Causa per malasanità


30 Settembre 2022
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Si parla di malasanità quando, durante la somministrazione di una prestazione sanitaria, un errore medico provoca un danno al paziente o, nei casi più gravi, la morte dello stesso. Purtroppo non è raro imbattersi in casi del genere ed è dunque utile sapere come muoversi.

Chi è vittima di prestazioni sanitarie non adeguate può infatti agire sia contro la struttura sanitaria (ad esempio l’ospedale) che contro il medico responsabile. Nel caso si decida di agire legalmente, si può intentare un’azione civile attraverso una querela (e ottenere così il solo risarcimento) o si può agire anche in via penale con una denuncia per reato di lesioni o di omicidio colposo.

La denuncia è l’atto con cui un privato segnala al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria il reato di omicidio colposo nei confronti di un parente stretto (genitore, moglie, marito, figli). La querela è invece consigliata quando l’intervento sanitario porta a lesioni colpose (e non alla morte).

La responsabilità medica in caso di malasanità

Si parla di responsabilità medica quando il sanitario commette un errore per negligenza, imprudenza o incompetenza. Il grado di diligenza si basa sulla natura dell’attività esercitata, in base al grado di specializzazione richiesto e in base alla sua complessità e difficoltà. Quindi, più è semplice l’attività sanitaria più severo sarà il giudizio sulla responsabilità; viceversa, più è complicato l’intervento meno possibilità di ottenere un risarcimento si avranno. Il Codice Civile stabilisce infatti che, per i casi particolarmente difficoltosi, il professionista risponde solo in caso di malafede o colpa grave. 

Per denunciare un errore medico bisogna provvedere all’esposizione del fatto costituente reato, indicando luoghi, tempi e modalità di svolgimento, e, affinché la persona danneggiata possa agire legalmente contro il medico e/o la struttura sanitaria, è necessario dimostrarne le responsabilità, le quali non sussistono quando il medico si è attenuto alle “linee guida” (regole che nel mondo medico indicano la più corretta gestione della malattia). Poi è necessario provare che l’errore abbia determinato un danno al paziente, e che questo derivi necessariamente e strettamente dall’azione del medico e/o della struttura, e non da altri fattori, dimostrando il rapporto di causalità.

Per dimostrare il caso di malasanità e le conseguenze è necessario raccogliere tutti i documenti utili (cartelle cliniche, referti medici, piani terapeutici, verbali di pronto soccorso, dimissioni, esami, certificati, fatture, assicurazioni sanitarie) e procurarsi la perizia di un medico specializzato, che individui l’errore, il danno e il rapporto di causalità. In seguito a ciò deve essere stesa una relazione sottoscritta. Gli atti vanno quindi sottoposti alla supervisione di un medico legale al fine di verificare i margini per poter procedere.    

Come presentare denuncia per malasanità

La denuncia può essere sporta sia in forma scritta che in forma orale. Nel primo caso l’atto deve essere sottoscritto dal denunciante o dal suo procuratore legale; nel secondo caso, invece, l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria (o il P.M.) raccoglie la denuncia sporta oralmente e ne stende il verbale.
Nel caso di querela, invece, la persona offesa (o il suo legale) deve fare espressa richiesta di punizione contro il colpevole del fatto.

In entrambi i casi è importante che la persona offesa dal reato:

  • indichi domicilio presso cui ricevere le notificazioni
  • chieda di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione
  • si opponga all’eventuale definizione del procedimento con decreto penale di condanna
  • nomini, se vuole, un proprio avvocato

Qualora si volesse procedere è fortemente consigliato rivolgersi a un avvocato specializzato in malasanità

Quando conviene presentare denuncia per malasanità

Prima di procedere legalmente conviene però chiedersi se davvero convenga fare denuncia per malasanità, cercando di capire quali e quanti siano i vantaggi.

Innanzitutto bisogna capire se esistono gravi mancanze da parte del medico o della struttura sanitaria. In caso contrario infatti ci si può ritrovare coinvolti in una controdenuncia per calunnia.

Ad ogni modo, il più delle volte non conviene sporgere denuncia per un caso di malasanità perchè:

  • la denuncia anticipa l’azione penale, che è soggetta all’iniziativa e quindi alle tempistiche del Pubblico Ministero, con la conseguenza che potrebbero verificarsi ritardi rilevanti
  • la responsabilità penale del singolo sanitario si fonda sulla colpa di questi, mentre in ambito civile è possibile far valere forme “anonime” di responsabilità
  • il profilo del nesso causale tra condotta sanitaria ed evento dannoso soggiace a diverse regole di giudizio in sede penale e in sede civile. In sede penale è necessario un “elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica” al fine di pervenire a condanna (quindi la sostanziale certezza). In sede civile, invece, è sufficiente che sia soddisfatto il criterio della probabilità relativa, del più probabile che non

Infatti, i casi in cui è meglio procedere in sede penale sono davvero pochi, e si tratta di solito di eventi particolarmente gravi, ovvero quando:

  • bisogna far valere particolari istanze morali e/o deontologiche
  • bisogna procedere al sequestro della sala operatoria, di strumenti, dispositivi, documenti
  • è necessario procedere con indagini urgenti e/o accertamenti tendenzialmente irripetibili (ad esempio l’autopsia o il riscontro diagnostico. A tal proposito, la legge 24/2017, ovvero la legge Gelli ha introdotto nel regolamento di polizia mortuaria la possibilità per i familiari del deceduto di “concordare con il direttore sanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo” e di “disporre la presenza di un medico di loro fiducia“)

Ne consegue che quasi sempre è preferibile intervenire in sede civile anziché penale, così da risolvere la controversia in tempi brevi senza dover seguire processi lunghi e molte volte frustranti e difficili, e così da ottenere il risarcimento più velocemente.

Quali sono i tempi per l’azione legale

Per quanto riguarda i tempi è necessario distinguere tra denuncia e querela.

Per la denuncia (quindi in caso di omicidio colposo) non sono previste scadenze e dunque non c’è alcun termine da rispettare.

In caso di querela (quindi in caso in cui non ci sia stata morte, ma solo lesioni personali colpose), è necessario presentarla, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del reato.

Per quanto invece riguarda la prescrizione del reato se si presenta domanda di risarcimento dei danni (in sede civile), bisogna ricordare che:

  • la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale, e quindi il diritto al risarcimento dei danni può essere esercitato entro 10 anni
  • la responsabilità del medico scelto direttamente dal paziente ha natura contrattuale, quindi vale anche in questo caso il limite dei 10 anni
  • la responsabilità del singolo sanitario non scelto dal paziente ha natura extracontrattuale, e quindi l’ azione civile si prescrive in 5 anni

In caso di morte per malasanità bisogna poi distinguere tra:

  • il diritto al risarcimento richiesto dai familiari iure hereditatis (in qualità di erede), che si prescrive in 10 anni
  • il diritto al risarcimento richiesto dai congiunti iure proprio (per la perdita del rapporto parentale), che si prescrive in 5 anni (tuttavia, nel caso in cui si decida di invocare l’art. 2947, comma 3 del Codice Civile, i tempi di prescrizione possono essere allungati, fino a 6 anni, trattandosi del reato di omicidio colposo).

La prescrizione va calcolata dal momento in cui si prende consapevolezza del danno (in relazione al rapporto di causalità di questo rispetto al comportamento doloso o colposo di un terzo). Quindi, la maggior parte delle volte il termine di prescrizione non inizia dall’evento avverso, ma dal momento (talvolta anche di molto posteriore) in cui il danneggiato ne abbia avuto piena percezione.

Quali sono i tempi per ricevere il risarcimento

I tempi per ottenere il risarcimento non si possono stabilire con esattezza.

In genere, la struttura sanitaria deve risarcire i familiari entro più o meno 90-180 giorni, salvo contestazioni particolari.

In caso di controversie, l’art. 696 bis del Codice di Procedura Civile prevede la nomina di un consulente tecnico d’ufficio (CTU), un professionista assolutamente imparziale che stabilisce le responsabilità civili e cerca di giungere a una conciliazione tra le parti. Il procedimento deve concludersi entro sei mesi dal ricorso (tempo corrispondente più o meno ad uno/due anni).

Nel caso di denuncia in tribunale, i tempi di risarcimento si allungano fino a tre/cinque anni.

Come calcolare il risarcimento per malasanità

Il risarcimento tiene conto di diversi fattori. La liquidazione è quantificata in base all’art. 7 della legge Gelli comma 3 e 4 e quindi non a discrezione del giudice.

Il risarcimento viene calcolato da un minimo a un massimo e può variare in base a molteplici criteri, come tipologia del danno, età, convivenza, altri familiari, ecc. Quindi, la somma da liquidarsi non è in misura fissa, ma deve essere determinata in base a:

  • rapporto di parentela tra superstite e vittima (più prossimo è il superstite e maggiore sarà il danno)
  • età della vittima e del parente (più giovane era il defunto e più alto sarà il danno calcolato)
  • eventuale convivenza della vittima con il congiunto

I danni risarcibili si suddividono in danni patrimoniali e danni non patrimoniali.

Per quanto riguarda i secondi, il Tribunale di Milano e il Tribunale di Roma hanno redatto delle tabelle di calcolo che oggi costituiscono il punto di riferimento per determinare il risarcimento dovuto per la perdita del rapporto parentale. Queste tabelle sono state redatte attraverso l’individuazione di criteri il più possibile oggettivi e uniformi, idonei a soddisfare l’esigenza di parità, certezza e uguaglianza nella liquidazione del danno.

Tuttavia, fra le tabelle redatte dal Tribunale di Milano e quelle redatte dal Tribunale di Roma intercorre una profonda differenza: quelle milanesi utilizzano il criterio di un valore prestabilito tra un minimo ed un massimo, riconoscendo la possibilità di un “aumento personalizzato”, mentre quelle romane prediligono un “sistema a punti”, calcolati in base alla relazione di parentela, all’età della vittima e del congiunto, alla situazione di convivenza e alla composizione del nucleo familiare.

La Suprema Corte Cassazione con diverse pronunce ha messo in discussione le tabelle milanesi, esprimendo preferenza per quelle romane, che consentono una migliore valutazione delle circostanze concrete e garantiscono uniformità di giudizio.

Il Tribunale di Milano ha provveduto ad una revisione del proprio metodo e ha pubblicato a giugno 2022 le sue nuove tabelle.

Martina Malavolta

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