Doppio cognome: tra disuguaglianza genitoriale e tradizione


25 Giugno 2022
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Nella strada verso l’effettiva parità di genere la sentenza n. 131 della Corte Costituzionale del 31 maggio 2022 (e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° giugno) segna un’importante svolta, dichiarando l’illegittimità dell’attribuzione automatica del cognome paterno ai figli, dando via libera all’attribuzione del doppio cognome. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, ciò viola una serie di articoli della Costituzione in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La decisione ha ovviamente delle ripercussioni pratiche.

Il cognome nella storia

L’uso del cognome affonda le sue radici nella tradizione dell’antica Roma: già allora si sentì l’esigenza di “differenziare” le persone attraverso tre nomi propri: il praenomen (l’equivalente del nostro nome di battesimo) che spesso veniva trasmesso dal padre al figlio primogenito; il nomen (l’equivalente del nostro cognome) ovvero il nome gentilizio della famiglia, che era l’elemento più importante; il cognomen, ovvero l’elemento che caratterizzava la persona rendendola (quasi) unica, una sorta di “soprannome”, e che ad un certo punto iniziò a trasmettersi dal padre al figlio. Il fatto che l’onomastica fosse legata alla figura paterna è dovuto alla natura patriarcale della famiglia romana.

La pratica dei tre nomi andò in disuso per essere poi ripresa fra X e XI secolo, in seguito all’aumento demografico che portò con sé la rinnovata esigenza di differenziare le persone, annotate in appositi registri. L’uso del cognome fu reso obbligatorio in Italia nel 1564, quando il Concilio di Trento stabilì che i parroci dovessero tenere un registro con nome e cognome di tutti i bambini battezzati per evitare matrimoni fra consanguinei. Col tempo la pratica dell’attribuzione del cognome paterno è stata associata al concetto espresso dalla locuzione latina per cui mater semper certa est, pater numquam (la madre è sempre certa, il padre mai), concetto che è uno dei principi classici del diritto.

La situazione dei cognomi in Italia fino ad ora

La questione relativa all’attribuzione del cognome già da tempo è oggetto di discussioni politiche e non solo, rientrando nell’ambito del dibattito culturale e sociale circa la parità dei sessi. Sono anni, infatti, che si pone attenzione sulla questione del doppio cognome: risalgono agli anni ’80 le prime battaglie legali in Italia sul riconoscimento della pari dignità del cognome materno in relazione a quello paterno. Con una sentenza del 2006 la Corte Costituzionale parlava di un sistema frutto di un “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia», rappresentazione di «una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”.

Infatti nel 2014 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia a causa del suo sistema troppo rigido che fa prevalere il cognome paterno e nega rilievo ad una diversa volontà concordemente espressa dai genitori, costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, determinando altresì una discriminazione ingiustificata tra i genitori”. Bisogna comunque considerare che non esiste in Italia una legge che regoli l’attribuzione automatica del cognome paterno ai figli nati all’interno del matrimonio: la pratica è dunque davvero frutto di una consuetudine culturale di stampo patriarcale.  

Un passo avanti è stato fatto nel 2016 quando, grazie alla sentenza n. 286 della Corte Costituzionale, è stato concesso di attribuire ai figli anche il cognome materno; tuttavia esso può solamente seguire quello paterno e non può sostituirlo. L’attribuzione del solo cognome materno è consentita solo se il figlio, nato fuori dal matrimonio, è riconosciuto unicamente dalla madre. Ma se il padre viene accertato o effettua il riconoscimento successivamente, il figlio può assumere il suo cognome aggiungendolo, anteponendolo o addirittura sostituendolo a quello della madre, mentre non è ammesso il contrario (ciò è regolamentato dall’articolo 262 del Codice Civile che cita testualmente: “Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”). Inoltre i figli adottivi, se adottati da una coppia di coniugi, assumono il cognome del marito.

Già nel 2014 alla Camera era stata approvata una proposta di legge che chiedeva di inserire un nuovo articolo nel Codice Civile che consentisse ai genitori di attribuire ai figli o il cognome del padre o quello della madre o entrambi, nell’ordine concordato, e in mancanza di accordo in ordine alfabetico. La proposta si era però bloccata in Senato. Durante la nuova Legislatura in Parlamento sono state depositate almeno 11 proposte di legge per cambiare le norme sull’attribuzione dei cognomi ai figli, e la sentenza della Corte Costituzionale ha riportato l’attenzione sul tema, ricordando la necessità di un rapido intervento legislativo.

La svolta arriva quindi con la nuova sentenza.

La nuova sentenza: si al doppio cognome

La nuova sentenza n. 131 della Corte Costituzionale datata 31 maggio 2022 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile, in quanto sarebbe in contrasto con laCostituzione italiana e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo rispettivamente agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, e articoli 8 e 14. 

Infatti non è consentito ai genitori, anche se di comune accordo, di attribuire a figli nati nel matrimonio, fuori da matrimonio o adottivi, il solo cognome della madre, e, in mancanza di accordo, è adottato il solo cognome paterno invece che quello di entrambi. Ora invece, secondo la nuova sentenza, “i figli assumono il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, sempre di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due”. Nel momento in cui non c’è accordo fra i genitori circa l’ordine dei cognomi interviene un giudice, in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.

Con essa dunque viene ribadito “il principio di eguaglianza nell’interesse del figlio secondo cui entrambi i genitori dovranno condividere la scelta sul suo cognome in quanto elemento fondamentale dell’identità personale”. 

Ovviamente questo è solo un primo passo, in quanto ora è necessario attendere l’intervento del Parlamento.

Da quando vale

Dal 2 giugno sono pertanto operative le nuove regole in materia di attribuzione del cognome, che gli ufficiali di stato civile sono tenuti fin da subito ad applicare.
Ciò è stato confermato dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 63 del 1° giugno 2022, nella quale si legge che “la richiamata sentenza si applicherà, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo”.

La circolare non è intervenuta circa le modalità necessarie per documentare l’accordo fra i genitori, sia in riferimento all’ordine di attribuzione del doppio cognome, sia in riferimento alla scelta di un solo cognome. La Corte ha, infine, richiamato l’attenzione su importanti aspetti connessi alla dichiarazione di illegittimità costituzionale in argomento, per i quali ha auspicato un rapido intervento del Parlamento.

Cosa succederà alle prossime generazioni: doppio, triplo, quadruplo cognome?

Dopo la sentenza è scoppiata la polemica sul possibile accumulo” dei cognomi nelle future generazioni. Molti si sono chiesti cosa succederà quando due persone con il doppio cognome avranno un figlio, il quale potrebbe ritrovarsi ad avere ben quattro cognomi (che diventerebbero poi 8 nella generazione successiva, poi 16 e così via, con una crescita esponenziale). Questa ipotesi però è da escludere. Anche se non esiste ancora una norma che regoli la questione, si può infatti facilmente ipotizzare che la prassi sarà quella per cui chi ha il doppio cognome ne trasmetterà al figlio uno solo a scelta fra i due, in modo da evitare attribuire alla prole troppi cognomi.

A questo punto, stante la mancata regolamentazione delle modalità di attribuzione del doppio cognome per le future generazioni (demandata al legislatore di turno), è lecito domandarsi se l’intervento della Consulta non sia stato condizionato dall’imperante paura di discriminare, in un clima generale in cui si è nettamente “pro” o “contro” qualcosa, e le sfumature non vengono considerate. Il rischio, in casi come questo, potrebbe essere quello di prendere decisioni (e appoggiare posizioni) certamente giuste, ma non supportate, nei fatti, da una legislazione coerente e da una effettiva acquisizione culturale di certi temi. Questa dei cognomi è infatti solo una lotta nella battaglia per la concreta parità di genere, che è ancora molto lontana in altri ambiti (lavorativo, salariale, culturale, e così via).

Già in passato, o semplicemente guardando all’esperienza di paesi vicini come la Spagna, la soluzione adottata per evitare di quadruplicare i cognomi per le next generation è stata quella di decidere di comune accordo tra i genitori quale dei due cognomi portare avanti. Non sarebbe stato dunque preferibile stabilire che il cognome venisse semplicemente scelto di comune accordo tra i genitori? Ai posteri l’ardua sentenza.

Martina Malavolta

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