Diminuzione del reddito e ricontrattazione in peius dell’assegno di mantenimento


2 Agosto 2022
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Cos’è l’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento è una prestazione di assistenza economica stabilita da un giudice o liberamente, in comune accordo, dai coniugi in seguito a separazione, e consiste nel versamento, in genere mensile, di una somma di denaro da parte del coniuge obbligato al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli.

È necessario distinguere tra:

  • assegno di mantenimento corrisposto al coniuge
  • assegno di mantenimento corrisposto ai figli

Assegno di mantenimento per il coniuge

L’assegno di mantenimento per il coniuge, regolamentato dall’art.156 del Codice Civile, viene deciso dal giudice o in accordo fra i coniugi per garantire al più debole economicamente il versamento di un assegno economico periodico (o una tantum) ed erogabile in diverse forme (una somma unica o suddivisa in più voci), al fine di consentire al coniuge beneficiario di mantenere, in seguito alla separazione, il precedente tenore di vita. Il quantum dell’assegno può essere revisionato in base alla variazione del reddito dei coniugi, ed essere dunque soggetto a riduzione o aumento, fino al decadimento dello stesso assegno.

Con la separazione il matrimonio viene sospeso in attesa della sentenza di divorzio; fino a quel momento rimane invariato il dovere di assistenza materiale al coniuge. Ciò porta alla determinazione dell’assegno di mantenimento al coniuge; diverso è l’assegno divorzile, che ha la funzione di garantire l’indipendenza economica del coniuge col reddito minore, ma non lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio. Per questo motivo, quando l’ex coniuge diviene capace di mantenersi da solo, l’assegno divorzile decade; quindi la differenza sostanziale tra assegno di mantenimento e assegno divorzile sta nella attribuzione quasi automatica del primo e in un più severo giudizio per l’attribuzione del secondo. 

Il presupposto per ricevere l’assegno di mantenimento del coniuge è la non titolarità di propri redditi. Secondo la legge italiana sono necessarie le seguenti condizioni:

  • il coniuge beneficiario deve fare richiesta dell’assegno al giudice;
  • al coniuge beneficiario non deve essere stata addebitata la separazione;
  • il coniuge può beneficiare dell’assegno solo se non dispone di “adeguati redditi propri” o non può procurarseli per ragioni oggettive;
  • il coniuge a cui è stata addebitata la separazione deve disporre di mezzi idonei per far fronte al pagamento.

L’assegno potrebbe essere corrisposto per tutta la vita o decadere dopo pochi mesi (come nel caso in cui, ad esempio, il coniuge beneficiario trovi un lavoro o vada a convivere con un’altra persona). Se sono presenti figli il coniuge che si trova in una situazione economica più vantaggiosa deve erogare, quindi, due tipi di assegno: quello di mantenimento per il coniuge, o l’ex coniuge, e quello di mantenimento per i figli.

Assegno di mantenimento per i figli

La legge italiana prevede che i genitori siano tenuti al mantenimento dei figli. In riferimento alla posizione dei genitori, l’art. 30 della Costituzione dispone infatti che “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”. Contestualmente, l’art.315-bis e l’art.316-bis del Codice Civile prescrivono rispettivamente il diritto (e i doveri) del figlio ad essere mantenuto dai genitori e il dovere di entrambi i genitori di concorrere al mantenimento dei figli, sulla base delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

L’assegno di mantenimento ai figli è quindi una quota mensile che deve essere versata dal genitore non collocatario (quello con cui non vivono i figli) al genitore collocatario (quello con cui vivono i figli), il quale da parte sua copre le spese residue necessarie. Nel momento in cui non c’è accordo fra i genitori, la quota viene stabilita da un giudice.

L’assegno di mantenimento fa fronte alle spese ordinarie del figlio, per le quali, nonostante la legge non elenchi cosa comprenda tale costo, si fa riferimento alle esigenze alimentari, scolastiche, sportive, cura ed educazione. Tuttavia il genitore è tenuto a contribuire anche alle spese straordinarie (non quantificabili al momento del calcolo in quanto ipotetiche e improvvise) del figlio, come gite scolastiche, patente, visite accessorie, ecc. In questo caso i due genitori possono mettersi d’accordo con un esborso pari al 50% del costo.

Figli minorenni e figli maggiorenni

In seguito alla separazione o al divorzio in genere i figli vanno a vivere con uno dei due genitori, il quale dunque ha il diritto all’assegno di mantenimento (che è dovuto non solo se la coppia era sposata ma anche nel caso di coppie unite civilmente o nel caso di coppie di fatto). Il diritto distingue i figli legittimi, quando nati all’interno del matrimonio, e naturali, quando nati da genitori non sposati. L’assegno di mantenimento è dovuto tanto agli uni quanto agli altri.

Inoltre hanno diritto al mantenimento sia i figli minorenni che quelli maggiorenni non indipendenti economicamente. Il raggiungimento della maggiore età non è infatti sinonimo di indipendenza economica; Inoltre, i figli hanno diritto al mantenimento anche se non più conviventi con il genitore affidatario.

Questo non significa che il mantenimento dei figli maggiorenni sia un diritto dovuto per sempre: oltre la maggiore età esso è un diritto con durata non prestabilita e da valutare caso per caso. Infatti con una sentenza specifica, la Corte di Cassazione ha recentemente deciso che l’assegno di mantenimento per il figlio non deve essere più versato se questi inizia un lavoro con contratto determinato, in quanto considerato economicamente indipendente.

Una volta che il figlio diventa maggiorenne il genitore può versare l’assegno direttamente a lui. Ciò tuttavia è realizzabile solo nel caso in cui sia il figlio a richiederlo (e quindi non per iniziativa del genitore) o solo nel caso in cui sia il giudice a stabilirlo su istanza del figlio (anche in questo caso però il giudice mantiene una certa discrezionalità).

Genitori sposati e non sposati

Le regole descritte valgono sia per le di coppie di fatto che per le coppie sposate che decidono di separarsi e poi divorziare. In caso di divorzio i criteri di calcolo dell’assegno sono gli stessi. Tuttavia durante la separazione il giudice stabilisce un importo che potrebbe essere provvisorio, il quale sarà confermato oppure rimodulato con la sentenza di divorzio.

Mancato versamento dell’importo

Purtroppo sono molti i casi di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento. Ciò comporta delle conseguenze sia penali (l’art. 570 del Codice Penale punisce l’inadempiente con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro) che civili (l’art. 156 del Codice Civile può ordinare il pignoramento dei suoi beni e persino obbligare il datore di lavoro a versare una parte dello stipendio direttamente agli aventi diritto).  

I contributi ricevuti per il mantenimento dei figli non sono mai soggetti a tassazione, quindi non vanno inseriti nella dichiarazione, e di contro, il coniuge che li elargisce, non potrà portali in deduzione dal proprio reddito.

L’assegno di mantenimento al coniuge, invece, comporta delle conseguenze fiscali, come la deducibilità ai fini IRPEF dell’intero importo corrisposto e la tassazione del reddito incassato ai fini IRPEF. Ciò significa che il genitore tenuto al versamento dell’assegno deve dichiararlo nel 730 (o Modello Unico), in quanto ha il diritto di poter dedurre dal proprio reddito imponibile IRPEF l’importo corrisposto, ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera c) del DPR n 917/86. Allo stesso modo, anche il genitore beneficiario dell’assegno è tenuto a dichiarare nella dichiarazione dei redditi l’assegno riscosso, in quanto esso è soggetto a tassazione, essendo considerato reddito riconducibile a quelli assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera i) del DPR n 917/86.  

Calcolo e determinazione dell’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento viene calcolato in relazione alle capacità economiche delle due parti. Se i due genitori hanno un lavoro e un reddito simile, l’assegno copre il 50% delle spese necessarie al mantenimento. La percentuale cambia in base alle condizioni economiche dei genitori, fino al 100% quando il genitore che abita con i figli non abbia una sua entrata economica. Se i genitori si accordano sulla stessa non è necessario ricorrere al tribunale; se invece i genitori non si accordano è necessario ricorrersi ad una figura terza, ovvero quella del giudice, che valuta il caso specifico.

Per calcolare la cifra dell’assegno devono essere tenute in considerazione delle variabili:

  • la situazione economica di chi deve versare l’assegno, calcolato in relazione alla busta paga dello stesso;
  • la situazione economica di chi riceve l’assegno;
  • l’orientamento del tribunale, per cui il giudice, sebbene debba considerare il patrimonio delle 2 parti e la necessità dei figli, mantiene una certa discrezionalità sulla determinazione dell’importo;
  • lo stile di vita dei figli e le loro esigenze specifiche, per cui le parti devono fornire le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni o il modello ISEE, nonché tutti gli altri elementi utili al calcolo.

Dunque per il calcolo dell’assegno di mantenimento bisogna innanzitutto valutare la differenza di redditi e di patrimoni, nonché il tenore di vita dei coniugi al momento del matrimonio (o della convivenza nel caso di coppie non sposate). Le variabili di cui i giudici devono tenere conto sono in genere i consumi della famiglia e i redditi percepiti dal nucleo familiare, ma anche l’età del richiedente, le sue capacità lavorative, l’eventuale convivenza con un nuovo partner, ecc.

Revisione dell’assegno di mantenimento

L’importo dell’assegno di mantenimento non è immodificabile nel tempo, ma può essere sottoposto a revisione, dunque aumentato o diminuito (e, in ultima analisi anche revocato); ovviamente, le decisioni circa la revisione dell’importo dell’assegno spettano sempre al giudice, in seguito all’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei coniugi. Il giudice infatti deve valutare quanto i fatti sopravvenuti possano incidere sulle condizioni economiche del coniuge debitore o di quello beneficiario, e dunque deve valutare l’eventuale necessità di modificare l’ammontare dell’assegno.

Molteplici possono essere le cause che comportano una variazione dell’importo dell’assegno, come:

  • le mutate condizioni economiche del genitore obbligato (ad esempio, una modifica in peius delle condizioni economiche può portare ad una riduzione o addirittura alla revoca dell’assegno. All’opposto, un considerevole miglioramento delle condizioni economiche del genitore obbligato può portare ad un aumento dell’importo dovuto);
  • le mutate condizioni economiche del genitore beneficiario (ad esempio, nel caso di un notevole deterioramento della situazione economica del genitore beneficiario, questi può fare richiesta al giudice di un aumento dell’importo dell’assegno per i figli);
  • le diverse esigenze del figlio, che cambiano col passare del tempo e con la crescita dello stesso (quali possono essere le spese per l’istruzione, per uno sport, le spese necessarie per consentire alla prole di condurre una vita sociale consona all’età e alla crescita personale).

In ogni caso, la variazione deve dipendere da un evento sopravvenuto e imprevedibile rispetto alla sentenza che ha definito il mantenimento, e che il giudice non ha potuto considerare. Il fondamento di questo presupposto è l’art. 156 del Codice Civile. Infatti qualunque importante modifica della situazione personale ed economica dei genitori produce effetti sulla vita dei figli.

Riduzione in peius dell’assegno di mantenimento

In base a quanto sopra, la revisione dell’assegno può avvenire anche in negativo per il beneficiario, con una riduzione dell’importo dell’assegno (e dunque a favore del coniuge debitore). Questo può avvenire quando le condizioni del coniuge obbligato al pagamento peggiorano o quando migliorano quelle del coniuge beneficiario. Tuttavia ogni modifica deve essere richiesta al tribunale che aveva emesso il provvedimento iniziale e deve essere attentamente documentata, al fine di dimostrare inequivocabilmente la riduzione dei propri redditi. La valutazione, infatti, è molto rigida e la riduzione dei redditi non comporta automaticamente una riduzione dell’assegno.

In genere, la richiesta al tribunale di diminuzione dell’assegno di mantenimento viene presentata da chi è obbligato al pagamento. La legge richiede che alla base della richiesta ci siano giustificati motivi, cioè cambiamenti significativi della situazione personale (come malattia o invalidità) o della condizione economica, e che tali motivi siano subentrati in un secondo momento, cagionati da un evento sopravvenuto e imprevedibile rispetto alla sentenza che aveva stabilito il mantenimento.

Le condizioni variano, ovviamente, di caso in caso. Consideriamo, ad esempio, che mentre i lavoratori dipendenti godono di un reddito tendenzialmente stabile (anche se un licenziamento potrebbe giustificare la richiesta di riduzione dell’assegno) i liberi professionisti hanno un reddito più esposto alle condizioni di mercato e quindi più suscettibile.

Vediamo nello specifico i due casi, sia quello in cui si verifichi un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario, sia quello in cui si verifichi un peggioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato al pagamento.

Miglioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario

La ricontrattazione in peius dell’assegno può avvenire, dunque quando si verifica un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario. Il miglioramento deve però essere stabile nel tempo e ciò si verifica quando il coniuge:

  • viene assunto a tempo indeterminato;
  • ottiene una modifica del contratto lavorativo, passando da part time a full time;
  • riceve un’eredità, la quale però deve avere un valore considerevole (un’eredità modesta o di beni privi di valore, infatti, non risulta essere sufficiente a revocare o ridurre l’assegno);
  • inizia una stabile e duratura convivenza con un altro partner

Peggioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato

La ricontrattazione in peius dell’assegno può avvenire anche quando si verifica un peggioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato al versamento dell’assegno. Questo caso si verifica quando il coniuge:

  • subisce una diminuzione del reddito;
  • viene licenziato o perde il lavoro;
  • subisce un tracollo finanziario;
  • affronta una malattia che gli impedisce di svolgere, parzialmente o pienamente, l’attività lavorativa;
  • inizia una convivenza (in questo caso non viene meno il suo dovere di versare l’assegno ma può chiedere una riduzione, in quanto la formazione di una nuova famiglia è un diritto che va tutelato; La riduzione si giustifica maggiormente se dall’unione nasce un figlio).

Anche il pensionamento può essere motivo di riduzione dell’assegno, anche se da solo non può fa venir meno il principio di solidarietà tra coniugi e non può determinarne la revoca. 

L’interessato deve dimostrare che la perdita economica comporta una riduzione delle complessive risorse economiche, mutando in modo effettivo la situazione rispetto a quella valutata in sede di determinazione dell’assegno.

Caso di assegno non ridotto nonostante la crisi

In una recente ordinanza, (ord. n. 975/21) datata 20/01/2021, la Corte di Cassazione si è espressa sul caso di un avvocato che aveva richiesto la riduzione dell’assegno da versare all’ex moglie, a causa di una situazione di crisi economica con conseguente diminuzione del reddito. L’avvocato aveva infatti addotto, fra le motivazioni della sua richiesta, il fatto che lavorasse in maniera saltuaria e che avesse una clientela limitata, avendo passato molto tempo a dedicarsi alla cura dei propri genitori.

Tuttavia, sia la Corte d’Appello che quella di Cassazione hanno respinto il ricorso del legale, difensore di se stesso: si tratta di un avvocato cassazionista, e dunque con più di 12 anni di carriera allee spalle, figlio di un magistrato in pensione, con lo studio professionale ubicato presso l’appartamento di proprietà del padre. I giudici hanno ritenuto dunque che non ci fossero i presupposti per accettare la richiesta dell’avvocato e hanno rigettato il ricorso. Sulla decisione ha pesato anche la difficile condizione dell’ex coniuge, priva di redditi e con una limitata capacità lavorativa (per specifiche condizioni psichiche). Inoltre, fra le motivazioni della Corte di Cassazione c’è stata anche quella per cui la separazione fra coniugi, a differenza del divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e di assistenza materiale verso l’ex coniuge, al fine di garantire il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Casi di assegni ridotti in seguito alla crisi

Un esempio di fattore dipendente da un evento sopravvenuto e imprevedibile altamente impattante sulla rideterminazione della misura dell’assegno è, nei tempi recenti, la crisi economica dovuta all’emergenza Covid-19, che ha portato a molti casi di riduzione dell’assegno di mantenimento, a volte anche con modifiche temporanee. Alcune sentenze recenti, databili al 2020, testimoniano ciò e riguardano, appunto, specifiche richieste di riduzione degli importi a causa di un deterioramento delle condizioni economiche del genitore obbligato, cagionato dalle condizioni emergenziali dovute alla pandemia di Covid-19.

È innegabile, infatti, che negli ultimi due le persone si siano ritrovate a vivere una condizione senza precedenti, dovuta appunto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, con pesanti conseguenze economiche. Lockdown, restrizioni, hanno avuto un forte impatto sull’attività lavorativa (e dunque sulle condizioni economiche) di un elevato numero di persone, in Italia così come nel resto del mondo. Ciò ha portato ad un’inevitabile contrazione del reddito individuale.

Come sopra riportato, alcune sentenze hanno ritenuto che una riduzione delle capacità economiche del genitore obbligato a causa della pandemia sia motivo sufficiente per rivedere la quota dell’assegno dovuto ai figli. Il genitore tenuto al versamento dell’assegno può, al tal fine, depositare un’istanza, opportunamente documentata, con cui richiedere una riduzione del mantenimento, a causa di difficoltà economiche per Covid-19.

L’unico riferimento normativo è l’art.3 del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13). In questo modo il legislatore ha previsto che il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore. Dunque, in mancanza di una disciplina più completa, la giurisprudenza è intervenuta (e interviene) caso per caso, con sentenze generalmente a favore del debitore. Si vedano a tal proposito le sentenze del Tribunale di Monza (25 giugno 2020), del Tribunale di Terni (ord. 16 luglio 2020) e del Tribunale di Rimini (18 novembre 2020, n. 756).

Tali sentenze creano dei precedenti; e considerando che l’emergenza pandemica è ancora in corso, e che altre situazione emergenziali si prospettano all’orizzonte, non è impossibile immaginare che possano essere emesse sentenze simili anche in futuro.

Martina Malavolta

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