22 Settembre 2022
Aumento delle bollette di luce e gas bloccati fino al 30 aprile 2023 dal Decreto Aiuti bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9/08/2022: come difendersi in caso di illecito.
Cosa stabilisce il Decreto
Il decreto-legge Aiuti bis (d.l. 9 agosto 2022, n. 115, in vigore dal 10/08/2022), nel quadro generale delle misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, impedisce ai gestori dei servizi di fornitura energetica di modificare unilateralmente i contratti, e dunque l’aumento del prezzo delle bollette che ne conseguirebbe. Si sospende quindi l’efficacia delle clausole con conseguente stop ai cambi di tariffe per le bollette di luce e gas fino ad aprile 2023, anche con effetto retroattivo rispetto all’entrata in vigore del decreto.
In gergo tecnico la “variazione unilaterale del contratto” è un istituto giuridico che consiste nella decisione da parte di un fornitore di servizi, senza un accordo col cliente, di cambiare i termini di un contratto già stipulato; il cliente riceve una comunicazione parte del fornitore: se accetta le nuove condizioni non deve fare altro che attendere che esse entrino in vigore, se invece le rifiuta ha un tempo preciso per recedere dal contratto senza penale. Tutto legale quindi, se ciò avviene nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
È in virtù di ciò che, in questo periodo di forti rialzi del prezzo di gas ed energia, il Governo ha deciso di intervenire per tutelare i consumatori, onde evitare che molti fornitori riversassero sui propri clienti, e sulle bollette, questi aumenti.
Il divieto di cambiamenti unilaterali sui contratti di fornitura di luce e gas comporta inevitabilmente delle conseguenze sul mercato dell’energia, soprattutto per gli operatori più piccoli. Ma l’intervento del Governo è stato ritenuto necessario per evitare che i rincari sulle bollette potessero arrivare al 100% in più già da ottobre.
La misura per calmierare i prezzi di luce e gas arriva, infatti, in seguito agli appelli delle associazioni dei consumatori.
Chiarimenti sul Decreto
I punti fondamentali del Decreto sono 3.
Innanzitutto, nell’art.3 del Decreto si legge, nello specifico, che “Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”.
Oltre allo stop alle future modifiche, inoltre, l’intervento del Governo è retroattivo, come già detto precedentemente. Nel decreto si legge infatti che “fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”. Dunque, stante l’obbligo di ogni azienda a fornire un preavviso di almeno tre mesi prima dell’effettiva applicazione delle modifiche, si può affermare che la gran parte dei nuovi contratti peggiorativi non sarà applicabile.
Quindi, il legislatore ha previsto che fino al 30 aprile 2023 non saranno efficaci le clausole che nel contratto permettono alla società di fornitura di modificare le condizioni relative alla definizione del prezzo anche nel caso in cui sia riconosciuto il diritto di recesso per il cliente. Questa sospensione ha effetto retroattivo e non sono validi tutti i preavvisi di aumento comunicati dalle società ai clienti prima dell’entrata in vigore della legge, a meno che le modifiche non siano già entrate in vigore prima del 10 agosto 2022.
Per ultimo, scatterà un meccanismo di protezione per le fasce più deboli della cittadinanza. Da gennaio 2023, i fornitori del servizio avranno l’obbligo di “offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio”. Dovranno quindi praticare i prezzi definiti dall’Arera.
Nei clienti vulnerabili rientrano i clienti in condizioni economicamente svantaggiate, i clienti con un’età superiore ai 75 anni, i disabili, gli utenti che hanno la residenza in un’isola minore non interconnessa e gli utenti che, a causa di una calamità naturale, vivono in una casa d’emergenza.
La misura non si applica a tutti i contratti
La misura però non vale per tutti i tipi di contratto: dipende dalla tipologia sottoscritta dall’utente.
Non si applica infatti ai contratti che rientrano nel mercato tutelato, in cui le tariffe sono fissate a cadenza periodica direttamente da Arera e pertanto non si pone il rischio di “speculazioni” contrattuali.
Essa si applica ai contratti del mercato libero, in cui occorre però distinguere fra contratti a prezzo bloccato e contratti a prezzo variabile.
Nel primo caso si tratta di contratti che prevedono un prezzo costante della componente “energia”, in cui sono bloccate tutte le variazioni degli elementi di prezzo dell’offerta, e di conseguenza non sono valide le comunicazioni ricevute nei mesi precedenti che prevedevano un aumento della tariffa dal 10 agosto in avanti.
Nel secondo caso si tratta di contratti che risentono dell’andamento di alcuni indici del mercato all’ingrosso, modificando così le tariffe. Il discorso quindi si fa più complesso per questo tipo di contratti, che dipendono fortemente dal costo dell’energia. Non si tratta di modifiche unilaterali ma dell’applicazione del calcolo tariffario sottoscritto al momento del contratto. Quindi, se scatta l’aumento a causa dei rincari delle materie, senza una tariffa a prezzo bloccato è tutto legittimo. Quel che invece non può cambiare in maniera unilaterale, anche nei contratti di fornitura energetica a prezzo variabile, è tutto ciò che non riguarda la componente energia. Per esempio, non si può aumentare il sovrapprezzo in euro/kilowattora applicato in misura fissa dagli operatori alla quota in bolletta riferita al consumo effettivo. Almeno non fino ad aprile.
Il decreto non incide, invece, sui contratti a prezzo bloccato solo per un periodo, nati cioè con una tariffa fissa per un certo periodo di tempo ma che prevedono che la tariffa ritorni ad essere variabile e quindi soggetta alle oscillazioni del prezzo di mercato. In questo caso il contratto non subisce una modifica unilaterale perché si tratta di un contratto nato prevedendo già una variazione in corso.
Come segnalare un illecito
Nonostante l’esistenza di questa norma, numerose sono le segnalazioni di utenti che lamentano comunicazioni di una variazione nelle condizioni contrattuali anche per quei contratti protetti dalla normativa. Le ragioni riguardano la validità della norma. Se da un lato il decreto Aiuti bis deve essere ancora convertito in legge e potrebbe subire modifiche, dall’altro tutte le norme del decreto sono pienamente operative dal 10 agosto, e lo rimarranno fino a eventuali cambiamenti previsti dalla legge di conversione.
Se dunque si riceve la comunicazione di variazione di contratto (e il contratto rientra tra quelli coperti dalla norma) l’aumento sulle bollette non è valido ed è possibile inviare un reclamo (se l’aumento è già in bolletta) al proprio fornitore di energia, contestando l’aumento ai sensi del D.l. 115/2022 e poi avviare una procedura di conciliazione attraverso l’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (autorità amministrativa indipendente che favorisce lo sviluppo di mercati concorrenziali nell’ambito dell’elettricità, del gas, dell’acqua, dello smaltimento dei rifiuti).
Tuttavia da gennaio 2023 è obbligatorio abbandonare il mercato tutelato per la fornitura del gas e da gennaio 2024 anche per la fornitura di energia elettrica. Quindi è solo una questione di tempo prima che tutti i consumatori si trovino alle prese con i potenziali cavilli contrattuali delle offerte sul mercato libero.
Martina Malavolta
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