Guida al Reddito di Cittadinanza


18 Giugno 2022
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Cos’è, come funziona, requisiti di accesso, durata del sussidio, come farne richiesta e altro: tutte le informazioni utili su Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza.

Cosa sono RdC e PdC

Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con il decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019, è un sostegno economico mensile istituito per sostenere la fascia di popolazione che si trova sotto la soglia di povertà, e che mira al reinserimento nel mondo del lavoro. Esso è destinato a cittadini italiani o europei o extracomunitari in regola con permesso di lungo soggiorno e residenti da almeno dieci anni. L’importo varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare e prevede per i componenti disoccupati maggiorenni (fino a 64 anni) un percorso di reinserimento lavorativo. Si parla invece di Pensione di Cittadinanza (PdC) quando i membri del nucleo familiare hanno un’età uguale o superiore a 67 anni, o quando in esso sono presenti membri disabili o non autosufficienti.

Il sussidio viene erogato da aprile 2019. La nuova Legge di Bilancio prevede il rifinanziamento del sostegno per circa 1 miliardo di euro annui e l’introduzione di una serie di cambiamenti negli obblighi e nei doveri dei percettori del sostegno. Il sito www.redditodicittadinanza.gov.it è online da febbraio 2019 e presuppone l’uso di SPID per richiedere il sussidio, il quale tuttavia da aprile 2020 si può richiedere anche attraverso i servizi INPS online.

Come funziona

Il sussidio viene erogato attraverso la Carta Reddito di Cittadinanza (una carta elettronica rilasciata da Poste Italiane). Per beneficiarne è necessario aderire a un percorso di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale, attraverso la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), del Patto per il lavoro presso il Centro per l’Impiego e del Patto per l’inclusione sociale presso i servizi sociali.

Sono esclusi da questi obblighi:

  • i minorenni;
  • i beneficiari del RdC pensionati;
  • i beneficiari dell PdC;
  • soggetti di oltre 65 anni;
  • soggetti disabili (che possono tuttavia aderire in forma volontaria);
  • soggetti già occupati o che frequentano corsi di studio.

Possono essere esonerati anche coloro che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o con gravi disabilità (o non autosufficienti), persone con particolari problemi di salute, persone che frequentano corsi di formazione o tirocini, e lavoratori disoccupati.

Requisiti di accesso

Per richiedere il RdC il nucleo familiare deve essere in possesso, nel momento in cui presenta la domanda per il sostegno e per la durata dello stesso, di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.

Per quanto riguarda i requisiti di cittadinanza e residenza è necessario:

  • essere cittadino italiano o di un paese dell’Unione Europea;
  • essere familiare di un cittadino italiano o europeo titolare del diritto di soggiorno (anche permanente);
  • essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere titolare di protezione internazionale;
  • essere residente in Italia da almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
  • non essere sottoposto a misura cautelare personale e non essere stato condannato, nei dieci anni precedenti, in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Per quanto riguarda i requisiti economici è necessario:

  • avere un ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • avere un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero inferiore a 30.000 euro (esclusa la prima casa);
  • avere un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) inferiore a 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente, a 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti, a 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componentiaumentati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo. C’è poi un aumento di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente presente nel nucleo;
  • avere un reddito familiare inferiore alla soglia annua calcolata moltiplicando 6.000 euro per il parametro della scala di equivalenza. Nel caso della PdC la soglia è di 7.560 euro per il parametro della scala di equivalenza. In entrambi i casi, poi, la soglia è aumentata a 9.360 euro per il parametro della scala di equivalenza quando il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione;
  • non avere intestati autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi precedenti la domanda del sussidio, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni precedenti la domanda (esclusi quelli per cui sono previste agevolazioni fiscali per persone con disabilità);
  • non possedere navi e imbarcazioni da diporto.

Il RdC, inoltre, è compatibile sia con la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) che con l’Indennità di disoccupazione per i collaboratori (DISCOLL), che contribuiscono a determinare il reddito familiare. È compatibile anche con l’attività lavorativa, la quale deve essere puntualmente dichiarata nel momento di presentazione della domanda (o successivamente, nel momento in cui l’attività lavorativa è avviata dopo la presentazione della domanda).

Di cosa si compone

Il sussidio si compone di:

  • un’integrazione del reddito familiare fino ad un massino di 6.000 euro annui (7.560 euro per la PdC) moltiplicati per la scala di equivalenza;
  • un’integrazione del reddito destinata all’abitazione fino ad un massimo di 3.360 euro annui, ovvero 280 euro mensili, per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione (fino a 1.800 euro annui, ovvero 150 euro mensili, se il nucleo risiede in una casa di proprietà o in caso di PdC).

L’importo complessivo non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti per il valore del reddito familiare. Esso dipende comunque da altri trattamenti assistenziali e dai redditi eventualmente percepiti. Il nucleo familiare ha quindi diritto al beneficio massimo solo quando non percepisce trattamenti assistenziali e altri redditi rilevati nell’ISEE.

Il parametro della scala di equivalenza è di 1 per il primo componente familiare ed è aumentato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne;
  • 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1 o 2,2 per famiglie con componenti disabili gravi.

Quindi, per esempio, il parametro della scala di equivalenza per una famiglia che si compone di 2 adulti e due figli minorenni è dato dal seguente calcolo: 1 + 0,4 + 0,2 + 0,2 = 1,8.

La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti familiari che: si trovano in stato detentivo; sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture a carico dello Stato; sono disoccupati in seguito a dimissioni volontarie (ciò vale fino a 12 mesi successivi alla data delle dimissioni) tranne in caso di dimissioni per giusta causa; sono sottoposti a misura cautelare personale o a condanna in via definitiva per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Vediamo alcuni esempi del calcolo della quota del reddito in base alla scala di equivalenza:

  1. se una famiglia è composta da 2 adulti e 2 figli minorenni ha fino a 1.180 euro al mese di di cui 900 euro come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l’affitto (o 150 euro di contributo per il mutuo);
  2. se una famiglia è composta da 2 adulti, 1 figlio maggiorenne e 2 figli minorenni ha fino a 1.330 euro al mese di cui 1.050 euro come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo);
  3. se il nucleo familiare è composto da un solo elemento si ha diritto a 780 euro al mese di cui 500 euro come integrazione al reddito e 280 euro di contributo per l’affitto (oppure a 150 euro il mutuo).

Durata

Il Reddito di Cittadinanza viene erogato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e può essere concesso per un periodo massimo di 18 mesi, terminati i quali è necessario il rinnovo attraverso la presentazione di una nuova domanda (con una sospensione di un mese); la PdC si rinnova invece automaticamente. L’erogazione del sussidio può essere interrotta nel momento in cui venga a mancare anche uno solo dei requisiti necessari per godere dello stesso e nel momento in cui si accertino casi di violazione degli obblighi di comunicazione che spettano al richiedente. In alcuni casi sono previste sanzioni quali revoca, decadenza o tempi minimi prima della possibilità di presentare una nuova domanda.

Come fare richiesta

Il beneficio può essere richiesto in vari modi:

Per effettuare la richiesta del RdC online è necessario essere in possesso di SPID, attraverso cui si può accedere al sito dedicato. Una volta effettuato il login è necessario inserire i dati personali, facendo molta attenzione a compilare le apposite sezioni, e poi inoltrare la domanda. Dallo stesso sito è poi possibile scaricare i moduli per la domanda da presentare al CAF o all’ufficio postale di riferimento. Il modulo si compone di nove pagine, con una sezione in cui sono descritti molto accuratamente tutti i requisiti necessari. Se poi nel nucleo familiare ci sono persone che hanno avviato un lavoro nel periodo di riferimento dell’ISEE presentato o in seguito è consigliabile scaricare e compilare un modulo di integrazione.

Tramite SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica) è possibile accedere al sito dell’INPS (che ad aprile del 2020 ha comunicato la possibilità di richiedere il RdC anche attraverso il proprio portale) e inoltrare la domanda attraverso la sezione dedicata. Inoltre tra maggio e giugno 2019, l’INPS ha rilasciato un simulatore per il calcolo del Reddito di cittadinanza.

Quando si perde il diritto

La decadenza del sostegno economico si verifica quando viene a mancare uno dei requisiti economici o quando si verifica un caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte del percettore. Ad esempio se il percettore viola gli obblighi legati alla sottoscrizione del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale o presentazione di DSU, sono previste ipotesi di revoca, decadenza e tempi minimi prima della possibilità di presentare una nuova domanda. Nello specifico, si perde il diritto al RdC quando:

  • non viene sottoscritta nei tempi previsti la DID, il Patto per il lavoro oppure il Patto per l’inclusione sociale;
  • non si partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione;
  • non viene accettata nessuna offerta di lavoro congruo (che con la nuova Legge di Bilancio sono 2, mentre fino a dicembre 2021 erano 3);
  • non si effettuano comunicazioni in caso di variazioni di lavoro o del nucleo familiare o non si presenta l’ISEE aggiornato.

È inoltre prevista, in alcune circostanze, la reclusione:

  • da 2 a 6 anni se si dichiara il falso, si usano documenti falsi o che non attestano il vero, o se vengono omesse informazioni necessarie, per ottenere indebitamente il sussidio;
  • da 1 a 3 anni se non si comunicano le variazioni del reddito o del patrimonio immobiliare e di altre informazioni che potrebbero implicare la revoca o la sua riduzione del sussidio.

Se si verifica un caso di condanna definitiva, il percettore è tenuto alla restituzione della somma percepita e non può presentare una nuova domanda se non dopo 10 anni.

Martina Malavolta

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