6 Ottobre 2022
Il Consiglio dei Ministri ha dato conferma dell’approvazione del decreto legislativo che attua la riforma del processo civile, su proposta della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, al fine di accelerare il sistema giudiziario per ridurre i tempi del processo civile del 40%. Si è stabilito, in via generale, che la riforma entrerà in vigore dal 30 giugno 2023 (con alcune eccezioni, come ad esempio le norme sul processo telematico che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023). La riforma del processo civile prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), è finalizzata principalmente alla riduzione dell’arretrato pendente innanzi ai Tribunali ordinari e alle Corti d’appello e ad assicurare una considerevole diminuzione dei tempi di giudizio.
Il D.Lgs. in questione è il n. 149, recante attuazione della Legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
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Le novità introdotte dalla riforma del processo civile
I provvedimenti previsti consentono di portare a termine la riforma della Giustizia civile con il sì ai due decreti legislativi di attuazione della legge delega approvata in Parlamento il 26 novembre 2021, che prevedeva una delega al Governo per introdurre misure per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata.
La Riforma della giustizia civile mette in pratica una vera e propria revisione organica del processo civile di cognizione, insieme all’introduzione di nuovi modelli di giustizia complementare, ed è uno degli obiettivi concordati con l’Unione europea per accedere alle risorse del PNRR. Essa è inserita tra le riforme orizzontali: si tratta cioè di innovazioni strutturali dell’ordinamento, che interessano, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano.
In sede europea l’Italia ha assunto l’impegno di potenziare gli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie: rafforzando le garanzie di imparzialità, per quanto riguarda l’arbitrato; estendendo l’ambito di applicazione della negoziazione assistita; estendendo l’applicabilità dell’istituto della mediazione. Inoltre, si è impegnato a realizzare un intervento selettivo sul processo civile, per concentrare maggiormente le attività della fase preparatoria ed introduttiva; sopprimere le udienze superflue e ridurre i casi in cui il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale; ridefinire meglio la fase decisoria, con riferimento a tutti i gradi di giudizio.
Molti interventi riguardano l’assetto del giudizio di primo grado, con una rideterminazione in aumento della competenza del giudice di pace e con una riduzione dei casi in cui il tribunale opera in composizione collegiale.
Ulteriori interventi riguardano il processo esecutivo e i procedimenti speciali per garantire una semplificazione delle forme e dei tempi del processo esecutivo.
Altre novità introducono misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata. In particolare, la legge interviene sul foro competente per l’espropriazione forzata di crediti, quando debitore sia una pubblica amministrazione, e sulla procedura di pignoramento nell’espropriazione presso terzi.
Infine, specifiche misure riguardano il contenzioso della famiglia, per il quale si prevede l’individuazione di un rito unitario per i procedimenti di separazione, divorzio e per quelli relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli, e l’istituzione di un Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Processo ordinario di cognizione
Per quanto riguarda le novità del processo ordinario di cognizione, per raggiungere l’obiettivo di “assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo”, sono state introdotte modifiche alla struttura del rito ordinario.
Le novità riguardano:
- la concentrazione della fase introduttiva e il ruolo della prima udienza, per cui la causa deve arrivare alla prima udienza già definita nelle domande, eccezioni e prove, eventualmente anche attuabile con il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato
- la soppressione dell’udienza del giuramento del CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio)
- la sostituzione dell’udienza di precisazione delle conclusioni con lo scambio di note scritte
- l’obbligo di stabilire il calendario del processo alla prima udienza;
- il termine massimo di 90 giorni tra la prima udienza e l’udienza di prove
- la semplificazione della fase decisoria
- la stabilizzazione delle innovazioni telematiche introdotte durante la pandemia.
Ridenominato come “procedimento semplificato di cognizione”, il rito previsto dagli art. 702 bis e seguenti c.p.c. è reso obbligatorio per ogni controversia, anche di competenza del collegio, nei casi in cui:
- i fatti causa non siano controversi
- la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un’attività istruttoria non complessa.
Inoltre sono introdotti provvedimenti semplificati di accoglimento e di rigetto per i casi in cui:
- i fatti sostitutivi siano provati e le difese del convenuto appaiano manifestamente infondate
- la domanda sia manifestamente infondata, o sia omesso o risulti incerta la determinazione dell’oggetto della domanda o dell’esposizione dei fatti e degli elementi a fondamento della stessa.
Appello
Le novità per l’accelerazione della fase dell’appello sono:
- la reintroduzione della figura del consigliere istruttore giudice designato dal presidente del collegio e deputato all’espletamento dell’intera fase anticipatoria alla decisione
- il superamento dell’attuale disciplina dei “filtri” all’impugnazione, per cui l’impugnazione è dichiarata infondata quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta
- la modifica della disciplina della provvisoria esecutività delle sentenze appellate, volta a consentire al giudice di sospendere l’esecutività a fronte di una prognosi di fondatezza dell’impugnazione o di gravità e irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’esecuzione;
- la limitazione delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado ai soli casi di violazione del contraddittorio.
Cassazione
Per quanto riguarda invece il giudizio in Cassazione, è prevista la riforma “filtro in Cassazione”, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Viene introdotto inoltre il rinvio pregiudiziale alla Cassazione, dando al giudice la possibilità, quando deve decidere una questione di diritto, e previo contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la quesitone alla Corte per la risoluzione del quesito.
Revocazione della sentenza
Ancora, per quanto riguarda la revocazione della sentenza civile, viene introdotta una nuova ipotesi di revocazione quando il contenuto di una sentenza passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla CEDU (Corte Europea dei diritti dell’uomo) contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani, o ad uno dei suoi protocolli.
Volontaria giurisdizione
In merito alla volontaria giurisdizione, il decreto consente la possibilità di delegare determinate funzioni del giudice direttamente ai notai. In particolare le autorizzazioni alla stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nelle quali intervenga un minore o un soggetto beneficiario di misure di protezione.
Diritto processuale della famiglia
Per quanto riguarda il diritto processuale della famiglia, la riforma gli conferisce una struttura organica ed unitaria, eliminando la molteplicità di modelli processuali in essere. La riforma introduce innovazioni significative nel settore del diritto processuale della famiglia. É stato previsto:
- il procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (con alcune specifiche eccezioni), introducendo più tutele processuali a difesa di minori e donne vittime di violenza
- un immediato coordinamento tra autorità giudiziarie civili e penali e con le forze dell’ordine
- l’introduzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, così da evitare la moltiplicazione delle controversie e introdurre, anche per il giudizio minorile, regole uniformi, organiche e coerenti per una più salda garanzie dei diritti delle parti. Il nuovo tribunale acquisirà dunque competenze sia civili che penali e assorbirà le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia.
Digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia
Disposizioni trasversali, che riguardano tutti i modelli processuali, sono quelle che favoriscono la digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia, fra le quali:
- l’estensione ed il rafforzamento del PCT, nei procedimenti davanti al Gdp, al Tribunale, in Appello e in Cassazione
- la semplificazione delle modalità di versamento del contributo unificato
- la possibilità, salva opposizione delle parti costituite, di tenere con collegamento audiovisivo a distanza o in trattazione scritta, le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
Mediazione e negoziazione: giustizia complementare
Importanti sono le riforme circa l’ADR (Alternative Dispute Resolution, procedura di risoluzione alternativa che ha il vantaggio di offrire una soluzione rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie), non più strumento “alternativo” al processo, ma vera forma di giurisdizione complementare.
Le novità principali a riguardo sono:
- gli incentivi fiscali a sostegno della mediazione
- l’estensione dell’area del tentativo obbligatorio di mediazione alle controversie che investono rapporti di durata
- l’attuazione dei principi della legge delega sulla mediazione demandata dal giudice
- la rinnovata disciplina sulla formazione dei mediatori, sugli organismi e sui responsabili di questi ultimi
- la possibilità, all’interno del procedimento di negoziazione assistita, di esperire una istruttoria stragiudiziale
- l’estensione della negoziazione assistita alle cause di lavoro; la possibilità di riconoscere un assegno di divorzio in unica soluzione; la possibilità di regolare con la negoziazione l’affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio.
Ufficio per il processo
Il secondo decreto approvato riguarda le norme sull’Ufficio per il processo in attuazione dell’articolo 1, comma 18 e comma 24, lettere h) e i), della legge 26 novembre 2021, n. 206.
Il decreto prevede una compiuta e sistematica regolamentazione dell’Ufficio per il processo, istituto che va a sostegno degli uffici giurisdizionali sia penali che civili, prevedendone l’istituzione anche presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale e modellandone i compiti sulle specificità funzionali e organizzative della Corte stessa.
L’estensione e potenziamento dell’Ufficio per il processo incrementano l’efficacia del lavoro degli uffici giudiziari e dell’amministrazione nel suo complesso e contribuiscono a rendere effettive le riforme di carattere processuale, attraverso misure organizzative idonee ad abbattere il carico e l’arretrato giudiziario, in linea con gli obiettivi del PNRR.
Tempi di attuazione della riforma
Le nuove norme entreranno in vigore nel 2023, ma in modo scaglionato. In linea generale, le disposizioni del decreto avranno effetto a partire dal 30 giugno 2023 e si applicheranno ai procedimenti instaurati successivamente; ai procedimenti pendenti a quella data continueranno ad applicarsi le disposizioni in vigore in precedenza. Altre disposizioni saranno invece operative in momenti diversi.
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Martina Malavolta
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