14 Ottobre 2022
In Gazzetta Ufficiale n.236 dell’8 ottobre 2022 è stato pubblicato il Decreto 13 agosto 2022 n. 147 del Ministero della Giustizia, con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
Infatti il Consiglio Nazionale Forense nel febbraio 2022 ha completato la procedura per l’aggiornamento dei parametri forensi, e, dopo l’approvazione da parte di Ministro, Consiglio di Stato, Ragioneria generale dello Stato e Commissioni Giustizia di Camera e Senato, è stato emanato il Decreto n. 147 con significative modifiche al D.M. n. 55/2014.
Il decreto n.147/2022 entrerà in vigore il 23 ottobre 2022 (l’art.7 del decreto stesso stabilisce espressamente che il decreto entri in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U.).
Il decreto allega le nuove tabelle già sviluppate, aggiornate con gli indici Istat.
La procedura di aggiornamento prevista dall’ art. 13, comma 6, della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 serve per correggere le inadeguatezze delle tabelle parametriche o della normativa vigente, le carenze per alcune attività professionali, adeguare i valori al costo della vita.
Fra le novità introdotte ci sono:
- riduzione margine discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi
- un’unica percentuale del 50% per regolare aumenti e diminuzioni dei valori medi parametrici
- incentivi per la soluzione conciliativa delle controversie in sede stragiudiziale
- penalità sui compensi per liti temerarie
- nuove tabelle per le procedure concorsuali
- quantificazione tariffa oraria
- rivisitazione delle tariffe per giudizi penali e amministrativi.
Occorre precisare che i parametri forensi non vincolano né l’avvocato né il cliente. Le nuove tabelle parametriche si applicano, infatti, nei casi in cui cliente/avvocato non hanno convenuto, in forma scritta, la misura del compenso, e nei casi di liquidazione giudiziale.
Ecco le novità i ambito civile, amministrativo, penale, stragiudiziale.
Novità dei parametri in ambito civile
In ambito civile:
1) Viene fissata nella misura fissa del 50% (fino al 50%) la percentuale di aumento o diminuzione dei valori medi relativi alle varie fasi del processo, ossia le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria. Tale disposizione riguarda anche l’attività penale e quella stragiudiziale. Essa priva il giudice dell’ “eccessiva” discrezionalità nella liquidazione del compenso all’avvocato.
2) Viene introdotta la tariffa a tempo, per cui il decreto quantifica il compenso orario in una forbice di valori compresa tra un minimo di € 200 ed un massimo di € 500 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, da determinarsi, comunque, tra le parti in base alla loro autonomia negoziale. Occorre evidenziare, infatti, che occorre una espressa manifestazione di volontà delle parti (“pattuizione”), per cui i valori monetari indicati possono essere applicati solo con un espresso consenso delle parti stesse, che potrebbero trovare conveniente e/o utile avvalersi della tariffa oraria, che resta quindi una opzione e non un obbligo ed andrà sempre concordata tra le parti.
3) Al fine di garantire una uniforme applicazione della disciplina parametrica sul territorio nazionale e di limitare la discrezionalità del giudice della liquidazione dei compensi, viene eliminata la parola “di regola” dove prevista nel decreto parametrico. Il suo uso nella liquidazione giudiziale del compenso ha creato spesso disparità di trattamento, data l’ampia discrezionalità attribuita all’autorità giurisdizionale (è stata così risolta anche la problematica della percentuale per le spese forfettarie, ormai fissata al 15%, senza alcuna possibilità per il giudice di “intervenire” su tale percentuale).
Di conseguenza: nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia la liquidazione del compenso è determinata (non più “di regola”, ma sempre) nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto; il deposito di atti con modalità telematiche, redatti con tecniche informatiche funzionali ad agevolare la consultazione o la fruizione degli stessi e, in particolare, che consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, comporterà sempre (e non più “di regola”) l’aumento del 30% dei parametri; nel caso in cui l’avvocato assista entrambi i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio ad istanza congiunta, il compenso viene liquidato sempre con una maggiorazione del 20% su quello altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto.
4) E’ aumentata la percentuale di riduzione del compenso (penalità) in caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell’art. 96 del c.p.c.: il compenso dovuto all’avvocato del soccombente viene ridotto del 75% rispetto a quello altrimenti spettante (precedentemente era prevista una riduzione del 50%); è confermata la riduzione del 50% nei casi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda dove concorrano gravi ed eccezionali ragioni indicate nella motivazione.
5) Per quanto riguarda il ricorso in Cassazione, al comma 10-bis è stato aggiunto il comma 10-quater che prevede che nei giudizi davanti alla Corte di cassazione il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50 % quando è depositata memoria ai sensi dell’art. 378 del c.p.c.
6) Sono introdotte importanti novità per le procedure concorsuali, data la carenza “parametrica” in tale materia. Viene colmata la lacuna dei parametri vigenti per la difesa e l’assistenza nelle procedure concorsuali con l’introduzione di un’apposita tabella.
Infatti il decreto prevede: l’introduzione di una tabella (20-bis) che si aggiunge alla tabella n. 20 (relativa ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento) per l’assistenza nell’accertamento del passivo fallimentare e nella liquidazione giudiziale, con 4 fasi (fasi di studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione e fase decisionale). E ciò in virtù del fatto che, se è vero che in taluni casi la domanda di insinuazione al passivo non comporta particolari difficoltà, è altrettanto vero che in alcuni casi la domanda di insinuazione al passivo comporta una attività complessa sul piano dell’impegno e della responsabilità del professionista; nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, la possibilità che i parametri previsti nella tabella parametrica (20-bis) possano essere ridotti fino al 50%. Tale prevista riduzione è, però, incomprensibile in quanto le domande di insinuazione dei crediti di lavoro sono complesse e di difficile “trattazione” anche perché sono sempre collegate alla richiesta al Fondo Inps; per il reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentari), l’applicazione della tabella (tabella 12) relativa ai giudizi civili innanzi alla Corte di appello.
Novità dei parametri in ambito amministrativo
In ambito amministrativo:
1) Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato fino al 50% (non più “di regola”) quando sono proposti motivi aggiunti; nel caso di proposizione del ricorso incidentale il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 %.
2) Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50 % del compenso relativo alla fase decisionale.
Novità dei parametri in ambito penale
In ambito penale:
1) Come già detto per l’ambito civile, viene fissata nella misura fissa del 50% la percentuale di aumento o diminuzione dei valori medi;
2) C’è una modifica dei parametri con riferimento alle indagini difensive, al giudizio per direttissima, ai procedimenti avanti il magistrato di sorveglianza e avanti al Gup del Tribunale per i Minorenni e avanti il Tribunale per i Minorenni, e per i processi particolarmente complessi. Infatti per le indagini difensive i compensi previsti dalla tabella parametrica (tabella 15) sono aumentati del 20% quando le indagini sono particolarmente complesse o urgenti.
Inoltre per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla tabella 15 con riferimento all’autorità giudiziaria che sarebbe competente qualora al momento del fatto l’imputato fosse stato maggiorenne. Per i procedimenti innanzi il Magistrato di sorveglianza viene prevista apposita tabella parametrica (distinta da quella prevista per il Tribunale di Sorveglianza) con tre fasi (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale). In caso di subentro nell’attività difensiva il decreto aggiunge all’ art. 4 del D.M. n. 55/2014 il comma 5-bis in cui è previsto che il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successiva alla fase introduttiva.
Novità dei parametri in ambito stragiudiziale
In ambito stragiudiziale:
1) Come già detto per l’ambito civile e quello penale, viene fissata nella misura fissa del 50% la percentuale di aumento o diminuzione dei valori medi.
2) All’art. 18 è stato aggiunto il seguente periodo: “Quando l’affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte”.
3) Per quanto riguarda la mediazione e la negoziazione, il decreto ha aggiunto che “Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30%”. Ciò ha lo scopo di rendere maggiormente remunerata l’attività impegnativa svolta dall’avvocato e conveniente per la parte che definisce in tempi rapidi con una soluzione concordata la propria controversia. Sarebbe stato opportuno scindere con distinte tabelle l’ipotesi di mediazione da quella di negoziazione, dato che l’attività di negoziazione è demandata interamente all’avvocato, senza alcun intervento di terzi (come avviene invece nella mediazione).
4) Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a € 520.000 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell’affare, secondo quanto previsto dalla tabella n. 25.
Considerazioni finali
Nonostante le rilevanti novità introdotte dal decreto restano ancora alcune perplessità.
Infatti la nuova disciplina ignora i procedimenti in materia di famiglia, nonostante le “novità” introdotte dalla Legge 26 novembre 2021 n. 206 con la previsione di un’unica autorità giudiziaria (razionalizzazione, competenza di un unico tribunale, concentrazione davanti ad un unico giudice, richiedono nuovi criteri di determinazione del compenso dell’avvocato). Criticità riguardano anche la mancata previsione di specifici compensi professionali per l’assistenza di colleghi o altri professionisti davanti i Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD). Altra carenza è la mancata previsione di apposta tabella per le “indennità” ai tutori ed amministratori di sostegno al fine di garantire provvedimenti liquidatori omogenei per gli avvocati che svolgono tali “funzioni”.
C’è anche da dire che la disposizione che ha fissato nella misura fissa del 50% (fino al 50%) la percentuale di aumento o diminuzione dei valori medi ha sì eliminato le differenze tra la fase istruttoria e le altre fasi, ma tale livellamento ha portato a un dato peggiorativo per gli avvocati, tenendo conto che prima della modifica il compenso poteva essere aumentato fino all’80% o fino al 100%.
Martina Malavolta
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