17 Ottobre 2022
L’avvocato che ha pubblicizzato il proprio studio legale per attrarre nuovi clienti, in particolare con lo slogan “Paghi solo in caso di vittoria”, ha commesso illecito deontologico.
Tale principio deontologico è stato confermato dalla sentenza n. 62 del 13 maggio 2022 pronunciata dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), in seguito ad un esposto presentato al COA di Macerata nel 2015 da parte di un cliente nei confronti del proprio legale, il quale è stato sottoposto ad un procedimento disciplinare e si è visto sospendere l’esercizio della professione per sei mesi.
La vicenda
Il fatto in questione riguarda un cliente che, nel maggio 2014, si era rivolto ad un avvocato per avere una consulenza su una pratica di divorzio, allettato dal cartello presente presso lo studio, con la scritta “Paghi solo in caso di vittoria” (presente anche sul biglietto da visita). Il cliente aveva deciso di affidarsi all’avvocato anche in quanto questi aveva fissato un tetto massimo di spese legali di € 1500, anche in caso di un divorzio giudiziale. Inoltre il cliente era spinto da una certa urgenza (di qui i vari solleciti all’avvocato per l’istaurazione del procedimento di divorzio) in quanto intenzionato a sposare la nuova compagna; tuttavia a luglio dello stesso anno la pratica non era ancora stata avviata. A settembre la professionista aveva chiesto al cliente nuova copia di tutti i documenti, in quanto smarriti quelli originali, e a novembre veniva corrisposto un acconto di € 500, senza fattura. A dicembre la moglie del cliente aveva spostato la residenza in un’altra città con la conseguente necessità di radicare la causa presso un altro foro, considerato che l’avvocato non aveva provveduto ad avviare il procedimento legale. Attuato, a dire dell’avvocato, il procedimento nel marzo dell’anno seguente, non ne era comunque stata fornita la relativa documentazione. A questo punto il cliente aveva revocato il mandato e aveva chiesto la restituzione dell’acconto versato e della documentazione. In seguito ad altri attriti, il cliente aveva quindi presentato esposto al COA (Consiglio dell’Ordine egli Avvocati) e, solo dopo aver ricevuto notizia della segnalazione, il legale aveva provveduto alla restituzione dell’acconto.
Nel 2016 il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense presso l’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Ancona deliberava l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato.
Capi di incolpazione
I tre capi di incolpazione approvati, sulla base del CDF (Codice Deontologico Forense) dal Consiglio territoriale sono stati i seguenti:
- violazione del dovere di corretta informazione (art. 17 commi 1, 2, 3 del CDF) per aver affisso in ufficio un cartello recante la scritta “Paghi solo in caso di vittoria” e per aver fornito al cliente un’informazione non veritiera e ingannevole
- violazione dei doveri di lealtà, probità, correttezza, di diligenza e competenza (artt. 9, 12, 14 del CDF) per aver omesso di dare inizio al mandato conferito in relazione alla pratica di divorzio, trascurando gli interessi del cliente. La professionista aveva allegato i contatti avvenuti con il legale di controparte e aveva dimostrato di aver svolto una parziale attività; tuttavia è emersa una sostanziale omissione dell’attività professionale. Infatti il legale, di volta in volta, usava scuse irrispettose del cliente come aver smarrito il suo numero di telefono, essere senza connessione Internet, problemi di salute della madre, ecc.
- violazione del dovere di informazione sullo stato della pratica (art. 27 c. 6 del CDF), mancata restituzione della documentazione richiesta dall’assistito (art. 33 del CDF) e omessa emissione del documento fiscale (art. 29 c. 3 del CDF). La professionista aveva sostenuto di aver emesso la fattura, ma il documento da lei prodotto appare poco credibile dato che reca una data anteriore al pagamento (avvenuto in due quote).
“Paghi solo in caso di vittoria” è pubblicità ingannevole
Secondo il Consiglio territoriale lo slogan affisso dal legale nel proprio studio rappresenta un’informazione ingannevole in quanto ha portato il cliente a rivolgersi alla professionista pensando di ottenere un risparmio economico che invece c’è stato. A ciò si aggiunge il fatto che lo slogan fosse presente anche sul biglietto da visita del legale.
Alla luce di ciò si ricorda che, secondo l’art. 17 del Codice deontologico forense, è consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. Le informazioni diffuse pubblicamente devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
Dunque, costituisce illecito la condotta del legale. L’offerta di assistenza legale consistente nel non anticipare le spese – al fine di acquisire clienti – rappresenta un’informazione irrispettosa dei doveri di dignità e decoro e contraria alle prescrizioni deontologiche.
L’avvocato ha dunque richiesto l’archiviazione del procedimento. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina con la decisione n.8/2018 ha ritenuto l’avvocato colpevole e ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione di sei mesi. In seguito a ciò l’avvocato ha presentato ricorso, chiedendo al Consiglio Nazionale Forense di riformare il provvedimento adottato in suo danno dichiarando la nullità della decisione n. 8/2018 per carente e contraddittoria motivazione.
Conclusioni
Il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione del Consiglio territoriale, dato che tutti i fatti a carico dell’incolpata apparivano comprovati.
Secondo il CNF la pena stabilita appare congrua anche in considerazione della pluralità di illeciti accertati e della loro gravità, confermando dunque la sanzione.
Martina Malavolta
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