Telefonate moleste: flop RPO


31 Dicembre 2022
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Nonostante i provvedimenti normativi introdotti nel tempo per mettere fine alle telefonate moleste, e nonostante il 13/04/2022 sia divenuto operativo il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2022, n. 26 (Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.), queste continuano a disturbare molti utenti, mostrando tutta l’inadeguatezza dei suddetti interventi nel contrastare il fenomeno delle telefonate pubblicitarie indesiderate. A tal proposito il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) ha attivato un nuovo servizio telematico che dovrebbe sopperire (il condizionale è d’obbligo) alle mancanze dei precedenti interventi.

Registro pubblico delle opposizioni

Come già detto prima, da aprile 2022 è diventato operativo il Decreto recante le disposizioni in materia di registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, e dallo scorso luglio il Registro pubblico delle opposizioni (RPO), originariamente riservato alle sole utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici, è stato esteso a tutti i numeri nazionali riservati, inclusi i cellulari. É stato così possibile iscrivere al servizio tutti i numeri per i quali non ricevere più proposte di telemarketing e telefonate moleste in generale.

Ma di cosa si tratta? Il Registro pubblico delle opposizioni (RPO) è un servizio istituzionale pubblico gratuito per il cittadino (di cui è titolare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy) realizzato e gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).

Il RPO consente al cittadino di opporsi all’utilizzo del proprio numero telefonico, fisso o cellulare, e dell’indirizzo postale, presenti negli elenchi pubblici e in quelli riservati per finalità pubblicitarie e ricerche di mercato. Infatti l’iscrizione impedisce il trattamento dei dati personali degli utenti da parte degli operatori per l’invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato, e dunque annulla i consensi al telemarketing e alla cessione a terzi di dati personali eventualmente rilasciati in precedenza per finalità promozionali (attivazione di tessere, adesione a scontistica, campagne promozionali, ecc.). La revoca dei consensi ha efficacia sia sulle chiamate effettuate con operatore umano sia su quelle automatizzate.

In seguito all’iscrizione al RPO i cittadini hanno diritto, dopo 15 giorni, a non essere più contattati per chiamate a scopo promozionale provenienti dall’Italia e possono ricevere solo chiamate autorizzate nell’ambito di contratti attivi o cessati da non più di 30 giorni e chiamate per cui l’interessato abbia rilasciato un apposito consenso successivamente alla data di iscrizione al RPO.

Il cittadino può richiedere gratuitamente l’iscrizione, il rinnovo, la revoca selettiva e la cancellazione dell’iscrizione tramite modulo web reperibile sul sito del Registro delle opposizioni, tramite telefono o tramite email.

Problemi con il RPO

Tuttavia, secondo un’indagine condotta da Federconsumatori, la maggior parte (se non la quasi totalità) degli utenti che ha iscritto il proprio numero di telefono al Registro continua a ricevere telefonate moleste e indesiderate (non solo quelle dei call center, ma anche quelle di società di trading online, nonché da anonimi che cercano di mettere in atto tentativi di truffa).

E questo accade per diverse ragioni.

Molte chiamate provengono infatti da call center stranieri, a cui non si applica la normativa italiana, e/o da sistemi automatizzati che usano numeri fittizi così da non essere rintracciati e non incorrere nelle sanzioni. Inoltre, l’operatore talvolta finge di non sapere dell’esistenza del registro, laddove sarebbe invece obbligato per legge a effettuare un controllo precedente alla chiamata per verificare lo status del consumatore, in quanto i numeri presenti nel registro non possono essere contattati.

Può accadere però che le società non riescano a consultare in tempo reale gli aggiornamenti mensili e che quindi qualche numero iscritto da poco al Registro possa sfuggire al blocco delle chiamate. Un problema che, comunque, potrebbe essere risolto (con la volontà dell’operatore).

C’è poi un’altra casistica, ovvero quella in cui venga dato il consenso da parte del consumatore stesso. In questo caso la telefonata promozionale è dunque legittima. Se, invece, la chiamata arriva da aziende terze, alle quali si è certi di non aver fornito i propri dati, il consumatore ha diritto a manifestare il proprio dissenso.

Il fatto certo è che il livello di esasperazione degli utenti è sempre più alto. Consideriamo che, nella prima giornata di estensione del servizio alle utenze mobili, circa 250mila cittadini hanno dichiarato di non voler essere più disturbati da telefonate moleste e di telemarketing aggressivo. Gli iscritti al registro sono attualmente almeno 2 milioni.

Gli obblighi per i call center

Dall’altro lato i call center sono soggetti ad alcuni obblighi previsti dalla legge.

Infatti, prima di effettuare un telefonata, gli operatori: dovrebbero accertarsi che il consumatore contattato non sia iscritto al Registro pubblico delle opposizioni, dovrebbero rendere visibile il numero da cui chiamano, dovrebbero indicare al momento della chiamata che i dati personali del contattato sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, e dovrebbero fornire agli stessi le indicazioni utili per l’eventuale iscrizione nel Registro delle opposizioni.

L’intervento del Garante della privacy

A causa di queste problematiche, e data dunque l’insofferenza legittima di molti utenti, è intervenuto il Garante della privacy.

Infatti nei casi in cui, malgrado l’iscrizione nel Registro delle opposizioni e l’azzeramento dei propri consensi, si continuino a ricevere delle telefonate moleste, è ora possibile per il consumatore rivolgersi direttamente al Garante presentando un reclamo o una segnalazione.

È possibile, quindi, presentare la segnalazione compilando un modulo attraverso questo link, al quale andrà allegata la prova delle telefonate ricevute e dell’avvenuto esercizio dei diritti, ovvero dell’invio all’operatore del modello per chiedere l’azzeramento o la modifica dei consensi dati. Una volta inviata tutta la documentazione necessaria, sarà compito dal Garante della privacy effettuare tutti i dovuti controlli.

La segnalazione può essere inoltrata per più chiamate, anche per quelle mute, ossia per quelle chiamate che arrivano ma dopo aver alzato il ricevitore non si sente nulla dall’altra parte.

Quello delle telefonate mute è un fenomeno in forte crescita, in quanto spesso le società di call center prendono commesse superiori alle loro reali possibilità. Fanno quindi partire più telefonate simultanee mentre gli operatori stanno parlando con un altro potenziale cliente. In questo modo risulta che il tentativo è stato realmente effettuato.

Le sanzioni

Il nostro ordinamento tutela i consumatori iscritti al Registro pubblico delle opposizioni prevedendo delle pesanti sanzioni per chi non dovesse rispettare le norme previste. In caso di violazione del diritto di opposizione le sanzioni possono arrivare fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente. B

In conclusione, il RPO, che avrebbe dovuto porre fine alle telefonate commerciali indesiderate, si è rivelato (almeno per il momento) un bluff, con grande delusione dei consumatori.

Per questo motivo il PD ha annunciato la presentazione di una proposta di legge che promuova un modello simile a quello adottato in Olanda e nella Repubblica Ceca, dove vige il divieto di effettuare telefonate di natura commerciale verso numeri telefonici fissi o mobili appartenenti a soggetti che non abbiano preventivamente fornito il loro consenso a ricevere tali comunicazioni.

Martina Malavolta

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