17 Gennaio 2023
Con la Circolare n. 135 del 22 dicembre 2022 l’INPS ha comunicato la conclusione di tutte le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023.
Infatti il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il Decreto che ha disposto, a partire dal 1° gennaio, un adeguamento pari a +7,3% delle pensioni dei cittadini. L’aumento è stato calcolato sulla base dell’inflazione, ossia la variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat. C’è da considerare però che l’aumento assorbirà quello del 2% già introdotto dall’ottobre 2022. Concretamente quindi l’aumento sarà del 5,3%.
Incremento pensioni
Dunque, come già detto prima, l’indice di perequazione delle pensioni è di 7,3%.
La Legge di Bilancio 2023 rimodula le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo. Infatti l’assegno pensionistico aumenta al 100% per tutti i trattamenti di importo non superiore a 4 volte il minimo in pagamento nel 2022 (ovvero pari a 2.101,52 euro massimi), mentre per gli assegni di importo superiore la tabella di rivalutazione da seguire è differente.
Per le pensioni di importo superiore a 4 volte il minimo, quindi, c’è un taglio sulla perequazione di:
- 85% per le pensioni di importo tra 4 e 5 volte il minimo (con un importo fino a 2.626 euro)
- 53% per le pensioni di importo tra 5 e 6 volte il minimo (con un importo fino a 3.150 euro)
- 47% per le pensioni di importo tra 6 e 8 volte il minimo (con un importo fino a 4.200 euro)
- 37% per le pensioni di importo tra 8 e 10 volte il minimo (con un importo fino a 5.250 euro)
- 32% oltre 10 volte il minimo.
Ci sono novità anche per quanto riguarda la pensione minima, con la volontà di rimpicciolire la forbice tra le pensioni minime e le pensioni d’oro. Infatti, per contrastare l’inflazione in corso, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, è riconosciuto un ulteriore incremento pari a:
- 1,5% per l’anno 2023
- 2,7% per l’anno 2024
Si arriva così ad un aumento delle pensioni minime pari a:
- 570 euro nel 2023
- 580 euro nel 2024
Inoltre, per gli over 75 scatta una rivalutazione del 6,4% (invece dell’1,5%), che fa salire l’importo a 597 euro mensili (vicini ai 600 euro fortemente voluti da parte della maggioranza).
Per quanto riguarda l’assegno sociale e la pensione sociale dal 1° gennaio 2023 gli importi salgono rispettivamente a 503,27 euro al mese (6.542,51 euro all’anno), e 414,76 euro al mese (5.391,88 euro all’anno).
Cambiano anche i limiti reddituali per accedervi:
- per l’assegno sociale occorre possedere un reddito personale non superiore a 6.542,51 euro all’anno e un reddito coniugale non superiore a euro 13.085,02 euro all’anno
- per la pensione sociale occorre possedere un reddito personale non superiore a 5.391,88 euro all’anno e un reddito coniugale non superiore a 18.577,24 euro all’anno.
Sul trattamento minimo delle pensioni lavoratori dipendenti e autonomi si passa da 525,38 euro a 563,74 euro al mese.
Le prestazioni di accompagnamento alla pensione, corrisposte ai sensi del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, e dell’art. 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129 – VESO29, 143 – APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.
Non è prevista quindi alcuna rivalutazione per il 2023. Tra queste rientrano l’APE sociale, gli assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà, l’indennità mensile del contratto di espansione, l’isopensione.
Invalidità e indennità di accompagnamento 2023
La pensione di invalidità prevede importi variabili in base al disturbo del quale il titolare è affetto. Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio cambiano importi e limiti reddituali. Vediamoli insieme.
Occorre innanzitutto distinguere tra invalidi totali e invalidi parziali per quanto riguarda i nuovi limiti reddituali:
- per gli invalidi totali, ciechi civili e sordomuti il nuovo limite di reddito sale a 17.920 euro nel 2023 (mentre nel 2022 era pari a 17.050,42 euro)
- per gli invalidi parziali e minori, invece, il limite di reddito sale a 5.391,88 euro nel 2023 (mentre nel 2022 era pari a 5.025,02).
Alcune prestazioni, come l’indennità di comunicazione o accompagnamento non associate ad alcuna pensione d’invalidità o pensione speciale, sono riconosciute senza alcun limite di reddito. Nello specifico, per l’indennità di accompagnamento c’è un lieve aumento. Si arriva infatti a:
- 527,16 euro per gli invalidi totali (nel 2022 era 524,16 euro)
- 959,21 euro per i ciechi assoluti (nel 2022 era 946,80 euro).
Per quanto riguarda gli importi, per coloro che rientrano nei limiti reddituali sopra elencati, l’importo mensile dell’assegno d’invalidità è di:
- 313,91 euro (nel 2022 era 292,55 euro) per invalidi, ciechi e sordomuti
- 217,64 euro (nel 2022 era 215,35 euro) per ciechi parziali
- 339,48 euro (nel 2022 era 316,38 euro) per ciechi assoluti (non ricoverati).
Nell’allegato n. 2 della Circolare sul sito dell’INPS (a cui si invita per vedere nel dettaglio tutti gli importi) sono inserite le tabelle con gli importi del trattamento minimo delle prestazioni assistenziali, suddivise in base a invalidità e gravità e ai limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni, nel caso in cui le stesse siano collegate al reddito.
Per quanto riguarda l’aumento della pensione o dell’assegno di invalidità per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti infrasessantacinquenni (ovvero lavoratori o pensionati a cui è stata riconosciuta l’invalidità dopo i 65 anni d’età), e i limiti di reddito, i dettagli sono i seguenti:
- il limite reddituale annuo per pensionato solo è di 6.676,80 euro
- il limite reddituale annuo per pensionato coniugato è di 14.005,42 euro
- l’importo mensile aumento per il 2023 è di 10,33 euro (invariato rispetto al 2022).
Per quanto riguarda i lavoratori affetti da talassemia major (o anche Cooley) e drepanocitosi, i lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e i lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, le indennità previste dall’art. 39, comma 1, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 sono state rinnovate per l’anno 2023 adeguandone l’importo al trattamento minimo. Non c’è nessun limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità e l’importo mensile per la stessa è di 563,74 euro.
Per tutti i dettagli su limiti reddituali e importi consultare la Circolare e i relativi allegati presenti sul sito dell’INPS.
Martina Malavolta
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