
La diffusione del Covid-19, durante le varie ondate che si sono susseguite dal 2020, ha portato molti lavoratori, soprattutto quelli di determinate categorie, ad un’esposizione continua al virus, aumentando le possibilità di contagio e dunque di malattia.
È dunque lecito chiedersi se in questi casi possa parlarsi di infortunio sul lavoro, e se quindi il lavoratore abbia diritto all’indennizzo previsto per gli infortuni su lavoro e per le malattie professionali.
Pertanto, l’INAIL risarcisce chi ha avuto il Covid-19?
A determinate condizioni sì; infatti già a inizio pandemia sono state emanate apposite norme. Vediamo come funziona il meccanismo di riconoscimento e in quali casi viene erogato l’indennizzo.
Normativa di riferimento
Il contagio da Covid-19, avvenuto sul posto di lavoro, è stato equiparato all’infortunio sul lavoro dall’art. 42 del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto Decreto “Cura Italia”) .
In particolare, l’art. 42 comma 1 del D.L. 18/2020, riguardante specificamente l’INAIL, ha disposto che «in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazione erogate dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’INAIL, previsti dall’articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione».
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che «nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati».
Ma, nei fatti, l’infezione da Coronavirus è da considerarsi infortunio sul lavoro o malattia professionale?
La recente giurisprudenza considera l’infortunio sul lavoro derivante dal Covid-19 alla stessa stregua delle malattie professionali. Ciò significa che non occorre dimostrare rigorosamente in che modo è avvenuta l’infezione, ma sono sufficienti le presunzioni semplici. Infatti la definizione normativa ha posto fine alle incertezze sulla qualificazione delle infezioni da Coronavirus con la categoria della malattia-infortunio, che si basa sull’equivalenza tra la causa violenta, tipica degli infortuni sul lavoro, e la causa virulenta, che nel caso specifico è l’azione del Coronavirus che provoca l’infezione nell’organismo. Questo è consentito perché costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomico e fisiologico dell’organismo, anche se i suoi effetti si manifestano dopo un certo lasso temporale.
A chi spetta l’indennizzo INAIL per Covid-19
Il Decreto legge «Cura Italia», ancora oggi in vigore, stabilisce che i casi accertati di infezione da Covid-19, sul luogo di lavoro, sono qualificabili per tutti i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) come infortuni sul lavoro ai fini dell’indennizzo INAIL.
Il certificato di infortunio deve essere redatto dal medico curante una volta riscontrata la presenza dell’infezione da Covid-19 nel proprio paziente. Il certificato deve essere poi trasmesso telematicamente all’INAIL in modo che scatti la tutela assicurativa prevista. Anche il datore di lavoro deve inviare all’INAIL la comunicazione prevista per i casi di infortunio sul lavoro.
Cosa copre l’indennizzo INAIL per Covid-19
L’indennizzo INAIL viene riconosciuto per i periodi di malattia e di quarantena, e quindi per tutto il conseguente periodo di astensione dal lavoro. L’INAIL, infatti, si è subito adeguata al Decreto legge. Sono, quindi, coperti da risarcimento per infortunio gli eventi che provocano la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di 3 giorni. L’ultima casistica copre tutti i periodi di assenza dal lavoro del dipendente colpito da una forma di infezione diagnosticata dai medici come Covid-19, in tutte le sue varianti.
Il riconoscimento dell’indennizzo non preclude la possibilità del lavoratore di agire in via legale nei confronti del datore di lavoro nel caso in cui emerga una sua responsabilità per il contagio (ad esempio nel caso in cui siano state violate le norme di prevenzione e/o le ordinanze emanate dal ministero della Salute). In questi casi è previsto anche il risarcimento del danno.
Come viene riconosciuto l’indennizzo INAIL per Covid-19
L’indennizzo viene riconosciuto in tutti quei casi in cui venga accertata la correlazione tra la malattia e il lavoro svolto. È ovvio che per alcune categorie di lavoratori viene riconosciuto in partenza il rischio specifico, ovvero la potenziale esposizione al virus. In queste categorie rientrano gli operatori sanitari e tutti coloro che hanno contatti costanti con il pubblico (addetti alle vendite, sportellisti, impiegati, cassieri, ecc.).
La tutela assicurativa copre dunque una casistica molto ampia, in quanto è considerato luogo di lavoro qualsiasi posto in cui il lavoratore accede, anche solo occasionalmente e anche esterno alla sede aziendale. A ciò si aggiunge anche il riconoscimento del contagio avvenuto durante il tragitto da casa al lavoro o viceversa, e in questo caso si applicano le stesse condizioni previste per il riconoscimento dell’infortunio in itinere, in cui è esclusa ogni responsabilità del datore di lavoro.
Martina Malavolta
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