19 Settembre 2022
In seguito ad una sentenza dell’11 luglio 2022, la CTR (Commissione Tributaria Regionale) del Piemonte è giunta alla conclusione per cui la notifica della cartella di pagamento, o di qualunque atto impositivo, mediante PEC deve necessariamente provenire da un indirizzo di posta elettronica certificata presente nella piattaforma IPA (o in qualsiasi altro elenco pubblico riconosciuto dalla legge), ossia solo dagli indirizzi contenuti nei pubblici elenchi approvati dalla legge.
Contrariamente, la notifica è da considerarsi priva di effetti giuridici e, dunque, inesistente.
Riferimenti normativi
Vediamo cosa prevede il quadro normativo in tema di notificazione di atti esattoriali effettuata tramite PEC, per capire se l’invio telematico di un atto esattivo da parte della PA, effettuato mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri, renda o meno la notifica inesistente e, in quanto tale, non suscettibile di sanatoria.
A disciplinare la materia delle notificazioni per via telematica delle Pubbliche Amministrazioni, è l’art. 16 del DL 179/2012 (convertito in legge dalla L. 17.12.2012, n. 221). Nello specifico, il comma 16 prevede che: “Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche […] comunicano al Ministero della giustizia […] l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.”
Gli elenchi pubblici
Specificamente, gli elenchi pubblici riconosciuti dalla legge sono individuati dall’art. 16-ter dello stesso DL, che al comma 1 dispone che: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis […], nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.
Si tratta dei seguenti registri:
- IPA (una banca dati di libera consultazione in cui poter trovare i riferimenti per comunicare con le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di Pubblici Servizi, ovvero un indice dei domicili digitali degli enti pubblici)
- REGINDE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene i dati identificativi e l’indirizzo PEC dei soggetti abilitati esterni, cioè appartenenti ad un ente pubblico)
- INIPEC (Indice Nazionale degli Indirizzi PEC, un elenco pubblico di indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti)
L’art. 3-bis della L. 53/1994 (ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 27/06/2015), al comma 1 prevede che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.”
Si prevede quindi che la notificazione con modalità telematica vada eseguita a mezzo di posta elettronica certificata dall’indirizzo/all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, con espressa indicazione dell’elenco da cui gli stessi indirizzi sono stati estratti.
Il quadro normativo mostra la necessità che l’attività di notifica avvenga secondo tali modalità al fine di garantire la certezza e la sicurezza della provenienza e della destinazione dell’atto da notificare, anche in virtù di continui tentativi di frodi informatiche a danno dei cittadini.
Ed è proprio in funzione di ciò che, in caso di notifiche effettuate mediante indirizzi PEC non ufficiali, risulta l’inesistenza giuridica della consegna informatica dell’atto tributario proveniente da soggetto formalmente “sconosciuto” al contribuente.
Di conseguenza qualunque notifica proveniente da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nei pubblici registri risulta in contrasto con la normativa e quindi priva di effetti giuridici.
Un caso recente
Un caso recente è quello che, come già detto in apertura, ha portato alla sentenza n.772/2/2022 dello scorso 11 luglio a cui è giunta la CTR del Piemonte in seguito all’impugnazione da parte di un contribuente.
Il caso è scaturito dal fatto che una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e due cartelle di pagamento erano state notificate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione al contribuente a mezzo PEC da un indirizzo diverso da quello presente nella banca dati IPA. Da qui l’impugnazione del contribuente stesso.
Con la sentenza n. 50/2021, la CTP (Commissione Tributaria Provinciale) di Vercelli ha avallato, in primo grado, le ragioni del contribuente e ha annullato gli atti impositivi per inesistenza della notifica. L’agenzia delle Entrate-Riscossione ha appellato la sentenza di primo grado, considerandola errata, dinanzi alla CTR Piemonte. Infatti secondo l’Agenzia, in base all’art. 26 del Dpr n. 602/73, ai fini della validità della notifica doveva risultare dall’INI-PEC solo l’indirizzo PEC del destinatario e non quello del mittente.
I giudici piemontesi della CTR Piemonte però hanno precisato che l’art. 26 del Dpr n. 602/73 stabilisce che la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo PEC all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta; inoltre, secondo l’art. 3-bis della legge n. 53/1994, la notificazione di qualunque atto (civile, penale, amministrativo, contabile e stragiudiziale) può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
In questo modo i giudici hanno respinto l’appello e la CTR del Piemonte ha, con questa sentenza, dichiarato l’inesistenza della notifica degli atti provenienti di indirizzi non riportati nell’IPA.
Altre sono state le sentenze simili, come quella della CTR del Lazio con la sentenza n. 915/2022, o della CTR della Toscana con la sentenza n. 1526/2021, e così via.
Osservazioni conclusive
Le varie sentenze rappresentano quindi un trend giurisprudenziale che sta unanimemente chiarendo come in tema di notificazioni telematiche effettuate dalla PA, ai fini della legittimità dell’atto in esse contenuto, sia fondamentale che le stesse provengano da uno degli indirizzi PEC dell’agente della riscossione risultanti da pubblici elenchi (IPA, REGINDE e INIPEC) consultabili dai contribuenti.
In conclusione, in mancanza e, quindi, in caso di invio dell’atto da un diverso indirizzo PEC, la notifica è da considerarsi inesistente e non suscettibile di sanatoria.
Martina Malavolta
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