19 Febbraio 2023
Dal 1° gennaio 2023 il versamento del contributo unificato deve avvenire con PagoPa anche nelle cause davanti al Giudice di Pace.
Il decreto attuativo della Riforma civile (D.lgs 149/2022) ha modificato l’art. 192 del “Testo unico in materia di spese di giustizia” (d.P.R. n. 115/2002) in tema di contributo unificato, prevedendo che:
- per i procedimenti dinanzi al Giudice Ordinario e al Giudice Tributario il contributo è corrisposto tramite piattaforma tecnologica (Pago PA)
- altre modalità di pagamento non liberano la parte, e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta a pena di decadenza entro 30 giorni dal pagamento
- per i procedimenti davanti al Giudice Ordinario l’obbligatorietà del pagamento telematico acquista efficacia dal 1° gennaio
- in caso di mancato funzionamento della piattaforma, attestato da provvedimento sul sito del Ministero della Giustizia o del MEF, il contributo è corrisposto anche con bonifico bancario o postale, e la prova del versamento è costituita esclusivamente dall’originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta.
A chiarirlo è stato lo stesso Ministero della Giustizia, con la risposta fornita tramite il canale Filo Diretto al quesito posto dal Presidente del Tribunale di Caltagirone.
Questi infatti, in qualità di Dirigente dell’Ufficio del Giudice di Pace, mediante lo stesso Filo Diretto (il canale di comunicazione semplice e diretta tra uffici giudiziari e Ministero della Giustizia che risponde con informazioni di servizio, dando soluzione a difficoltà interpretative e a casi concreti dell’organizzazione dei servizi amministrativi), aveva inoltrato un quesito allo stesso Ministero in merito alle modalità di pagamento del contributo unificato per gli uffici del Giudice di Pace, per chiarire se anche per essi fosse obbligatorio, dal 1° gennaio 2023, il pagamento del contributo con PagoPA.
Con il Provvedimento del 30 gennaio 2023 il Ministero della Giustizia ha dato risposta affermativa.
Il dipartimento per gli Affari di Giustizia spiega infatti che la disposizione fa riferimento «al Giudice Ordinario» e gli uffici del Giudice di Pace fanno parte «del plesso della giurisdizione ordinaria». Anche a questi dunque si applica il comma 1 quinquies dell’art. 192 del Testo unico.
Martina Malavolta
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