. e difensore dell’imputato, davanti ad un giudice diverso da quello davanti al quale si terrà eventualmente il dibattimento.

Nell’udienza filtro il giudice del dibattimento deve verificare la precisa descrizione del fatto-reato e la sua qualificazione giuridica e può emettere sentenza inappellabile con la quale dichiara la nullità degli atti, disponendone la restituzione al P.M. L’udienza filtro è dedicata alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla costituzione della parte civile, all’esame delle questioni preliminari, alla definizione anticipata del giudizio con i riti alternativi.

Superato questo primo ostacolo, il giudice, quando non c’è definizione con rito alternativo, deve valutare, nel contesto dell’udienza camerale appositamente fissata, se il processo debba proseguire per il necessario approfondimento dibattimentale o debba invece concludersi con sentenza di non luogo a procedere, difettando una ragionevole previsione di condanna. Dopo aver chiuso le questioni preliminari, il giudice può arrivare alla definizione anticipata del giudizio: col rito abbreviato o col patteggiamento, con la sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato o con l’oblazione, con l’applicazione, concordata tra imputato e P.M., di una pena sostitutiva di cui all’art. 53 della Legge 689/81 come esito sanzionatorio della definizione del giudizio con rito alternativo.

Terminata l’udienza, se il procedimento non si è concluso con una delle definizioni alternative o con una pronuncia immediata di proscioglimento (e dunque se il procedimento supera la fase), il giudice deve fissare la data dell’udienza dibattimentale e il processo passa ad altro giudice.

Tra la notifica della citazione a giudizio all’imputato, al difensore e alla persona offesa, e la data dell’udienza predibattimentale (filtro) devono passare almeno 60 giorni, con la possibilità di ridurre il termine a 45 giorni in caso di urgenza, da motivare in modo esplicito (il tutto a pena di nullità). Si devono garantire almeno 20 giorni, invece, fra la data dell’udienza predibattimentale in cui si dispone la trasmissione del fascicolo al giudice della trattazione istruttoria e il giorno in cui inizierà il dibattimento.

Casi di citazione diretta

Diventano procedibili con citazione diretta reati come truffa aggravata, appropriazione indebita, frode all’assicurazione, falsificazione di carte di credito, contraffazione di sigilli, contrabbando di sigarette, evasione aggravata da violenza o minaccia.

Per quali processi si attua la riforma

Le novità sarebbero dovute entrare in vigore dal 1° novembre 2022, ma il D.L.162 ne ha rimandato l’attuazione. Ad ogni modo, quanto stabilito dalla riforma riguarderà solo i procedimenti per i quali non sia già stata esercitata l’azione penale (come chiarito dalla circolare del 20 ottobre scorso del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero). Ciò significa che l’innovazione introdotta dall’articolo 554 bis del c.p.p. non si applica ai procedimenti nei quali al giorno di attuazione della riforma risulta già chiesto il rinvio a giudizio. È, infatti, l’esercizio dell’azione penale lo spartiacque della fase processuale e dunque rappresenta il criterio per distinguere gli affari soggetti alla vecchia e alla nuova disciplina.

Dunque, nei procedimenti per i quali all’entrata in vigore della riforma il P.M. ha già richiesto il rinvio a giudizio, sarà celebrata l’udienza preliminare anche se il reato con le nuove regole andrebbe soggetto a citazione diretta a giudizio. L’entrata in vigore della Riforma non dovrà determinare infatti nessuna regressione del procedimento.

Valgono dunque le vecchie regole e non ci sarà obbligo per le Procure di emettere di nuovo gli atti e disporre nuove notifiche se al 30 dicembre 2022:

  • è già stato richiesto il rinvio a giudizio
  • è stata già fissata l’udienza preliminare
  • è già stato emesso il decreto di citazione a giudizio.

Il tutto per evitare che le Procure debbano riemettere gli atti e notificarli di nuovo a parti e difensori e che quindi si configurino “immotivate regressioni”.

Criticità dell’udienza filtro

Tuttavia, a fronte dei benefici, è necessario, per fornire un quadro d’insieme più completo ed esaustivo, considerare anche le criticità del nuovo sistema, che non sono poche.

Considerando che generalmente il numero dei procedimenti a citazione diretta è elevatissimo, sarà necessario tenere un elevatissimo numero di udienze filtro. Inoltre il giudice dell’udienza filtro dovrà essere diverso da quello che in seguito potrebbe essere chiamato a celebrare il dibattimento, e dunque sarà necessario disporre di un numero maggiore di giudici a disposizione, ciò con ricadute organizzative di notevole impatto.

Negli uffici di grandi dimensioni l’imponenza numerica dei processi a citazione diretta richiederà la tenuta di migliaia di udienze in più rispetto a quelle attuali. Negli uffici di medie e piccole dimensioni la criticità organizzativa riguarderà non tanto l’imponenza dei numeri quanto il pericolo di assenza di un numero di giudici sufficiente a fronteggiare le nuove esigenze. Occorrerà dunque riorganizzare complessivamente il sistema delle udienze, stabilendo le modalità con le quali i giudici si alterneranno per tenere le udienze filtro e quelle dibattimentali.

Occorre poi ricordare che il P.M. può impugnare la sentenza di non luogo a procedere emessa in seguito all’udienza filtro e che, quando accolta l’impugnazione, sarà necessario tenere una ulteriore udienza filtro, naturalmente innanzi a giudice diverso da quello che si è già pronunciato e diverso da quello destinato al dibattimento.

Inoltre, le udienze filtro sono definite camerali perché si svolgono in camera di consiglio, ma la definizione non basta a renderle semplici o poco preoccupanti. Valutare una ragionevole previsione di condanna implica esaminare materiale accusatorio che non è ancora prova (che questa si forma in fase di dibattimento e di contraddittorio fra le parti).

A parte i casi in cui gli elementi accusatori siano particolarmente fragili, (e quando sono tali i P.M. richiede di solito l’archiviazione), la maggior parte delle pronunce assolutorie trae origine dalla valutazione che il giudice compie solo all’esito del dibattimento, disponendo delle prove legittimamente formate ed acquisite. Anticipare il giudizio, e cioè verificare se gli elementi accusatori in possesso dell’accusa potranno poi in un secondo momento trasformarsi in prove solide, costituisce una previsione particolarmente difficile e non priva di azzardo.

Dunque, mentre si afferma la necessità di ridurre i tempi di durata dei processi, per ricondurli a livelli europei, l’istituto dell’udienza filtro rischia di aggravare ulteriormente il lavoro del giudice di primo grado, cambiando i parametri dell’attività valutativa, appesantendo i ruoli dibattimentali, aumentando il rischio di pronunce in appello di improcedibilità dell’azione penale per il superamento del termine di fase.

Martina Malavolta

© Riproduzione Riservata

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
CONTATTACI PER UNA CONSULENZA