10 Marzo 2023
Il Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023 ha ratificato il Decreto PNRR 3.
Il 24 febbraio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.47 il Decreto Legge 13/2023 con disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Il Decreto PNRR 3 è in vigore dal 25 febbraio e, come tutti i decreti-legge, anche questo andrà convertito in legge (con possibili modifiche) entro 60 giorni.
Cosa prevede il Decreto PNRR 3
Il testo si compone di tre parti:
- revisione del sistema della governance del PNRR
- rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal PNRR e dal PNC, accelerazione e semplificazione delle procedure PNRR in vari settori
- attuazione delle politiche di coesione, di politica agricola comune e di politica giovanile.
Lo scopo è garantire l’accelerazione e la semplificazione delle procedure a 360 gradi.
Vediamo quali sono alcune delle misure più significative.
Ricercatori e università
Per favorire il rientro dei “cervelli” in Italia il Decreto PNRR 3 introduce un esonero contributivo (nel limite massimo di 7.500 euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato) a favore delle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo e che assumono personale in possesso del titolo di dottore di ricerca.
Il Decreto stabilisce inoltre che almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia sia destinato alla chiamata di giovani ricercatori presso le università italiane. Ovvero, ciascuna università, nell’ambito della programmazione triennale, dovrà vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell’abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento.
Più assunzioni nella PA e assunzioni straordinarie vigili del fuoco
Il Decreto introduce misure per il rafforzamento della capacità amministrativa dei Ministeri, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle PA interessate. I soggetti attuatori del PNRR, quindi, potranno assumere fino al 31 dicembre 2026 con contratti a tempo determinato fino all’80% del personale con qualifica dirigenziale. Inoltre, il testo prevede anche la proroga dei contratti di collaborazione in corso, legati al PNRR, fino al 31 dicembre 2026.
Il Decreto prevede inoltre assunzioni straordinarie nel corpo dei vigili del fuoco, per un totale di 112 unità, a decorrere dal 1° marzo 2023.
Digitalizzazione atti giudiziari
Il Governo ha stabilito una serie di disposizioni in materia di giustizia. In particolare, è stata incentivata la digitalizzazione degli atti giudiziari e graduale abbandono degli archivi analogici. Il testo del provvedimento prevede anche l’obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti del giudice e del deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione.
Edilizia scolastica
Il Decreto alza da 139mila euro a 215mila euro la soglia per l’affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura. In tali casi potrà essere effettuato l’affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici. Per quanto riguarda le procedure del concorso “Scuole Innovative”, ai vincitori dei concorsi di progettazione potrà essere affidata la direzione dei lavori con procedura negoziata. Il Decreto PNRR 3 prevede poi che l’Agenzia del Demanio individui gli immobili statali inutilizzati, da destinare ad alloggi e residenze universitarie.
Per assicurare il rispetto dei tempi indicati dai traguardi europei del PNRR, il Governo ha accelerato i tempi per l’esecuzione di interventi di edilizia scolastica. Sindaci e Presidenti di Provincia e di Città Metropolitana, ai quali già dal 2020 spettano, per l’edilizia scolastica, i poteri di Commissario straordinario, ora potranno avvalersi di altre strutture pubbliche, centrali e locali, per ricevere supporto specialistico. Viene così estesa la possibilità di operare come commissari straordinari per l’edilizia scolastica anche ai soggetti attuatori degli interventi, alle stazioni appaltanti (se diverse dai soggetti attuatori), alle centrali di committenza e ai contraenti generali.
È previsto un compenso che sia compreso nel quadro economico e che non superi il 6% del valore dell’opera. In questo modo i tempi per i lavori di messa in sicurezza potranno essere ulteriormente accelerati.
Viene introdotta per gli enti locali la possibilità di utilizzare i ribassi d’asta per gli interventi di edilizia scolastica anche per i “progetti in essere” e non più soltanto per i soli progetti PNRR. Ciò consentirà di rimuovere un vincolo all’utilizzo di tali risorse, quantificabili in oltre 350 milioni, rimediando all’aumento del costo dei materiali.
Per supportare le scuole nella digitalizzazione, il Governo ha previsto di estendere agli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 la misura relativa alle équipe formative territoriali, composte da docenti che, sui territori e presso gli Uffici Scolastici Regionali, offrono supporto e accompagnamento agli istituti nell’attuazione delle misure formative.
Per assicurare la continuità didattica nell’intervento del PNRR denominato “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, il Governo ha stanziato 4 milioni di euro per la locazione di immobili o per il noleggio di strutture temporanee a uso scolastico. Tali potranno essere fatti per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici interessati.
Appalti PNRR
Il Decreto mira a snellire le procedure e le tempistiche che dalla gara di appalto portano alla realizzazione dell’opera.
Nel testo infatti sono contenute disposizioni in materia di appalti pubblici e grandi opere, come:
- estensione a tutti gli appalti PNRR e PNC, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure “supersemplificate” già previste per l’edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali
- dimezzamento dei i termini per l’esproprio e quelli per l’espressione del parere da parte della Conferenza unificata per le opere PNRR
- l’ampliamento delle funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
L’appalto integrato si potrà basare sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, a condizione che il progetto sia redatto secondo le linee guida che il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ha messo a punto nel 2021 sulla base del Decreto Governance, PNRR e Semplificazioni.
Semplificazione per la digitalizzazione
Il testo interviene anche con nuove risorse per la digitalizzazione. In particolare, il Decreto facilita la realizzazione della piattaforma digitale nazionale dati (PDND) e semplifica le procedure di posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga.
Agenzia italiana per la gioventù
Il Governo ha istituito l’Agenzia italiana per la gioventù, che subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall’Agenzia nazionale per i giovani. Essa è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili.
Ambiente e sicurezza energetica
Il Governo introduce delle misure in materia di ambiente e sicurezza energetica. Le misure sono le seguenti:
- introduzione di una procedura semplificata per promuovere gli impianti chimici “integrati”, su scala industriale, volti alla produzione di idrogeno verde e rinnovabile, attraverso la assegnazione dell’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC (art. 41)
- rinaturazione dell’area del Po (art. 42)
- utilizzo dei proventi delle aste CO2 (art. 45)
- nuova disciplina della posa in opera di pannelli solari e installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili (artt. 47 e 49).
In materia di rinnovabili, come evidenziato dal MASE, il provvedimento introduce nuove disposizioni di semplificazione per la diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Sono infatti presenti misure per rendere più semplice e snello l’iter di installazione di impianti fotovoltaici in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
Inoltre, il Decreto riduce da 7 a 3 km la fascia di rispetto tra gli impianti eolici e i beni sottoposti a tutela e da 1 chilometro a 500 metri la fascia di rispetto tra gli impianti fotovoltaici e i beni tutelati. L’Agenzia del Demanio individuerà gli immobili inutilizzati per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali immobili saranno considerati “aree idonee all’installazione”.
Un’ulteriore misura di semplificazione riguarda il procedimento di autorizzazione per impianti a fonti rinnovabili che dovrà concludersi entro 150 giorni dalla ricezione dell’istanza di avvio del procedimento. Col decreto vengono infine approvate semplificazioni normative riguardanti gli impianti di accumulo energetico e agro-fotovoltaici, oltre a interventi volti a liberalizzare il cosiddetto “mini-eolico”.
Misure per l’agricoltura
Il Decreto PNRR 3 potenzia le politiche di coesione e la politica agricola comune. Il Governo costituisce presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027. Sono previste inoltre conseguenti disposizioni organizzative anche relative all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Per quanto riguarda l’uso di rinnovabili in agricoltura, al di fuori delle aree protette (o appartenenti alla Rete Natura 2000) l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole sarà libera se:
- i pannelli sono collocati sopra le piantagioni, ad almeno 2 metri dal suolo
- i pannelli non sono supportati da fondazioni in cemento o difficilmente amovibili
- l’intervento è realizzato in modo da garantire l’integrazione con le attività agricole, quale supporto per le piante o per i sistemi di irrigazione parcellizzata e come protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti.
A queste condizioni gli impianti sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola
La nuova struttura di missione e la regia centralizzata
La struttura di missione PNRR presso la Presidenza del CdM (e che resterà attivo fino al 31 dicembre 2026) rappresenta una novità introdotta dal Decreto PNRR 3, con l’obiettivo di razionalizzare e snellire il processo decisionale. La nuova struttura eserciterà le funzioni di:
- segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e all’Autorità politica delegata in materia di PNRR
- in collaborazione con l’Ispettorato generale per il PNRR, verificare la coerenza della fase di attuazione del PNRR
- sovraintendere allo svolgimento dell’attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR
- assicurare lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR.
Il Decreto PNRR 3 rafforza i poteri sostitutivi centrali in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni degli impegni finalizzati all’attuazione del PNRR. Dimezza inoltre i termini per provvedere in caso di inerzia da parte del soggetto attuatore.
Il commissario potrà svolgere una pluralità di atti, provvedere all’esecuzione dei progetti PNRR o PNC e assicurare il coordinamento operativo delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti. Nei progetti infrastrutturali, il Decreto PNRR 3 prevede che il commissario potrà esercitare i poteri dei commissari straordinari delle grandi opere. In caso di dissenso, diniego o opposizione, in grado di ostacolare le opere del PNRR, il Ministro competente, oltre che la Struttura di missione PNRR, potrà rimettere la questione al Consiglio dei Ministri.
Ci sarà inoltre una Soprintendenza speciale per il PNRR, con le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dalle opere del PNRR. La Soprintendenza adotterà il provvedimento finale sostituendosi alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, delle quali si avvarrà per l’attività istruttoria.
Martina Malavolta
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