Digital Markets Act pubblicato in GUUE


7 Novembre 2022
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Il Digital Markets Act (DMA) è stato pubblicato in GUUE (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) il 12 ottobre 2022, è entrato in vigore il 1° novembre e inizierà ad essere applicato fra sei mesi, ossia il 2 maggio 2023.

Si tratta dell’ultimo passaggio di un iter iniziato qualche anno fa. A dicembre del 2020, infatti, la Commissione europea ha presentato un pacchetto sui servizi digitali comprendente la legge sui mercati digitali e la legge sui servizi digitali, e il 25 novembre 2021 gli Stati membri hanno approvato la posizione del Consiglio europeo sulla normativa sui mercati digitali. Il 5 luglio 2022, invece, c’è stata l’adozione del Digital Markets Act (DMA) e del Digital Service Act (DSA). I due regolamenti UE, pilastri fondamentali della strategia europea nel settore digitale, compongono il Digital Services Package, in vigore dal 2023.

Cos’è il Digital Markets Act

Il Digital Markets Act, dunque, è il nuovo regolamento europeo (regolamento UE 2022/1925) sui mercati digitali, che mira a rendere l’economia digitale più equa e contestabile, per garantire una concorrenza leale nei mercati digitali, e con lo scopo di contrastare abusi di posizione dominante prima che si verifichi la violazione, attraverso whitelist, blacklist e sanzioni per le big tech che non si adegueranno. Con il Digital Markets Act si passa da un controllo ex post del rispetto delle regole antitrust a un approccio ex ante, in cui il monitoraggio avviene prima che venga effettuata la violazione. In questo modo, l’applicazione delle normative anticoncorrenziali risulta più immediata, con tempistiche più consone allo sviluppo del mercato digitale.

Il Digital Market Act interviene in uno scenario in cui oltre 100 mila PMI a forte crescita operano come piattaforme online nell’economia digitale UE, ma in cui poche grandi piattaforme (i gatekeeper) detengono la quota maggiore di mercato. Il DMA si concentra proprio sui gatekeeper, con l’obiettivo di garantire, nel mercato unico europeo, una concorrenza leale sulle piattaforme digitali, in virtù del fatto che poche grandi imprese (che forniscono servizi di piattaforma di base) sono dotate di un notevole potere economico, e che potrebbe qualificarle proprio come gatekeeper. Esse vantano la capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali attraverso i loro servizi.

Il regolamento interviene dunque sui gatekeeper, introducendo nuove regole e obblighi per tali soggetti, onde evitare gravi squilibri in termini di potere contrattuale, pratiche sleali, condizioni inique per gli utenti commerciali e per quelli finali, a discapito dei prezzi, della qualità, della scelta e dell’innovazione nel settore digitale.

In base alla DMA, la Commissione europea designerà come “gatekeeper” alcuni fornitori di “servizi di piattaforma essenziali” che soddisfano una serie di criteri. Una volta designati, i “gatekeeper” avranno sei mesi di tempo per iniziare a rispettare gli obblighi della DMA.

Secondo la Commissione Europea la presenza di poche grandi piattaforme nel mercato digitale comporta: debole contendibilitàdei mercatidelle piattaforme, debole concorrenza, pratiche commerciali sleali che provocano danno agli utenti.

Gli obiettivi del Digital Market Act sono quindi:

  • garantire l’assenza di barriere di ingresso (contestability) di tutti i servizi online
  • combattere gli abusi di mercato delle grandi piattaforme digitali
  • stimolare l’innovazione e la concorrenza dei mercati digitali
  • sopperire al vuoto normativo che mette a repentaglio i dati degli utenti e la loro privacy
  • creare uno spazio economico più equo per le imprese europee
  • favorire lasuddivisione di valori e utilitra le imprese che operano nell’economia digitale
  • avviare presupposti competitivi ed equi per chi opera nei settori informatico e tecnologico
  • offriremaggiore possibilità di scelta ai cittadini europei.

Cosa sono i gatekeeper

I gatekeeper, nel business, indicano le società che hanno il controllo di un determinato settore di mercato. Nel mercato digitale, quindi, le società gatekeeper sono le LoPs (Large Online Platforms), che hanno il controllo dei mercati per motivi quantitativi e qualitativi (copertura delle quote di mercato, numero di utenti della piattaforma, tempo di utilizzo per utente della piattaforma, ricavi annuali; capacità di porsi come intermediario tra la concorrenza e gli utenti, capacità di gestire i dati degli utenti a scopi analitici anche per competere su altri mercati).

I gatekeeper del mercato digitale sono quindi i fornitori di servizi di piattaforma di base: social network (come Facebook di Meta), condivisione video (come YouTube), browser e motori di ricerca, servizi di messaggistica (come Whatsapp ) o negozi di app software (come quelli di Google e Apple), mercati online (come quello di Amazon). Per questi colossi digitali il Dma definisce precisi obblighi e divieti.

I gatekeeper sono identificati in riferimento a:

  • criteri qualitativi (definiti dall’art.3, paragrafo 1): impatto significativo sul mercato interno; fornitura di un CPS (Core Platform Services), ovvero un’importante porta d’accesso per gli utenti commerciali per raggiungere gli utenti finali; godere di una posizione radicata e duratura
  • criteri quantitativi (definiti dall’art.3, paragrafo 2):dimensione dell’impresa, ovvero fatturato annuo uguale o superiore a 7,5 miliardi di euro negli ultimi 3 anni o valore totale delle azioni di mercato di almeno 7,5 miliardi nell’ultimo anno e fornitura di servizi di piattaforma ad almeno tre Stati dell’UE; controllo del gateway di accesso ai dati degli utenti, con almeno 45 milioni di utenti finali attivi mensili o 10.000 utenti commerciali attivi con sede o stabilimento nell’UE; soglia di cui prima relativa al CPS soddisfatta in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari
  • tipi di servizi offerti (ovvero se eroganti i “Core Platform Services”). Tali CPS corrispondono, ai sensi dell’art.2.2, a: servizi di intermediazione online (ad es. marketplace e app store); motori di ricerca online; siti di social networking; servizi di condivisione video; servizi di comunicazione elettronica interpersonale indipendenti dal numero; sistemi operativi; servizi cloud; servizi pubblicitari.

Quanto allo status di gatekeeper, sono tre i criteri principali da avere affinché un’impresa rientri nel campo di applicazione del Dma:

  • la dimensione, per cui l’impresa deve avere una data incidenza sul mercato interno, ovvero quando l’impresa realizza un determinato fatturato annuo nello Spazio economico europeo (See) e fornisce un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri dell’Unione
  • il controllo di un importante accesso ai consumatori finali per gli utenti commerciali, ovvero quando l’impresa fornisce un servizio di piattaforma di base ad almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensilestabiliti o situati nell’Unioneealmeno 10.000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti nell’Unione
  • la posizione consolidata e duratura, ovvero se la società ha soddisfatto il secondo criterio in ciascuno degli ultimi tre anni.

L’individuazione dei gatekeeper per il DMA avviene in tre step:

  • la società verifica la sussistenza dei requisiti quantitativi richiesti e ha l’obbligo di comunicare l’esito dell’attività svolta alla Commissione
  • la Commissione, basandosi sule informazioni fornite o avviando ulteriori indagini, procede alla designazione di gatekeeper
  • entro sei mesi dalla data di identificazione come gatekeeper la società è tenuta a garantire il rispetto di divieti e obblighi stabiliti dal DMA.

Nel DMA si precisa che la Commissione Europea ha comunque diritto di valutare caso per caso il raggiungimento dei requisiti quantitativi, di procedere all’adeguamento periodico delle soglie quantitative indicate in base agli sviluppi tecnologici e di mercato, e di riconsiderare e riesaminare ciclicamente la designazione di “gatekeeper”.

Cosa prevede il Digital Marketing Act

Come già detto prima, il Digital Markets Act introduce l’utilizzo di:

  • blacklist, con divieti e restrizioni per evitare pratiche sleali
  • whitelist, con nuovi obblighi per le aziende
  • case by case assessment, ovvero valutazioni da applicare caso per caso alle grandi piattaforme.

Tra le pratiche sanzionabili ci sono:

  • il leveraging, cioè lo sfruttamento della propria posizione dominante per monopolizzare nuovi mercati, attraverso l’imposizione di commissioni elevate o la limitazione forzata dell’accesso a servizi e prodotti online
  • il self preferencing, cioè il favorire arbitrariamente i propri prodotti sulla piattaforma a discapito di quelli proposti da altre società
  • l’obbligo di termini e condizioni che bloccano l’accesso a determinate funzionalità
  • le pratiche di vincolo (tying) e aggregazione (bundling), come la vendita o l’offerta congiunta e ingiustificata di beni/servizi diversi
  • l’imposizione di termini e condizioni poco chiare, come raccolta ingiustificata dei dati degli utenti finali
  • la limitazione o il rifiuto della portabilità dei dati o del riuso degli stessi, per scoraggiare o impedire all’utente l’abbandono della piattaforma
  • il rifiuto immotivato di soluzioni di interoperabilità per rendere più difficile cambiare piattaforma
  • la combinazione di dati personali dell’utente, ricavati dai servizi di piattaforma, con altri dati personali ricavati da altri servizi, anche di terze parti, senza espressa autorizzazione dell’utente stesso.

Gli obblighi previsti per le aziende nella whitelist sono i seguenti:

  • permettere agli utenti di disinstallare qualsiasi applicazione software preinstallata
  • astenersi dal garantire posizionamento e trattamento più favorevole ai prodotti che appartengono alla stessa impresa rispetto a quelli altrui
  • fornire a inserzionisti ed editori le informazioni necessarie per effettuare verifica e monitoraggio dei dati indipendenti dell’offerta di spazio pubblicitario
  • fornire a titolo gratuito agli utenti commerciali, o a terzi autorizzati da un utente commerciale, un accesso efficace, continuo e in tempo reale a dati aggregati e non aggregati forniti o generati nel contesto dell’uso dei pertinenti servizi di piattaforma di base (ovviamente solo previo consenso dell’utente).

Secondo la Commissione e il Parlamento Europeo, l’entrata in vigore del DMA nel 2023 potrebbe portare molti benefici sia alla libera concorrenza sia agli utenti. Tra i vantaggi ci sono la maggiore trasparenza sul funzionamento del mercato digitale e delle piattaforme, la riduzione dei tempi di intervento delle autorità e l’intervento diretto sui gatekeeper, una più equa gestione delle pubblicità, la possibilità per gli utenti di disinstallare le applicazioni software preinstallate dalla piattaforma principale/casa produttrice (attualmente non è possibile disinstallare alcune app liberamente), la possibilità di scaricare e pagare le app senza l’intermediazione degli store Google e Apple, maggiore libertà di scelta per i consumatori, servizi migliori e costi più concorrenziali per gli utenti.

Cosa succede ora: le piattaforme si devono “notificare”

Entro il 3 luglio 2023 i potenziali gatekeeper dovranno notificare alla Commissione che forniscono servizi di piattaforma di base se raggiungono le soglie stabilite dalla legge sui mercati digitali.

Una volta ricevuta la notifica completa, la Commissione disporrà di 45 giorni lavorativi per valutare se l’impresa raggiunge le soglie e designarla come gatekeeper. In seguito a tale designazione, i gatekeeper avranno sei mesi di tempo per conformarsi ai requisiti della legge sui mercati digitali, al più tardi entro il 6 marzo 2024.La Commissione potrà anche decidere di designare come gatekeeper un fornitore di un CPS che non soddisfi le soglie quantitative, ma che soddisfi i criteri qualitativi; per farlo, dovrà però prima condurre una più lunga indagine di mercato.

I poteri della Commissione e le sanzioni

Il DMA conferisce alla Commissione poteri molto simili a quelli dell’antitrust. Infatti può effettuare ispezioni, inviare richieste di informazioni, interrogare i dipendenti delle aziende interessate, imporre misure provvisorie, condurre indagini di mercato e, soprattutto, imporre sanzioni. La Commissione ha il potere di effettuare indagini di mercato per garantire che gli obblighi stabiliti dal regolamento siano mantenuti aggiornati nel contesto della costante evoluzione dei mercati digitali.

La Commissione sarà l’unica responsabile dell’applicazione delle norme, in stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri dell’UE. La Commissione potrà disporre sanzioni e ammende fino al 10% del fatturato mondiale di una società gatekeeper e fino al 20% in caso di recidiva in meno di otto anni dalla prima violazione. Ovviamente l’importo dell’ammenda viene stabilito secondo la gravità e la durata dell’illecito. Infatti per gli obblighi giudicati di minore importanza (come ad esempio il venir meno dei doveri di collaborazione con la Commissione Europea durante i procedimenti istruttori e le indagini) è prevista un’ammenda che non supera l’1% del fatturato (art.26). Inoltre, nel caso in cui il gatekeeper non si conformi al DMA per la terza volta entro lo stesso periodo di otto anni, la Commissione potrà condurre un’indagine di mercato sulla “non conformità sistematica“. Nel caso di infrazioni sistematiche la Commissione sono previste sanzioni straordinarie e si potranno imporrerimedi comportamentali o strutturali, necessari per garantire l’efficacia degli obblighi, compreso il divieto di ulteriori acquisizioni, il divieto di attività di fusione e, eventualmente, anche imporre lo scioglimento, l’obbligo di cedere parte del capitale o delle proprietà aziendali.

Le imprese sono soggette a obblighi proporzionati alla natura, alla dimensione e all’impatto dei loro servizi. Ciò significa che le piattaforme online e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi dovranno rispettare requisiti più rigorosi.

Martina Malavolta

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