Udienze civili pubbliche: prorogata normativa Covid-19


12 Gennaio 2023
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La normativa dettata per l’emergenza sanitaria da Covid-19 sarebbe dovuta scadere il 31 dicembre 2022. In virtù di ciò, dal nuovo anno le udienze civili pubbliche in Corte di Cassazione avrebbero dovuto riprendere il consueto svolgimento con trattazione orale.

Tuttavia, per effetto del Decreto Milleproroghe (qui l’approfondimento sul D.l. n. 198/2022), la vigenza della normativa emergenziale è stata prorogata fino al 30 giugno 2023.

Così, lo scorso 3 gennaio la Corte di Cassazione ha reso nota, attraverso un avviso pubblicato sul proprio portale istituzionale, la direttiva del Primo Presidente sulle udienze civili pubbliche nel 2023, diramata ai Presidenti delle sezioni civili, ai dirigenti di cancellerie e all’avvocatura. Nei nuovi decreti di fissazione delle udienze pubbliche fino al 30 giugno 2023 ci sarà l’avviso che la trattazione orale deve essere richiesta entro 25 giorni liberi prima dell’udienza.

Fino al 30 giungo prossimo, si legge nella direttiva, valgono le disposizioni di cui all’art. 23 comma 8 bis del D.l. n. 137/2020 (convertito in Legge n. 176/2020).

Infatti, l’art. 23 comma 8 bis D.l. 137/2020 prevede la possibilità per le parti e per il Procuratore Generale di chiedere, per iscritto ed entro il termine di 25 giorni liberi prima dell’udienza pubblica, la discussione orale della causa. In mancanza di richiesta entro il termine previsto, l’udienza pubblica si svolge in camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti.

Inoltre, la proroga concerne anche la disposizione connessa alla cameralizzazione, riguardante i termini per il deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, e delle memorie delle parti (ai sensi dell’ex art. 378 del Codice di Procedura Civile) entro il quinto giorno antecedente l’udienza. Anche tale disciplina continuerà a valere per tutte le udienze che si terranno fino a fine giugno 2023.

La proroga vale sia per le udienze pubbliche già fissate che per quelle fissate dopo la data del 1 gennaio 2023. Questo perché, si legge nella nota, la proroga è prevista “anche in deroga alle disposizioni del D.lgs. 149/2022 che contiene la nuova disciplina delle udienze pubbliche”.

Quindi, in conclusione, nei nuovi decreti di fissazione delle udienze pubbliche da tenersi fino al 30 giugno 2023 deve essere inserito specifico avviso che la richiesta di trattazione orale deve essere formulata entro 25 giorni liberi prima dell’udienza. Per i decreti già emessi, invece, le parti ed il Procuratore Generale sono considerati già informati con la pubblicazione della direttiva sul sito internet della Corte.

Udienze civili pubbliche per gennaio

Per quanto riguarda la richiesta di discussione orale, è facilmente intuibile che per una serie di udienze già fissate nel corrente mese di gennaio la presentazione della domanda entro il termine di 25 giorni liberi prima dell’udienza risulta impossibile.

Considerando infatti le norme sui termini, la prima data di udienza pubblica in cui la richiesta sarebbe concretamente formulabile è quella del 30 gennaio 2023. La direttiva quindi stabilisce che tutte le udienze pubbliche fissate per giorni precedenti a lunedì 30 gennaio debbano essere svolte con trattazione orale anche in assenza della richiesta delle parti o del Procuratore Generale.

Ulteriori proroghe

Lo slittamento dei termini previsto dal Decreto Milleproroghe riguarda anche altre disposizioni relative al processo civile, tra cui:

  • la norma che consente il giuramento del CTU con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, invece che in udienza (vale la proroga fino al 30 giugno 2023)
  • l’efficacia della disposizione secondo cui la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento (la proroga, in questo caso, riguarda le formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023)
  • la disposizione di cui all’art. 221, comma 3, secondo periodo, del D.l. n. 34/2020, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell’anticipazione forfettaria prevista in materia di spese di giustizia (che continuerà ad applicarsi fino al 28 febbraio 2023).

Martina Malavolta

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