15 Settembre 2022
Quello della videosorveglianza è un tema sempre molto attuale (qui per un approfondimento). Nonostante le FAQ pubblicate nel 2020 dal Garante della Privacy, sono vari i dubbi che possono emergere in merito a diverse questioni. Fra questi c’è quello relativo alla legittimità delle telecamere finte o non funzionanti.
Vediamo cosa emerge dall’analisi delle FAQ, in particolare dalla numero 16.
A cosa servono le telecamere finte
Le telecamere finte costituiscono, più che un sistema di sicurezza, un sistema di deterrenza a basso costo per prevenire furti e illeciti ai propri danni. Molte persone infatti si servono di telecamere finte o non funzionanti con lo scopo di “scoraggiare” eventuali aggressori.
A tal proposito, anche in seguito alla pubblicazione delle FAQ, molti si sono chiesti se esista una normativa specifica per il caso e se siano previste sanzioni per la loro installazione (e l’eventuale comunicazione della presenza tramite cartelli).
Normativa sulle telecamere finte
Secondo quanto dichiarato dal Garante della Privacy con il Provvedimento n.99 del 2010, i sistemi di videosorveglianza sono autorizzati quando migliorano la sicurezza di un’area potenzialmente a rischio.
Non esiste, nello specifico, nessuna normativa che vieti l’installazione di telecamere finte; infatti la vigente normativa (GDPR o Regolamento UE n. 2016/679) sulla protezione dei dati non si applica nel caso di telecamere finte o non funzionanti perché non sussiste nessun trattamento di dati personali (non registrando l’apparecchio alcun tipo di immagini e/o suoni).
In base a questo principio, l’installazione di una telecamera finta o non funzionante non richiede nemmeno nessuna autorizzazione. Inoltre, dati questi presupposti, è possibile montare una telecamera finta o non funzionante senza apporre cartelli che indichino che si tratta di una zona soggetta a videosorveglianza. In questa circostanza infatti non si commette nessuna infrazione, poiché non si è sottoposti alle regole che disciplinano la videoregistrazione degli ambienti pubblici e privati.
FAQ 16 del Garante della Privacy
La FAQ 16 pubblicata dal Garante risponde alla seguente domanda:
«Ci sono dei casi di videosorveglianza nei quali non si applica la normativa sul trattamento dei dati personali?».
Dalla risposta emerge che la normativa in materia di protezione dati non si applica al trattamento di dati che non consentono di identificare le persone, direttamente o indirettamente, come nel caso delle riprese ad alta quota (ad esempio droni), nel caso di videocamere integrate in un’automobile per fornire assistenza al parcheggio (se la videocamera è costruita o regolata in modo tale da non raccogliere alcuna informazione relativa a una persona fisica, ad esempio targhe o informazioni che potrebbero identificare i passanti) e nel caso di fotocamere finte o non funzionanti perché non c’è nessun trattamento di dati personali.
Tuttavia, secondo lo stesso Garante (si veda il Provvedimento generale del 29 aprile 2004):
«l’installazione meramente dimostrativa o artefatta, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione».
Quindi, seppur non vietate e non in conflitto con l’attuale normativa, le telecamere finte o non funzionanti risultano illegittime e possono essere oggetto di contestazione e di azioni risarcitorie.
Conclusioni
Le telecamere finte o fuori servizio quindi non sono vietate dalla normativa; esse tuttavia sono comunque illegittime, in quanto potrebbero generare un affidamento incolpevole da parte di chi si trova nelle aree apparentemente videosorvegliate, con possibili conseguenze di responsabilità verso il soggetto che abbia deciso di installarle. Nel caso in cui, poi, la telecamera finta o non in funzione fosse accompagnata da cartelli per indicare la presenza di un’area videosorvegliata, il rischio di azione risarcitoria per falso affidamento è ancor più probabile, in quanto l’avviso di videosorveglianza sarebbe non veritiero, e quindi risulterebbe semplice dimostrare la non rispondenza tra quanto scritto e quanto risulta.
Martina Malavolta
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